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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24611/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, omettendo un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risulta privo di specificità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello, uniformandosi ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01), hanno congruamente argomentato il diniego delle suddette diminuenti (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, sulla presenza di numerosi precedenti specifici a carico di entrambi gli imputati, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, tenuto conto della non manifestazione di segni di resipiscenza, dell'entità del danno, delle modalità dell'azione e del mancato risarcimento delle anziane vittime); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, omettendo un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risulta privo di specificità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello, uniformandosi ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01), hanno congruamente argomentato il diniego delle suddette diminuenti (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, sulla presenza di numerosi precedenti specifici a carico di entrambi gli imputati, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, tenuto conto della non manifestazione di segni di resipiscenza, dell'entità del danno, delle modalità dell'azione e del mancato risarcimento delle anziane vittime); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris