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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22882/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] m. a Padova il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 12/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata e il Gashi anche del reato di furto sub A), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo a) alla mancata assoluzione del Gashi per il furto sub A); b) alla mancata assoluzione dei ricorrenti dal delitto di tentata rapina; c) alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata; d) al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. I primi due motivi sono inammissibili in quanto reiterano censure già adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di ampia e persuasiva motivazione, esente da criticità giustificative.

La difesa sollecita una rilettura del compendio probatorio, facendo leva su un'alternativa ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità a fronte della concorde e corretta valutazione giuridica delle emergenze processuali effettuata dai giudici di merito. 3.1 Destituite di pregio s'appalesano anche le doglianze in punto di disapplicazione della recidiva in quanto disattese dai giudici d'appello sulla scorta di un motivato ed insindacabile apprezzamento circa l'ingravescente pericolosità degli imputati denotata dai fatti a giudizio alla luce della nutrita biografia criminale dei ricorrenti.

Analogamente, con riguardo al giudizio di comparazione la conferma della ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante sub B) riposa su una valutazione di congruità e proporzionalità della sanzione incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentata. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o Mantovano (y), DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]:in 13 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] m. a Padova il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 12/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata e il Gashi anche del reato di furto sub A), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo a) alla mancata assoluzione del Gashi per il furto sub A); b) alla mancata assoluzione dei ricorrenti dal delitto di tentata rapina; c) alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata; d) al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. I primi due motivi sono inammissibili in quanto reiterano censure già adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di ampia e persuasiva motivazione, esente da criticità giustificative. La difesa sollecita una rilettura del compendio probatorio, facendo leva su un'alternativa ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità a fronte della concorde e corretta valutazione giuridica delle emergenze processuali effettuata dai giudici di merito. 3.1 Destituite di pregio s'appalesano anche le doglianze in punto di disapplicazione della recidiva in quanto disattese dai giudici d'appello sulla scorta di un motivato ed insindacabile apprezzamento circa l'ingravescente pericolosità degli imputati denotata dai fatti a giudizio alla luce della nutrita biografia criminale dei ricorrenti. Analogamente, con riguardo al giudizio di comparazione la conferma della ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante sub B) riposa su una valutazione di congruità e proporzionalità della sanzione incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentata. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o Mantovano (y), DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]:in 13 6
Sentenza Cassazione n. 22882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris