CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97/ RG 24537 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare genetica, sia vizio di motivazione sulla chiesta continuazione con altre sentenze. 2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e reiterativo. Il giudice del gravame con motivazione completa (pag. 2-3) con la quale il ricorrente non si misura in alcun modo, ha dato conto a) degli elementi di fatto dai quali era emersa la conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana non solo in termini formali (vive nel territorio italiano dal 2006), ma soprattutto sostanziali (avere conversato in italiano con il sovrintendente della polizia di Stato e con l'agente della polizia penitenziaria, prima dei video collegamenti, e avere minacciato con la nostra lingua un'altra persona); che la continuazione con le sentenze emesse in relazione ad altre fattispecie di reato non era consentita per assenza dei presupposti di legge (pag.4). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amyflende. Così deciso