Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑147/04
[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] BV
e
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] de l’Économie, des Finances et de l’[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Direttiva 70/458/CEE — Commercializzazione delle sementi di ortaggi — Art. 2 — Direttiva 92/33/CEE — Commercializzazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi — Allegato II — Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Normativa nazionale che riserva la commercializzazione, con la denominazione “scalogno”, soltanto alle varietà di scalogno
prodotte mediante moltiplicazione vegetativa — Art. 28 CE — Protezione dei consumatori»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 24 maggio 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Armonizzazione delle legislazioni — Commercializzazione delle sementi di ortaggi — Direttiva 70/458
(Direttive del Consiglio 70/458/CEE, art. 2, n. 1, parte A, e 92/33/CEE, allegato II)
2.
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente
(Art. 28 CE)
1. Il combinato disposto della direttiva 70/458, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, quale modificata,
e della direttiva 92/33, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione degli
ortaggi ad eccezione delle sementi, non permette di concludere che, qualora un ortaggio non figuri nell’elenco di cui all’art. 2,
n. 1, parte A, della direttiva 70/458, nondimeno una varietà di tale ortaggio possa essere iscritta nel catalogo comune delle
varietà delle specie di ortaggi quale semente per il motivo che il suddetto ortaggio figura nell’elenco dell’allegato II alla
direttiva 92/33.
Ne consegue che, poiché lo scalogno non figura nell’elenco di ortaggi rientrante nel campo di applicazione della direttiva
70/458, l’iscrizione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] delle varietà ambition e matador quali sementi di tale ortaggio nel catalogo
comune, in seguito alla comunicazione a quest’ultima del catalogo nazionale da parte delle competenti autorità di uno Stato
membro, non è stata effettuata in conformità della suddetta direttiva.
(v. punti 65, 66)
2. Uno Stato membro, il quale autorizzi la commercializzazione, con la denominazione «scalogni», soltanto degli ortaggi prodotti
mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da sementi prodotte e commercializzate con la stessa denominazione
in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 28 CE.
Una siffatta normativa non può essere considerata giustificata alla luce dell’art. 28 CE, dato che non è necessaria al soddisfacimento
di compiti imperativi riguardanti, in particolare, la tutela dei consumatori. Infatti, a parte la differenza collegata alle
loro modalità di riproduzione, i due tipi di scalogno presentano forti somiglianze nel loro aspetto esterno. Pertanto, la
finalità perseguita dalla normativa nazionale controversa, cioè la tutela dei consumatori, può essere realizzata mediante
un’etichettatura adeguata, la quale precisi che gli scalogni di cui trattasi sono ottenuti da sementi e non prodotti da moltiplicazione
vegetativa.
(v. punti 75, 77, 79, 80 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 gennaio 2006 (
*
)
«Direttiva 70/458/CEE – Commercializzazione delle sementi di ortaggi – Art. 2 – Direttiva 92/33/CEE – Commercializzazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi – Allegato II – Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi –Normativa nazionale che riserva la commercializzazione, con la denominazione “scalogno”, soltanto alle varietà di scalogno
prodotte mediante moltiplicazione vegetativa – Art. 28 CE – Protezione dei consumatori»
Nel procedimento C-147/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État
(Francia) con decisione 4 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2004, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] BV
,
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] de l’Économie, des Finances et de l’[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales,
con l'intervento di:
Comité économique agricole régional fruits et légumes de la [OSCURATO:PERSONA] (Cerafel),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (relatore) e J. Klučka,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 aprile 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per le società [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV, dai sigg. C. Amigues e M. Bay, avocats;
– per il Comité économique agricole régional fruits e légumes de la [OSCURATO:PERSONA] (Cerafel), dai sigg. M. Jacquot, O. Prost
e K. Merten-Lentz, avocats;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. M. Nolin e B. Stromsky, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle direttive del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458/CEE,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio
13 giugno 1988, 88/380/CEE (GU L 187, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 70/458»), e del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE,
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (GU L 157, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra le società olandesi [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: le società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]») ed il Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, nonché
il Ministro dell’Agricoltura, dell’Alimentazione, della Pesca e delle Questioni rurali (in prosieguo: i «ministri competenti»)
nell’ambito di un ricorso di tali società diretto all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di queste
ultime volta ad ottenere l’abrogazione del decreto 17 maggio 1990, relativo al commercio degli scalogni (JORF 2 giugno 1990,
pag. 6557).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 70/458
3 La direttiva 70/458, che riguarda le sementi di ortaggi commercializzate all’interno della Comunità, prevede, all’art. 2,
n. 1, parte A, un elenco di ortaggi tra cui non figura lo scalogno (allium ascalonicum).
4 Tra le sementi di ortaggi l’art. 2, n. 1, parti A, B, C e D, opera una distinzione fra tre categorie, cioè, rispettivamente,
le sementi di base, le sementi certificate e le sementi standard.
5 L’art. 2, n. 1 bis, della direttiva 70/458 prevede:
«Le modifiche da apportare, a motivo dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, all’elenco delle specie di
cui al paragrafo 1, parte A, per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie contemplate
dalla presente direttiva, sono adottate secondo la procedura prevista all’art. 40».
6 Ai sensi dell’art. 3, nn. 1-3, della direttiva 70/458:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate
soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro.
2. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto
sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio (…).
(…)
3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente
alle disposizioni degli articoli 16 e 17».
7 L’art. 4, primo comma, della direttiva 70/458 indica che gi [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo
ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. L’art. 5 della stessa direttiva determina le condizioni alle quali
una varietà è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.
8 L’art. 10, n. 1, della direttiva 70/458 prevede segnatamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri vigilino affinché il catalogo delle varietà
ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili
nei rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente.
9 Ai sensi dell’art. 11, n. 1, della direttiva 70/458:
«Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà ed ogni iscrizione in un catalogo delle varietà nonché
le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e alla [OSCURATO:PERSONA]».
10 Il n. 2 del medesimo art. 11 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunichino agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e alla [OSCURATO:PERSONA], per ogni
nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d’ammissione.
A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.
11 L’art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva 70/458 prevede in particolare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscano che le varietà ammesse
vengano mantenute mediante selezione conservatrice e che quest’ultima debba poter essere sempre controllata in base alle
registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà.
12 L’art. 13 bis della direttiva 70/458 recita come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l’ammissione di una varietà per quanto concerne la
valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell’ammissione.
2. Se, dopo l’ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell’articolo 5 non è stata soddisfatta
al momento dell’ammissione, quest’ultima è sostituita da un’altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme
alla presente direttiva.
Con quest’altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell’articolo 5 (…)
3. Se, dopo l’ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell’articolo 10 non era accettabile al momento
dell’ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri
possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d’impiego
della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 40».
13 L’art. 14, n. 1, della direttiva 70/458 prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che l’ammissione di una varietà venga revocata,
a) qualora, in sede d’esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono revocare l’ammissione di una varietà,
a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della
presente direttiva,
b) qualora, all’atto dell’inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura d’esame, siano state fornite indicazioni
false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l’ammissione».
14 L’art. 15, n. 1, della direttiva 70/458 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo,
qualora l’ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell’ammissione sia giunta a scadenza.
15 A norma dell’art. 16, nn. 1 e 2, della stessa direttiva:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva
o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione di cui all’articolo
17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.
2. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 1, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la
procedura prevista all’articolo 40, a vietare la commercializzazione in tutto o parte del suo territorio delle sementi della
varietà in questione, se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea. La richiesta deve essere inoltrata
entro i tre anni successivi a quello dell’ammissione».
16 L’art. 17, n. 1, della suddetta direttiva recita come segue:
«Conformemente alle informazioni fornite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e via che esse le pervengono, la [OSCURATO:PERSONA] provvede a pubblicare
nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, sotto la designazione “Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi” [in prosieguo: il “Catalogo comune”], tutte
le varietà le cui sementi, ai sensi dell’articolo 16, non sono soggette dopo un periodo di due mesi ad alcuna restrizione
di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all’articolo 9, paragrafo 1, circa il
responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno beneficiato
di una autorizzazione secondo l’articolo 16, paragrafo 2, o l’articolo 18 (…)».
17 A norma dell’art. 18 della direttiva 70/458:
«Qualora si constati che la coltura di una varietà ammessa nel catalogo comune (…) potrebbe, in uno Stato membro, nuocere
sul piano fitosanitario alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può, a sua richiesta, essere autorizzato,
secondo la procedura prevista all’articolo 40, a vietare la commercializzazione delle sementi di tale varietà in tutto il
suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro
interessato può prendere disposizioni subito dopo aver inoltrato la sua richiesta sino al momento della presa di posizione
definitiva che deve essere adottata secondo la procedura prevista all’articolo 40».
18 L’art. 35, n. 1, della stessa direttiva prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni opportune a consentire durante la commercializzazione un controllo ufficiale, almeno
mediante sondaggi, della effettiva rispondenza delle sementi di ortaggi alle condizioni previste nella presente direttiva».
19 Conformemente all’art. 36 della direttiva 70/458, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate»
e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene
all’identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni di controllo.
20 L’art. 38, nn. 1 e 2, della direttiva 70/458 dispone:
«1. Se in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta si è ripetutamente costatata l’insufficiente rispondenza delle
sementi di una data varietà ai previsti requisiti d’identità o di purezza della varietà, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché
la commercializzazione delle dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo,
vietata al responsabile della commercializzazione stessa.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono revocate, non appena si determini con sufficiente certezza che
le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d’identità e di purezza della varietà».
21 Infine, a norma dell’art. 40 della direttiva 70/458, nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita in tale articolo,
il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, adito secondo le modalità
previste nello stesso articolo, è chiamato a pronunciarsi sul progetto della [OSCURATO:PERSONA] concernente le misure da prendere
in materia.
La direttiva 92/33
22 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, la direttiva 92/33 riguarda la commercializzazione all’interno della Comunità delle piante di
ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi. Lo stesso articolo dispone al n. 2, primo comma, che
gli artt. 2-20 e 24 della stessa direttiva sono applicabili ai generi e alle specie enumerati nell’allegato II nonché ai loro
ibridi. In tale allegato figura lo scalogno (allium ascalonicum).
23 L’art. 1, n. 3, della stessa direttiva prevede che le modifiche all’elenco dei generi e delle specie che figurano nell’allegato II
siano adottate secondo la procedura prevista all’art. 22 [di tale direttiva].
24 L’art. 9 della direttiva 92/33 recita come segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate
nell’allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 70/458/CEE sono commercializzati nella Comunità unicamente
nel caso in cui appartengano ad una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.
2. Fatti salvi l’articolo 2 ed i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi
appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell’allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 70/458/CEE
sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.
Per quanto riguarda le condizioni d’ammissione, gli articoli 4 e 5 e l’articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 70/458/CEE
sono applicabili.
Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all’ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano
mutatis mutandis
l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, gli articoli 6, 7 e 8, l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 11 a 15 della direttiva
70/458/CEE.
I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione
in tutti i casi.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l’ammissione ufficiale delle varietà appartenenti ai
generi e alle specie di cui al paragrafo 2, che è stata concessa prima del 1° gennaio 1993 conformemente ai principi diversi
da quelli della direttiva 70/458/CEE o in base al fatto che loro materiali sono stati commercializzati sul loro territorio
prima di questa data, scade al più tardi il 30 giugno 1998, a meno che alla data suddetta le varietà in questione non siano
state ammesse conformemente al paragrafo 1.
4. Le varietà ufficialmente ammesse conformemente ai paragrafi 2 o 3 sono iscritte nel “Catalogo comune (…)” di cui all’articolo 17
della direttiva 70/458/CEE. L’articolo 16, paragrafi 2 e 3 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili
mutatis mutandis
.
Tale pubblicazione designa le varietà ammesse conformemente al paragrafo 3 con un riferimento particolare».
25 Ai sensi dell’art. 14 della direttiva 92/33:
«1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente
direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari,
il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.
2. La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel “Catalogo
comune delle varietà delle specie di ortaggi” non è soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà, diversa
da quelle previste o contemplate dalla presente direttiva».
La normativa nazionale
26 Gli artt. 1 e 2 del decreto 17 maggio 1990 recitano come segue:
«Art. 1
Possono essere trasportati, esposti per la vendita, messi in vendita o venduti con la denominazione di scalogno solo le varietà
di [OSCURATO:PERSONA] cepa L. var. ascalonicum derivanti da moltiplicazione vegetativa mediante bulbi (…)
Art. 2
Il presente decreto riguarda gli scalogni ([OSCURATO:PERSONA] cepa L. var. ascalonicum) destinati alla consegna in natura al consumatore,
esclusi gli scalogni verdi a foglie intere nonché gli scalogni destinati alla trasformazione.
Dopo confezione ed imballaggio gli scalogni devono soddisfare le disposizioni del presente decreto».
27 Risulta dall’art. L. 214-2 del code de la consommation (codice delle disposizioni legislative per la tutela del consumatore)
che la violazione del disposto del decreto 17 maggio 1990 è sanzionata penalmente come contravvenzione di terza classe.
La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale
28 La specie di ortaggi denominata scalogno (allium ascalonicum), derivata dalla moltiplicazione vegetativa, cioè mediante riproduzione
diretta dei bulbi, cosiddetta «scalogno tradizionale», viene coltivata principalmente in Francia, segnatamente in Bretagna
e nella Valle della Loira.
29 Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno messo a punto le varietà di scalogni denominate «ambition» e «matador», che sono caratterizzate
da un modo di riproduzione diverso da quello degli scalogni tradizionali. In effetti tali due varietà sono ottenute da un
grano (riproduzione sessuata), senza possibilità di ripiantazioni successive (scalogni di semina).
30 Nel 1993, è stata richiesta l’ammissione al catalogo olandese delle varietà di ortaggi (in prosieguo: il «catalogo nazionale»),
per le varietà ambition e matador, le quali sono state oggetto di prove i cui risultati sono stati confermati dai risultati
(prove comparative) ottenuti segnatamente dal competente ente ufficiale olandese. Alla luce dei risultati di tali prove, con
decisione delle competenti autorità olandesi, tali due varietà sono state ammesse, il 29 giugno 1995, nel catalogo nazionale
quali nuove varietà della specie allium ascalonicum L. – Scalogno.
31 In seguito a tale iscrizione il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli [OSCURATO:PERSONA] membri il catalogo nazionale
così modificato ed ha comunicato informazioni concernenti le caratteristiche delle suddette varietà.
32 ll 18 marzo 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un primo supplemento alla diciannovesima edizione integrale del catalogo comune
che in particolare aggiunge a tale catalogo le varietà ambition e matador sotto la denominazione della specie allium ascalonicum
L. (GU C 87 A, pag. 1). La ventesima (GU 1998, C 130 A, pag. 1), ventunesima (GU 1999, C 167 A, pag. 1), ventiduesima (GU 2003,
C 308 A, pag. 5) e ventitreesima (GU 2004, C 260 A, pag. 8) tra le edizioni integrali del catalogo comune non modificano i
dati concernenti le varietà ambition e matador.
33 A partire dalla loro iscrizione nel catalogo comune gli scalogni rientranti nelle varietà ambition e matador sono stati prodotti
e commercializzati con la denominazione «scalogni» nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
34 Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che commercializzavano principalmente scalogni di semina quali prodotti finiti, hanno focalizzato,
a partire dal 1999, la loro attività principale sulla commercializzazione delle sementi di scalogni e, segnatamente, delle
varietà ambition e matador. Grazie a tale attività sementi di scalogni delle varietà in parola sono state esportate dai [OSCURATO:PERSONA] anche verso il mercato francese. Tuttavia, tenuto conto del disposto del decreto 17 maggio 1990, le società [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] hanno sospeso l’esportazione delle sementi di scalogni verso la Francia.
35 Nel corso del 2000 la [OSCURATO:PERSONA] è stata adita con una denuncia presentata su iniziativa dei produttori francesi di scalogni
tradizionali concernente la commercializzazione di scalogni di semina, denuncia su cui tale istituzione non si è ancora pronunciata.
Come risulta dal fascicolo, tale denuncia verte sulla conformità dell’iscrizione nel 1997 nel catalogo comune delle sementi
di scalogni derivati dalle varietà ambition e matador.
36 Come emerge dalla decisione del giudice nazionale, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno indirizzato un ricorso amministrativo
ai ministri competenti diretto all’abrogazione del decreto 17 maggio 1990 per il motivo che quest’ultimo fa ostacolo alla
libera commercializzazione in Francia dei prodotti di tali società. In pari tempo queste ultime hanno adito la [OSCURATO:PERSONA]
con una denuncia in merito a tale decreto, ritenendo che gli ortaggi ottenuti dalle varietà ambition e matador possano essere
commercializzati liberamente nella Comunità, tenuto conto del fatto che esse sono state iscritte nel catalogo comune. Su tale
seconda denuncia la [OSCURATO:PERSONA] non si è ancora pronunciata.
37 Con ricorso registrato l’8 giugno 2001 presso il segretariato del contenzioso del Conseil d’État, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
hanno chiesto l’annullamento della decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio osservato dai ministri competenti
sulla domanda di abrogazione del decreto 17 maggio 1990. Secondo le suddette società, tale decreto è contrario all’art. 28 CE
ed alla direttiva 70/458. Nell’ambito di tale procedimento il Comité économique agricole régional fruits et légumes de la
[OSCURATO:PERSONA] (comitato economico agricolo regionale frutta e ortaggi della Regione Bretagna; in prosieguo: il «Cerafel»)
ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei convenuti nella causa principale, domanda accolta dalla decisione
del giudice a quo.
38 Considerando che il giudizio di legittimità del decreto 17 maggio 1990 è necessariamente subordinato all’interpretazione delle
direttive 70/458 e 92/33, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se [i]l combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 debba essere interpretato nel senso di riservare la possibilità
di iscrivere nel catalogo comune (…) con la denominazione di scalogno solo le varietà che si riproducono senza sementi, mediante
moltiplicazione vegetativa, e, in seguito, se (…) le varietà ambition e matador potessero legittimamente essere iscritte nel
catalogo comune nella rubrica destinata agli scalogni».
Sulla questione pregiudiziale
39 Va preliminarmente ricordato che il decreto 17 maggio 1990 concerne gli scalogni in quanto prodotto finale destinato alla
vendita, mentre le direttive 70/458 e 92/33 hanno per oggetto la commercializzazione intracomunitaria di elementi di riproduzione.
In effetti le suddette direttive riguardano la commercializzazione intracomunitaria rispettivamente, da un lato, delle sementi
di ortaggi ammessi nel catalogo comune e, dall’altro, dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui
varietà è iscritta nel catalogo comune senza alcuna restrizione circa la loro varietà.
40 Tuttavia, anche se l’oggetto delle direttive 70/458 e 92/33 non coincide con quello della normativa nazionale di cui trattasi
nella causa principale, non può inferirsi da tale circostanza che le suddette direttive non riguardino a priori la causa principale
per il motivo che le stesse non disciplinano, come nel caso del decreto 17 maggio 1990, la commercializzazione e la denominazione
del prodotto finale.
41 Va rilevato in proposito che, tenuto conto del divieto enunciato dal decreto 17 maggio 1990 di commercializzare, con la denominazione
di scalogni, scalogni diversi dai tradizionali e della promulgazione di sanzioni penali in caso di violazione del divieto
stesso, non sussisterebbe alcun interesse per gli operatori economici del settore, cioè segnatamente gli agricoltori e le
reti di distribuzione interessati, ad importare le sementi di scalogni se, nel corso di una fase successiva, fosse in pratica
impossibile commercializzare con la stessa denominazione il prodotto ottenutone.
42 Alla luce di tali elementi il giudice nazionale chiede in sostanza, da un lato, se l’iscrizione delle varietà di scalogni
ambition e matador in quanto sementi di ortaggi nel catalogo comune sia stata effettuata conformemente al disposto delle direttive
70/458 e 92/33 e, dall’altro, in rapporto alla soluzione di tale questione, se il diritto comunitario osti ad una normativa
nazionale, come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione in Francia, con la denominazione di «scalogni»,
solo per gli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da sementi.
43 Occorre quindi pronunciarsi, in primo luogo, sull’iscrizione delle varietà di scalogni quali sementi nel catalogo comune e,
in secondo luogo, sulla questione se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale come il decreto 17 maggio 1990.
Sull’iscrizione delle varietà di sementi di scalogni nel catalogo comune
44 Va ricordato che lo scalogno non figura tra gli ortaggi elencati all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458. Conseguentemente
il disposto di codesta sola direttiva non permette di prendere in considerazione l’iscrizione delle varietà di tale ortaggio
quali sementi, del tipo delle varietà ambition e matador, nel catalogo comune.
45 Ciò non toglie che lo scalogno figura all’allegato II alla direttiva 92/33 relativa alla commercializzazione, all’interno
della Comunità, delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, diversi dalle sementi. Ne consegue
che le varietà ambition e matador dell’ortaggio denominato «scalogno» non possono essere iscritte, ai sensi di tale direttiva,
nel catalogo comune quali varietà di sementi.
46 Tuttavia, benché lo scalogno non figuri nell’elenco degli ortaggi di cui all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458,
è certo che le suddette varietà sono state ammesse, il 29 giugno 1995, dalle competenti autorità olandesi nel catalogo nazionale
quali nuove varietà della specie allium ascalonicum. Con riferimento all’art. 11, n. 2, della direttiva 70/458, le suddette
autorità hanno proceduto alla comunicazione del catalogo stesso alla [OSCURATO:PERSONA] la quale ha pubblicato, il 18 marzo 1997,
un primo supplemento alla diciannovesima edizione integrale del catalogo comune. Tale supplemento aggiunge in particolare
le varietà ambition e matador nel catalogo comune, con la denominazione della specie allium ascalonicum, quali sementi.
47 In tale contesto si pone allora la questione se il combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 osti ad un’iscrizione
siffatta.
48 In proposito le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il governo dei [OSCURATO:PERSONA], sostengono che il combinato disposto delle direttive
70/458 e 92/33 va interpretato nel senso che le varietà di scalogni riprodotte tramite sementi possono essere iscritte nel
catalogo comune. In effetti la compilazione di un solo catalogo implicherebbe la presa in considerazione congiunta dei due
elenchi di ortaggi figuranti nelle suddette direttive allorché sorge la questione dell’iscrizione di una varietà in tale catalogo.
49 In particolare, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, pur se lo scalogno non viene esplicitamente citato quale specie
di ortaggio nella direttiva 70/458, dal momento che si legga il disposto di quest’ultima congiuntamente con quello della direttiva
92/33, risulta che le varietà di tale pianta, ottenute da sementi, possono essere iscritte nel catalogo comune. In effetti
la finalità di tali direttive, che vanno intese in maniera complementare, sarebbe quella di compilare un catalogo comune delle
varietà, indipendentemente dai modi di riproduzione di queste ultime. Tale argomento sarebbe corroborato dal fatto che l’elenco
delle specie elencate all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 non è tassativo.
50 Attraverso i loro argomenti le suddette società ed il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fanno sostanzialmente valere che la compilazione
di un solo catalogo comune influisce in modo pertinente sulla rispettiva disciplina di iscrizione delle varietà di cui alle
direttive 70/458 e 92/33, talché gli elenchi di ortaggi previsti dalle due direttive in parola si completerebbero reciprocamente.
Dati tali elementi, per rendere applicabile la direttiva 70/458 ad un ortaggio non figurante nell’elenco dell’art. 2, n. 1,
parte A, sarebbe sufficiente che tale ortaggio fosse menzionato all’allegato II alla direttiva 92/33.
51 È senz’altro vero che esiste un solo catalogo di varietà di specie di ortaggi che annovera in pari tempo le varietà le cui
sementi appartengono alle specie di ortaggi comprese nell’elenco dell’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 e le varietà
le cui piantine o i cui materiali di moltiplicazione appartengono ai generi ed alle specie coperti dall’elenco dell’allegato II
alla direttiva 92/33.
52 Tuttavia una constatazione siffatta non permette di concludere che tali due elenchi si completano reciprocamente e autorizzano
l’iscrizione nel catalogo comune delle varietà di ortaggi, a prescindere dalla questione se questi ultimi figurino nell’elenco
della direttiva 70/458 o in quello della direttiva 92/33.
53 Va anzitutto ricordato al riguardo che ognuna delle direttive 70/458 e 92/33 definisce il suo proprio campo di applicazione.
Come emerge anche dal titolo delle direttive stesse, la prima è relativa alla commercializzazione all’interno della Comunità
delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi dalle sementi. Ne discende che la direttiva 92/33, ai
sensi dello stesso tenore letterale del titolo, è destinata a coprire beni economici non rientranti nel campo di applicazione
della direttiva 70/458.
54 Occorre rilevare, in secondo luogo, come dall’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 92/33 emerga che il legislatore comunitario
ha previsto conseguenze diverse a seconda che un ortaggio figuri in pari tempo nell’elenco di cui all’art. 2, n. 1, parte A,
della direttiva 70/458 ed in quello dell’allegato II alla direttiva 92/33 o che sia menzionato unicamente in quest’ultimo
elenco.
55 La distinzione così operata all’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 92/33 dimostra che il legislatore comunitario non ha considerato
l’ipotesi che, quando sorge la questione dell’iscrizione nel catalogo comune di una varietà di ortaggio figurante nell’elenco
dell'allegato II alla direttiva 92/33, quest’ultimo elenco e quello di cui all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458
si completino reciprocamente, a prescindere dal rispettivo campo di applicazione.
56 Occorre infine constatare che l’elenco delle specie di ortaggi figurante all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458
non è tassativo e che, per tale ragione, quest’ultima prevede, all’art. 2, n. 1 bis, il procedimento da seguire per estendere
tale elenco ad altri ortaggi. Un equivalente dispositivo figura anche all’art. 22 della direttiva 92/33 cui rinvia l’art. 1,
n. 3, della stessa direttiva.
57 Pertanto l’esistenza in ognuna delle due direttive di un dispositivo appropriato che permette di modificare il contenuto dei
due elenchi menzionati al punto 55 della presente sentenza costituisce un serio indizio idoneo a confutare gli argomenti invocati
nel caso di specie dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al carattere complementare
dei suddetti elenchi.
58 Inoltre, come risulta dall’art. 40 della direttiva 70/458, il Comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione
agricoli, orticoli e forestali, il quale è chiamato a pronunciarsi in occasione dell’estensione dell’elenco di cui all’art. 2,
n. 1, parte A, della medesima direttiva, può essere segnatamente adito a tal fine da un rappresentante di uno Stato membro.
Ne consegue che qualunque Stato membro può essere all’origine di una modifica del contenuto di tale elenco.
59 Va tuttavia constatato al riguardo che, nonostante tutte le successive modifiche del suddetto elenco, lo scalogno non è mai
stato iscritto tra le specie di ortaggi elencati all’art. 2, n. 1, parte A, della suddetta direttiva, quando tale ipotesi
era manifestamente plausibile.
60 In tale situazione una varietà di sementi di un ortaggio non figurante nell’elenco degli ortaggi di cui all’art. 2, n. 1,
parte A, della direttiva 70/458 non può essere iscritta nel catalogo comune senza che siano osservati i procedimenti previsti
dalla suddetta direttiva.
61 Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fanno valere in proposito che uno Stato membro non può vietare, ai sensi della sua normativa nazionale,
la commercializzazione di una varietà di semente di ortaggio iscritta nel catalogo comune, senza seguire gli specifici procedimenti
previsti a tale effetto dalla pertinente normativa comunitaria. A loro avviso, le varietà di sementi, dal momento che sono
iscritte nel catalogo comune, non vanno sottoposte, all’interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione
quanto alla varietà.
62 Inoltre, secondo tali società, l’iscrizione delle varietà ambition e matador nel catalogo nazionale è stata notificata dalle
autorità olandesi alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mentre il catalogo comune che menziona tale iscrizione è stato pubblicato
sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
il 18 marzo 1997. Ne risulterebbe che la Repubblica francese, avendo omesso di contestare tale iscrizione nel 1995 o nel
1997, come vi era autorizzata e secondo i procedimenti all’uopo previsti, non potrebbe restringere o vietare la commercializzazione
sul suo territorio delle suddette varietà per il motivo che sarebbe irregolare la loro iscrizione nel catalogo comune.
63 Va rilevato che un argomento siffatto è basato su una premessa errata. In effetti esso sarebbe corretto solo se l’ortaggio
in questione, cioè lo scalogno, fosse menzionato nell’elenco delle specie di ortaggi di cui all’art. 2, n. 1, parte A, della
direttiva 70/458. Unicamente in tale ipotesi occorrerebbe esaminare se il procedimento di ammissione nel catalogo comune abbia
osservato le prescrizioni di codesta direttiva e, pertanto, procedere segnatamente all’annullamento o alla revoca dell’ammissione.
64 Un esame siffatto non può però essere condotto nel caso di specie poiché, precisamente, lo scalogno non figura tra le specie
di ortaggi menzionati all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 cui quest’ultima è applicabile. Di conseguenza, contrariamente
all’asserzione formulata nel caso di specie dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’iscrizione dello scalogno nel catalogo comune
in quanto semente non poteva essere contestata ai sensi degli artt. 13 bis, 14 e 35-38 della direttiva stessa.
65 Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che il combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 non permette
di concludere che, qualora un ortaggio non figuri nell’elenco di cui all’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458, nondimeno
una varietà di tale ortaggio può essere iscritta nel catalogo comune quale semente per il motivo che il suddetto ortaggio
figura nell’elenco dell’allegato II alla direttiva 92/33.
66 Dato che lo scalogno non figura nell’elenco di ortaggi rientrante nel campo di applicazione della direttiva 70/458, l’iscrizione
ad opera della [OSCURATO:PERSONA] delle varietà ambition e matador quali sementi di tale ortaggio nel catalogo comune, in seguito
alla comunicazione a quest’ultima del catalogo nazionale da parte delle competenti autorità del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], non
è stata effettuata in conformità della suddetta direttiva.
Sull’interpretazione dell’art. 28 CE
67 In considerazione dell’iscrizione irregolare delle varietà di scalogno ambition e matador quali sementi di ortaggio nel catalogo
comune, la direttiva 70/458 non è applicabile nel caso di specie e, pertanto, non va esaminato se quest’ultima osti ad una
normativa nazionale quale il decreto 17 maggio 1990.
68 Alla luce di tali elementi sorge la questione se altre disposizioni del diritto comunitario cui non si riferisce il giudice
nazionale ostino al decreto 17 maggio 1990 che permette la commercializzazione, con la denominazione di scalogni, solo scalogni
tradizionali. In effetti, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la
Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha
fatto riferimento nel formulare la questione (sentenze 22 gennaio 2004, causa C‑271/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1029, punto 27,
e 12 ottobre 2004, causa C‑60/03,Wolff & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9553, punto 24 e la giurisprudenza richiamata).
69 Va rammentato in tale contesto che, dinanzi al giudice nazionale, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto valere che il decreto
17 maggio 1990 è contrario all’art. 28 CE.
70 Occorre ricordare al riguardo che la libera circolazione delle merci tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri è un principio fondamentale del
Trattato CE che trova la sua espressione nel divieto, enunciato all’art. 28 CE, di restrizioni quantitative all’importazione
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di ogni misura di effetto equivalente.
71 Il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni, enunciato all’art. 28 CE, riguarda qualsiasi normativa degli
[OSCURATO:PERSONA] membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v., in
particolare, sentenze 23 settembre 2003, causa C‑192/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9693, punto 39, e 2 dicembre
2004, causa C‑41/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11375, punto 39 e la giurisprudenza richiamata).
72 Va constatato che una normativa nazionale come quella della causa principale costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari.
73 Infatti il decreto 17 maggio 1990, che equivale in sostanza a permettere la commercializzazione in Francia con la denominazione
di scalogni soltanto degli scalogni ottenuti dalla moltiplicazione vegetativa, rende impossibile la commercializzazione, in
tale Stato membro, con la denominazione di scalogni delle sementi di tale ortaggio, nonché del prodotto che ne deriva, qualora
provengano dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il che costringe i produttori i quali intendano commercializzare tali sementi e prodotti
in Francia a farlo con un’altra denominazione.
74 Tuttavia l’obbligo imposto ai produttori di impiegare denominazioni ignote al consumatore o da lui meno apprezzate è atto
a rendere più difficile la commercializzazione dei prodotti in causa e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli [OSCURATO:PERSONA]
membri (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑120/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑459, punto 82 e la giurisprudenza
richiamata).
75 È necessario ricordare in proposito che gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative
nazionali possono essere accettati se sono necessari al soddisfacimento di compiti imperativi riguardanti, in particolare,
la tutela dei consumatori e se le citate normative nazionali sono proporzionate all’obiettivo perseguito, che non può essere
raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari.
76 In tale contesto la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro è legittimato a far sì che i consumatori siano correttamente
informati sui prodotti che vengono loro offerti e che sia quindi loro data la possibilità di scegliere in base a tale informazione.
In particolare, allo scopo di assicurare la difesa dei consumatori, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere dagli interessati la
modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una data denominazione sia talmente
differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la
stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria. Viceversa, nel caso
di una differenza meno netta, un’etichettatura adeguata dev’essere sufficiente a fornire all’acquirente o al consumatore le
informazioni necessarie (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 84-86 e la giurisprudenza richiamata).
77 È certo nel caso di specie che le differenze esistenti tra gli scalogni tradizionali e quelli di semina rientrano essenzialmente
nel loro modo di riproduzione. In effetti, tranne tale differenza, i due tipi di scalogni presentano forti somiglianze nel
loro aspetto esterno. Pertanto la finalità perseguita dal decreto 17 maggio 1990, cioè la tutela dei consumatori, può essere
realizzata mediante un’etichettatura adeguata la quale precisi che gli scalogni di cui trattasi sono ottenuti da sementi e
non prodotti da moltiplicazione vegetativa.
78 Ne deriva che un’etichettatura contenente un’indicazione neutra ed obiettiva, che informi i consumatori che gli scalogni esportati
dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono scalogni di semina, sarebbe sufficiente a garantire un’adeguata informazione di questi
ultimi.
79 Dato quanto precede, un obbligo come quello imposto dal decreto 17 maggio 1990 di commercializzare con la denominazione «scalogni»
solo gli scalogni a moltiplicazione vegetativa non può ritenersi giustificato alla luce dell’art. 28 CE.
80 Risulta dall’insieme delle precedenti considerazioni che occorre rispondere al giudice nazionale nel senso che:
– la direttiva 70/458 osta all’iscrizione delle varietà ambition e matador nel catalogo comune, nella rubrica destinata agli
scalogni, quali varietà di sementi;
– l’art. 28 CE osta ad una normativa nazionale come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione, con la
denominazione «scalogni», soltanto degli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da
sementi prodotte e commercializzate con la stessa denominazione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
Sulle spese
81 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
–
La direttiva del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 1988, 88/380/CEE, osta all’iscrizione delle varietà ambition e matador
nel catalogo comune, nella rubrica destinata agli scalogni, quali varietà di sementi.
–
L’art. 28 CE osta ad una normativa nazionale, come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione, con la
denominazione «scalogni», soltanto degli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da
sementi prodotte e commercializzate con la stessa denominazione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.