CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25241-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'l 10 DANILO; - intimato- avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25241 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 25241/2020 INPS- REPETTO Con sentenza del 30 gennaio 2020, la corte d'appello di Genova ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione per l'anno 2011. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte è rimasta intimata. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di un avvocato che, iscritto d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2011, omette di compilare il cosiddetto quadro RR. In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Il ricorso è inammissibile. Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità). È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati. Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanz