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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 24248/2023

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MPANIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato all’atto di costituzione di nuovo difensoredall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva mente domiciliata in Roma, alla via Poli , n. 29 , presso l’ufficio di rappresentanza della medesima Regione Campania.

RICORRENTE contro A.R.P.A.C. – AGENZIA REGIONALE per la PROTEZIONE AMBIENTALE della CAMPANIA –p.i.v.a. 0 74 0 7530638 - in persona del commissario straordinario e legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli, n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza dellaRegione Campania.

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5082/2017della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificatail 28.9.2010 l’ “A.R.P.A.C. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania”, ente strumentale della Regione Campania,conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania.

Premetteva che nell’ambito della “Misura 1.1 del P rogramma O perativo RegionaleCampania 2000 – 2006” aveva previsto l’acquisto di un immobile da adibire a sede del [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, onde andare esente dal gravoso canone al cui pagamento era tenuta per la locazione dell’immobile utilizzato, appunto,quale sede (cfr. ricorso, pag. 2) .

Premettevache a conclusione del la proced ura per la selezione a trattativa privata dell’offerta di vendita economicamente più conveniente la commissione di gara all’uopo nominata aveva con delibera n. 330 del 13.7.2006 giudicato vantaggiosa l’offerta di vendita della “Fer.Sto.

Costruzioni” s.r.l. e conseguentemente aveva stabilito di acquistare l’immobile in Avellino, alla via Circumvallazione, n. 164, per il prezzo di euro 2.585.000,00, i.v.a. compresa (cfr. ricorso, pag. 2).

Premetteva che con decreto dirigenziale n. 816 del 10.10.2006 la Giunta regionale della Campania aveva dato atto dell’insussistenza di motivi ostativi all’ammissione a finanziamento dell’intervento ed aveva assicurato una sovvenzione dell’importo complessivo di euro 2.715.000,00; che con decreto dirigenziale n. 938 del 14.11.2006 la Giunta regionale della Campania aveva provveduto alla liquidazione del finanziamento, dando atto che il responsabile della “Misura 1.1 del P.O.R.

Campania 2000 – 2006”, a seguito dell’ espletata istruttoria, ne aveva riconosciuto la regolarità(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3 ) .

Indi esponeva che con nota del 13.4.2010 il competente ufficio della Giunta regionale della Campania le aveva comunicato che erano state riscontrate irregolarità tali da giustificare l’avvio della procedura di revoca dell’ammissione alfinanziamento; altresì, che con decreto dirigenziale n. 797 del 13.7.2010 la Giunta regionale della Campania, alla stregua dell’asserita inosservanza della normativa in tema di scelta del contraente, aveva “definanziato” l’intervento e chiesto in restituzione l’importo liquidato(cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva dunque accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione delle somme oggetto delfinanziamento di cui al decreto dirigenziale n. 938 del 14.11.2006, attesa l’inconfigurabilità di qualsivoglia inadempimento , nonché accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto alla restituzione deimedesimi importi.

Chiedeva in subordine accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto della Regione Campania di far luogo al conguaglio delle somme pretese in restituzione con le somme da liquidare a saldo di ulteriori e distinti interventi finanziati.

Chiedeva in ulteriore subordine accertarsie dichiararsi l’invalidità, l’inefficacia e l’illegittimità del decreto dirigenziale n. 797 del 13.7.2010 della Giunta regionale della Campania, facendo luogo alla sua disapplicazione ai sensi della legge n. 2248/1865, all.

“E”. 2.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva.

Eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito G.O.

Nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda e, in riconvenzionale, per la condanna dell’attrice alla restituzione della somma di euro 2.585.000,00 ovvero della diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali al soddisfo. 3.Con sentenza n. 9376/2014 il Tribunale di Napoli, re spin ta l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglievala domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del decreto di “definanziamento” n. 797 del 13.7.2010. 4.Proponeva appello la Regione Campania.

Resisteval’ “A.R.P.A.C.”.

5. Con sentenza n. 5 082 /201 7 la Corte di Napoli rigettava l’appello , confermava la gravata sentenzae condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello , con cui si era lamentata la reiezione dell’eccezione di difettodi giurisdizione, che nella specie si controverteva non già in ordine a presunti viz i del provvedimento di finanziamento bensì in ordine a presunti inadempimenti dell’ “A.R.P.A.C.” , ascrivibili alla fase di esecuzione del rapporto, fase in cui, per un verso, non esplicava rilievo il potere di autotutela amministrativa dell’ente appellante, fase in cui, per altro verso, la posizionedell’ente appellato era da qualificare in guisa di dirittosoggettivo perfetto (cfr. sentenza d’appello, pag g . 6 - 7) .

Evidenziava altresì, del pari in ordine al primo motivo d’appello, che analogamente nonaveva valenza, ai fini del disconoscimento della giurisdizione delG.O., la circostanza per cui l’ “A.R.P.A.C.” fosse un ente pubblico strumentale della Regione Campania(cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 - 8 ) .Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui si era lamentato l’accoglimento dell’avversa domanda nonostante il mancato ossequio ai principi in tema di espletamento della procedura di gara, in particolare ai principi dettati dall’art. 12 della legge n. 241/1990, che, così come aveva correttamente rilevato il tribunale, da un lato, il “bando di gara” indicava chiaramente i requisiti che l’immobile da acquistare avrebbe dovuto avere nonché i criteri ed i parametri di riferimento ai fini della scelta dell’immobile, dall’altro, la commissione giudicatrice, così come si desumeva dai verbali di gara, aveva esaminato “specificamente le singole offerte, (…) confrontando le stesse con i requisiti indicati nel bando di gara” (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava, segnatamente, che il primo giudice aveva condivisibilmente richiamato il verbale n. 5 del 3.10.2005, ove, nelle conclusioni, la commissione giudicatrice, “dopo aver espresso approfonditi giudizi comparativi, [era pervenuta] all’aggiudicazione individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa” (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava dunque che le doglianze della Regione Campania non rinvenivano riscontro nel verbale n. 5 del3.10.2005, il cui tenore dava conto “in particolare della circostanza che l’offerta poi ritenuta meno vantaggiosa (…) afferiva inrealtà ad un progetto di massima , tale da non consentire (…) una compiuta valutazione sulle caratteristiche costruttive e sui tempi di costruzione ” (così sentenza d’appello, pagg. 10 –11).6.

Avverso tale s entenza l a Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’ “A.R.P.A.C. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 , 1° co., n. 1, e n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost. e degli artt. 7, 1° co., e 133, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104/2010(c.p.a.).

Deduce che ha errato la Corte di Napolia negare la giurisdizione del G .

A .

Deduce che l’atto con cui è stato “definanziato” il contributo, ha avuto la valenza di una revoca ovvero di un annullamentoper ragioni di legittimità sia dell’atto con cui il contributo era stato in precedenza accordato sia degli atti conseguenti (cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce segnatamente che a posterioriessa Regione li ha, in esplicazione del suo potere di autotutela amministrativa, reputati affetti da vizi “di ordine procedimentale, consistiti nella violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento da parte dell’Arpac” (così ricorso, pag. 17), la quale ha “stabilito i definitivi criteri per la valutazione delle offerte pervenute (…) solamente dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime” (così ricorso, pag. 17).

Deduce ulteriormente che la revoca non si correla ad un profilo patologico che ha inficiato il rapporto scaturito dall’atto attributivo della sovvenzione ma ad “una postuma presa d’attodell’esistenza di vizi ab origine caratterizzanti il procedimento amministrativo di concessione ed erogazione del contributo” (così ricorso, pag. 17).

Deduce dunque che l’ “A.R.P.A.C.” vanta una posizione di mero interesse legittimo, sicché sussiste la giurisdizione del G.A.

Deduce altresì che si verte in tema di interessi legittimi, siccome controparte ha invocato l’applicazione della legge n. 241/1990 e siccome la controversia, in quanto concernente l’espletamento di una gara d’appalto,ricade tra le materie di cui all’art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a.(cfr. ricorso, pag. 1 9 ) .

Deduce inoltre che la giurisdizione del G.A. rinviene riscontro nella natura esclusivamente pubblica degli interessi coinvolti nella vicenda contenziosa de qua,nella natura di soggetto pubblico dell’ “A.R.P.A.C.”, ente strumentale della Regione Campania, e dunque nella veste pubblica di ambedue i soggetti in lite (cfr.ricorso, pagg. 19 - 20 ) . 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Deduce che ha errato la corte d’appello allorché ha assunto che ha invocato l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 solo con la memoria ex art. 183, 6° co., cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pag. 25 ; sentenza d’appello, pag. 9 ) .

Deduce invero che era onere del giudice adito individuare la normativa applicabile nella specie(cfr. ricorso, pag. 25 ) .Deduce altresì che il bando non recava predeterminazione né dei criteri valutativi cui ci si sarebbe attenuti per la selezione delle offerte (cfr. ricorso, pag. 26)né del “peso” che sarebbe stato attribuito a ciascun criterio valutativo (cfr. ricorso, pag. 28), che dall’esame dei verbali di gara non si desumono i criteri in base ai quali la commissione giudicatrice ha individuato l’offerta più vantaggiosa(cfr. ricorso, pag. 27), che la commissione non ha fatto luogo alla comparazione tra le offerte (cfr. ricorso, pag. 27).

Deduce quindi che la scelta del contraente non è avvenuta all’insegna dicriteri oggettivi e trasparenti (cfr. ricorso, pag. 28).

Deduce poi che dall’esame del verbale in data 3.10.2005 “sono rilevabili le gravi inadempienze poste in essere dall’ARPAC” (così ricorso, pag. 29).

Deduce segnatamente che l’immobile per il quale vi è stata l’aggiudicazione, non è suscettibile di immediata utilizzazione (cfr. ricorso, pag. 30) e viceversa l’offerta concorrente riguarda “un immobile da costruire ex novo, senza oneri di ristrutturazione e di adeguamento”(cfr. ricorso, pag. 30). 9.Evidentemente il primo motivo di ricor so, formulato anche ai sensi del n. 1 del 1° co. dell’art. 360cod. proc. civ., veicola una questione di giurisdizione.

Viene dunque in rilievo la previsione della prima parte del 1° co. dell’art. 374 cod. proc. civ.: “la Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’art. 360 (…)”. 10.Si segnala il “precedente” n. 18241 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte, afferente ad una controversiaparimenti insorta tra l’ “A.R.P.A.C. –Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania” e la Regione Campania.10.1.

In ta le occasione le sezioni unite si sono pronunciate sul ricorso proposto dall’ “A.R.P.A.C.” nei confronti della Regione Campania, avverso la sentenza del 6 maggio 2016, con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva – a conferma del primo dictum – dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. e quindi ribadito l’assunta (in prime cure)giurisdizione del G.A. (nella circostanza, “con atto di citazione notificato il 24 settembre 2010, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania -ARPAC conveniva in giudizio la Regione Campania, chiedendo accertarsi e dichiararsi che essa attrice aveva diritto al finanziamento di cui aldecreto dirigenziale 7 giugno 2006, n. 381, per avere, nella realizzazione del progetto di acquisizione di attrezzature tecniche, arredi tecnici e impianti tecnologici per l’insediamento di strutture operative nei locali di via Antiniana, n. 55, a Pozzuoli, pienamente rispettato la normativa comunitaria, nazionale e regionale, e instando per il rigetto della richiesta di restituzione delle somme indicate nel successivo decreto dirigenziale 16 luglio 2010, n. 824, formulata dalla Regione Campania a seguito dell’atto di definanziamento”).

Ebbene, nella riferita circostanza le sezioni unite hanno rigettato il primo motivo del ricorso dell’ “A.R.P.A.C.”ed affermato la giurisdizione del G.A.

Più esattamente nella motivazione della sentenza n. 18241/2018 si legge testualmente: “in altri termini, se è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga alla revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell’atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, nondimeno anche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse e non di diritto.

Ciò si verifica nei casi di “regressione”della posizione giuridica del destinatario della sovvenzione, allorché la mancata erogazione (o il ritiro ovvero la revoca di essa) consegua all’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l’interesse pubblico.

In tali casi, ripropositivi di un aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione della controversia azionata dal beneficiario del finanziamento trova la sede naturale nella giurisdizione amministrativa”.

Nella motivazione della pronuncia n. 18241/2018, ai fini dell’affermata giurisdizione del G.A., si puntualizza ulteriormente: “assume determinante rilievo la circostanza che il definanziamento è stato adottato, con il successivo decreto dirigenziale n. 824 del 16 luglio 2010, essendo emerso(…) il mancato rispetto della normativa degli appalti pubblici che disciplinano anche l’acquisto di prodotti usati con conseguente violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento . (…) L’oggetto della controversia, pertanto, concerne una vicenda nella quale il provvedimento di definanziamento si ricollega all’esercizio di poteri di autotutela da parte della Regione, la quale ha inteso così annullare il provvedimento di finanziamento per vizi di legittimità originari, a causa della violazione dei principi dell ’ evidenza pubblica nell’attività contrattuale della P.A., ritenuti applicabili anche all’acquisto di beni usati”.11.Gli atti, dunque, vanno rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite in ordine alla questione di giurisdizione prospettata con il primo motivo.

P.Q.M.

La Corte dispone rimettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPANIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato all’atto di costituzione di nuovo difensoredall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva mente domiciliata in Roma, alla via Poli , n. 29 , presso l’ufficio di rappresentanza della medesima Regione Campania. RICORRENTE contro A.R.P.A.C. – AGENZIA REGIONALE per la PROTEZIONE AMBIENTALE della CAMPANIA –p.i.v.a. 0 74 0 7530638 - in persona del commissario straordinario e legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli, n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza dellaRegione Campania. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5082/2017della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificatail 28.9.2010 l’ “A.R.P.A.C. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania”, ente strumentale della Regione Campania,conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania. Premetteva che nell’ambito della “Misura 1.1 del P rogramma O perativo RegionaleCampania 2000 – 2006” aveva previsto l’acquisto di un immobile da adibire a sede del [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, onde andare esente dal gravoso canone al cui pagamento era tenuta per la locazione dell’immobile utilizzato, appunto,quale sede (cfr. ricorso, pag. 2) . Premettevache a conclusione del la proced ura per la selezione a trattativa privata dell’offerta di vendita economicamente più conveniente la commissione di gara all’uopo nominata aveva con delibera n. 330 del 13.7.2006 giudicato vantaggiosa l’offerta di vendita della “Fer.Sto. Costruzioni” s.r.l. e conseguentemente aveva stabilito di acquistare l’immobile in Avellino, alla via Circumvallazione, n. 164, per il prezzo di euro 2.585.000,00, i.v.a. compresa (cfr. ricorso, pag. 2). Premetteva che con decreto dirigenziale n. 816 del 10.10.2006 la Giunta regionale della Campania aveva dato atto dell’insussistenza di motivi ostativi all’ammissione a finanziamento dell’intervento ed aveva assicurato una sovvenzione dell’importo complessivo di euro 2.715.000,00; che con decreto dirigenziale n. 938 del 14.11.2006 la Giunta regionale della Campania aveva provveduto alla liquidazione del finanziamento, dando atto che il responsabile della “Misura 1.1 del P.O.R. Campania 2000 – 2006”, a seguito dell’ espletata istruttoria, ne aveva riconosciuto la regolarità(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3 ) . Indi esponeva che con nota del 13.4.2010 il competente ufficio della Giunta regionale della Campania le aveva comunicato che erano state riscontrate irregolarità tali da giustificare l’avvio della procedura di revoca dell’ammissione alfinanziamento; altresì, che con decreto dirigenziale n. 797 del 13.7.2010 la Giunta regionale della Campania, alla stregua dell’asserita inosservanza della normativa in tema di scelta del contraente, aveva “definanziato” l’intervento e chiesto in restituzione l’importo liquidato(cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva dunque accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione delle somme oggetto delfinanziamento di cui al decreto dirigenziale n. 938 del 14.11.2006, attesa l’inconfigurabilità di qualsivoglia inadempimento , nonché accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto alla restituzione deimedesimi importi. Chiedeva in subordine accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto della Regione Campania di far luogo al conguaglio delle somme pretese in restituzione con le somme da liquidare a saldo di ulteriori e distinti interventi finanziati. Chiedeva in ulteriore subordine accertarsie dichiararsi l’invalidità, l’inefficacia e l’illegittimità del decreto dirigenziale n. 797 del 13.7.2010 della Giunta regionale della Campania, facendo luogo alla sua disapplicazione ai sensi della legge n. 2248/1865, all. “E”. 2.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva. Eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito G.O. Nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda e, in riconvenzionale, per la condanna dell’attrice alla restituzione della somma di euro 2.585.000,00 ovvero della diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali al soddisfo. 3.Con sentenza n. 9376/2014 il Tribunale di Napoli, re spin ta l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglievala domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del decreto di “definanziamento” n. 797 del 13.7.2010. 4.Proponeva appello la Regione Campania. Resisteval’ “A.R.P.A.C.”. 5. Con sentenza n. 5 082 /201 7 la Corte di Napoli rigettava l’appello , confermava la gravata sentenzae condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello , con cui si era lamentata la reiezione dell’eccezione di difettodi giurisdizione, che nella specie si controverteva non già in ordine a presunti viz i del provvedimento di finanziamento bensì in ordine a presunti inadempimenti dell’ “A.R.P.A.C.” , ascrivibili alla fase di esecuzione del rapporto, fase in cui, per un verso, non esplicava rilievo il potere di autotutela amministrativa dell’ente appellante, fase in cui, per altro verso, la posizionedell’ente appellato era da qualificare in guisa di dirittosoggettivo perfetto (cfr. sentenza d’appello, pag g . 6 - 7) . Evidenziava altresì, del pari in ordine al primo motivo d’appello, che analogamente nonaveva valenza, ai fini del disconoscimento della giurisdizione delG.O., la circostanza per cui l’ “A.R.P.A.C.” fosse un ente pubblico strumentale della Regione Campania(cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 - 8 ) .Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui si era lamentato l’accoglimento dell’avversa domanda nonostante il mancato ossequio ai principi in tema di espletamento della procedura di gara, in particolare ai principi dettati dall’art. 12 della legge n. 241/1990, che, così come aveva correttamente rilevato il tribunale, da un lato, il “bando di gara” indicava chiaramente i requisiti che l’immobile da acquistare avrebbe dovuto avere nonché i criteri ed i parametri di riferimento ai fini della scelta dell’immobile, dall’altro, la commissione giudicatrice, così come si desumeva dai verbali di gara, aveva esaminato “specificamente le singole offerte, (…) confrontando le stesse con i requisiti indicati nel bando di gara” (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava, segnatamente, che il primo giudice aveva condivisibilmente richiamato il verbale n. 5 del 3.10.2005, ove, nelle conclusioni, la commissione giudicatrice, “dopo aver espresso approfonditi giudizi comparativi, [era pervenuta] all’aggiudicazione individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa” (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava dunque che le doglianze della Regione Campania non rinvenivano riscontro nel verbale n. 5 del3.10.2005, il cui tenore dava conto “in particolare della circostanza che l’offerta poi ritenuta meno vantaggiosa (…) afferiva inrealtà ad un progetto di massima , tale da non consentire (…) una compiuta valutazione sulle caratteristiche costruttive e sui tempi di costruzione ” (così sentenza d’appello, pagg. 10 –11).6. Avverso tale s entenza l a Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “A.R.P.A.C. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 , 1° co., n. 1, e n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost. e degli artt. 7, 1° co., e 133, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104/2010(c.p.a.). Deduce che ha errato la Corte di Napolia negare la giurisdizione del G . A . Deduce che l’atto con cui è stato “definanziato” il contributo, ha avuto la valenza di una revoca ovvero di un annullamentoper ragioni di legittimità sia dell’atto con cui il contributo era stato in precedenza accordato sia degli atti conseguenti (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce segnatamente che a posterioriessa Regione li ha, in esplicazione del suo potere di autotutela amministrativa, reputati affetti da vizi “di ordine procedimentale, consistiti nella violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento da parte dell’Arpac” (così ricorso, pag. 17), la quale ha “stabilito i definitivi criteri per la valutazione delle offerte pervenute (…) solamente dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime” (così ricorso, pag. 17). Deduce ulteriormente che la revoca non si correla ad un profilo patologico che ha inficiato il rapporto scaturito dall’atto attributivo della sovvenzione ma ad “una postuma presa d’attodell’esistenza di vizi ab origine caratterizzanti il procedimento amministrativo di concessione ed erogazione del contributo” (così ricorso, pag. 17). Deduce dunque che l’ “A.R.P.A.C.” vanta una posizione di mero interesse legittimo, sicché sussiste la giurisdizione del G.A. Deduce altresì che si verte in tema di interessi legittimi, siccome controparte ha invocato l’applicazione della legge n. 241/1990 e siccome la controversia, in quanto concernente l’espletamento di una gara d’appalto,ricade tra le materie di cui all’art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a.(cfr. ricorso, pag. 1 9 ) . Deduce inoltre che la giurisdizione del G.A. rinviene riscontro nella natura esclusivamente pubblica degli interessi coinvolti nella vicenda contenziosa de qua,nella natura di soggetto pubblico dell’ “A.R.P.A.C.”, ente strumentale della Regione Campania, e dunque nella veste pubblica di ambedue i soggetti in lite (cfr.ricorso, pagg. 19 - 20 ) . 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ. Deduce che ha errato la corte d’appello allorché ha assunto che ha invocato l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 solo con la memoria ex art. 183, 6° co., cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pag. 25 ; sentenza d’appello, pag. 9 ) . Deduce invero che era onere del giudice adito individuare la normativa applicabile nella specie(cfr. ricorso, pag. 25 ) .Deduce altresì che il bando non recava predeterminazione né dei criteri valutativi cui ci si sarebbe attenuti per la selezione delle offerte (cfr. ricorso, pag. 26)né del “peso” che sarebbe stato attribuito a ciascun criterio valutativo (cfr. ricorso, pag. 28), che dall’esame dei verbali di gara non si desumono i criteri in base ai quali la commissione giudicatrice ha individuato l’offerta più vantaggiosa(cfr. ricorso, pag. 27), che la commissione non ha fatto luogo alla comparazione tra le offerte (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce quindi che la scelta del contraente non è avvenuta all’insegna dicriteri oggettivi e trasparenti (cfr. ricorso, pag. 28). Deduce poi che dall’esame del verbale in data 3.10.2005 “sono rilevabili le gravi inadempienze poste in essere dall’ARPAC” (così ricorso, pag. 29). Deduce segnatamente che l’immobile per il quale vi è stata l’aggiudicazione, non è suscettibile di immediata utilizzazione (cfr. ricorso, pag. 30) e viceversa l’offerta concorrente riguarda “un immobile da costruire ex novo, senza oneri di ristrutturazione e di adeguamento”(cfr. ricorso, pag. 30). 9.Evidentemente il primo motivo di ricor so, formulato anche ai sensi del n. 1 del 1° co. dell’art. 360cod. proc. civ., veicola una questione di giurisdizione. Viene dunque in rilievo la previsione della prima parte del 1° co. dell’art. 374 cod. proc. civ.: “la Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’art. 360 (…)”. 10.Si segnala il “precedente” n. 18241 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte, afferente ad una controversiaparimenti insorta tra l’ “A.R.P.A.C. –Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania” e la Regione Campania.10.1. In ta le occasione le sezioni unite si sono pronunciate sul ricorso proposto dall’ “A.R.P.A.C.” nei confronti della Regione Campania, avverso la sentenza del 6 maggio 2016, con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva – a conferma del primo dictum – dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. e quindi ribadito l’assunta (in prime cure)giurisdizione del G.A. (nella circostanza, “con atto di citazione notificato il 24 settembre 2010, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania -ARPAC conveniva in giudizio la Regione Campania, chiedendo accertarsi e dichiararsi che essa attrice aveva diritto al finanziamento di cui aldecreto dirigenziale 7 giugno 2006, n. 381, per avere, nella realizzazione del progetto di acquisizione di attrezzature tecniche, arredi tecnici e impianti tecnologici per l’insediamento di strutture operative nei locali di via Antiniana, n. 55, a Pozzuoli, pienamente rispettato la normativa comunitaria, nazionale e regionale, e instando per il rigetto della richiesta di restituzione delle somme indicate nel successivo decreto dirigenziale 16 luglio 2010, n. 824, formulata dalla Regione Campania a seguito dell’atto di definanziamento”). Ebbene, nella riferita circostanza le sezioni unite hanno rigettato il primo motivo del ricorso dell’ “A.R.P.A.C.”ed affermato la giurisdizione del G.A. Più esattamente nella motivazione della sentenza n. 18241/2018 si legge testualmente: “in altri termini, se è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga alla revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell’atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, nondimeno anche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse e non di diritto. Ciò si verifica nei casi di “regressione”della posizione giuridica del destinatario della sovvenzione, allorché la mancata erogazione (o il ritiro ovvero la revoca di essa) consegua all’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l’interesse pubblico. In tali casi, ripropositivi di un aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione della controversia azionata dal beneficiario del finanziamento trova la sede naturale nella giurisdizione amministrativa”. Nella motivazione della pronuncia n. 18241/2018, ai fini dell’affermata giurisdizione del G.A., si puntualizza ulteriormente: “assume determinante rilievo la circostanza che il definanziamento è stato adottato, con il successivo decreto dirigenziale n. 824 del 16 luglio 2010, essendo emerso(…) il mancato rispetto della normativa degli appalti pubblici che disciplinano anche l’acquisto di prodotti usati con conseguente violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento . (…) L’oggetto della controversia, pertanto, concerne una vicenda nella quale il provvedimento di definanziamento si ricollega all’esercizio di poteri di autotutela da parte della Regione, la quale ha inteso così annullare il provvedimento di finanziamento per vizi di legittimità originari, a causa della violazione dei principi dell ’ evidenza pubblica nell’attività contrattuale della P.A., ritenuti applicabili anche all’acquisto di beni usati”.11.Gli atti, dunque, vanno rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite in ordine alla questione di giurisdizione prospettata con il primo motivo. P.Q.M. La Corte dispone rimettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite. C