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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32123/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 6294 / 20 1 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 24 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 608/31 / 201 5 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositatail 1° aprile 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’amministrazione finanziaria notific ò a D o ina Tematoru due avvisi di accertamento contenenti la ripresa a tassazione, a fini Irpef, di maggiori redditi per gli anni 2005 e 2006, oggetto di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A carico della contribuente erano infatti emerse circostanze incompatibili con i redditi dichiarati, quali la locazione annua di un appartamento e l’acquisto di un’autovettura Mercedes.

Dopo aver proposto infruttuosamente istanza in autotutela e di accertamento con adesione, la Tematoru impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria di Arezzo, la quale, riuniti i ricorsi, li respinse.

2. La decisione della C.T.P. fu confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, adìta con gravame dalla contribuente.

I giudici d’appello – esclusa la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronunzia sulla domanda subordinata di riduzione della pretesa erariale, infondata perché sprovvista di prova – ritennero non persuasivii rilievi della Tematoru , che attribuiva valore decisivo al sostegno economico che le derivava dal proprio convivente; osservarono, infatti, che a carico di costei gravavano per intero i costi di manutenzione e assicurazione del veicolo e che , all’epoca, il predetto convivente era titolare di un reddito modesto e aveva una residenza diversa.3.

La sentenza d’appello è impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia «nullità assoluta ed insanabile degli accertamenti de quibuse dell’intero procedimento impositivo per violazione del principio del preliminare contraddittorio con il contribuente, anche in relazione agli artt. 24, 111 e 97 della Costituzione, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973».

La ricorrente rileva che gli atti impositivinon sono stati preceduti da alcun contraddittorio e che l’Amministrazione non la ha neppure invitata a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento; osserva, quindi, che tale omissione comporta la nullità dell’intero procedimento accertativo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, soggiungendo che, ove regolarmente instaurato, il contraddittorio le avrebbe consentito di produrre «quei documenti che successivamente in parte non ha più reperiti, in parte non è stata in grado di procurarsi», idonei a determinare un diverso esito dell’accertamento.

2. La censura è inammissibile per novità, non avendo il relativo profilo mai costituito oggetto del thema decidendum, come si evince ampiamente dalla lettura dello stesso ricorso, nel quale la contribuente riporta il contenuto delle allegazioni da lei svolte nei gradi di merito.

Com’è noto, in tema di contenzioso tributario è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati con censura, altresì, del l'omesso rilievo d'ufficio della nullità ; infatti, poiché nel giudizio tributario, che ha struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, l'invalidità non può essere rilevata d’ufficio o fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

A siffatto principio, che questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19929/2020; Cass. n. 12313/2018; Cass.n. 18448/2015) va data continuità in questa sede , non essendovi ragioni per discostarsene.

3. L ’inammissibilità del ricorso co mporta la condanna della contribuente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €4.100,00 oltre spese prenotate a debito ; pone a carico del la ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 6294 / 20 1 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 24 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 608/31 / 201 5 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositatail 1° aprile 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’amministrazione finanziaria notific ò a D o ina Tematoru due avvisi di accertamento contenenti la ripresa a tassazione, a fini Irpef, di maggiori redditi per gli anni 2005 e 2006, oggetto di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A carico della contribuente erano infatti emerse circostanze incompatibili con i redditi dichiarati, quali la locazione annua di un appartamento e l’acquisto di un’autovettura Mercedes. Dopo aver proposto infruttuosamente istanza in autotutela e di accertamento con adesione, la Tematoru impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria di Arezzo, la quale, riuniti i ricorsi, li respinse. 2. La decisione della C.T.P. fu confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, adìta con gravame dalla contribuente. I giudici d’appello – esclusa la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronunzia sulla domanda subordinata di riduzione della pretesa erariale, infondata perché sprovvista di prova – ritennero non persuasivii rilievi della Tematoru , che attribuiva valore decisivo al sostegno economico che le derivava dal proprio convivente; osservarono, infatti, che a carico di costei gravavano per intero i costi di manutenzione e assicurazione del veicolo e che , all’epoca, il predetto convivente era titolare di un reddito modesto e aveva una residenza diversa.3. La sentenza d’appello è impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia «nullità assoluta ed insanabile degli accertamenti de quibuse dell’intero procedimento impositivo per violazione del principio del preliminare contraddittorio con il contribuente, anche in relazione agli artt. 24, 111 e 97 della Costituzione, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973». La ricorrente rileva che gli atti impositivinon sono stati preceduti da alcun contraddittorio e che l’Amministrazione non la ha neppure invitata a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento; osserva, quindi, che tale omissione comporta la nullità dell’intero procedimento accertativo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, soggiungendo che, ove regolarmente instaurato, il contraddittorio le avrebbe consentito di produrre «quei documenti che successivamente in parte non ha più reperiti, in parte non è stata in grado di procurarsi», idonei a determinare un diverso esito dell’accertamento. 2. La censura è inammissibile per novità, non avendo il relativo profilo mai costituito oggetto del thema decidendum, come si evince ampiamente dalla lettura dello stesso ricorso, nel quale la contribuente riporta il contenuto delle allegazioni da lei svolte nei gradi di merito. Com’è noto, in tema di contenzioso tributario è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati con censura, altresì, del l'omesso rilievo d'ufficio della nullità ; infatti, poiché nel giudizio tributario, che ha struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, l'invalidità non può essere rilevata d’ufficio o fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. A siffatto principio, che questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19929/2020; Cass. n. 12313/2018; Cass.n. 18448/2015) va data continuità in questa sede , non essendovi ragioni per discostarsene. 3. L ’inammissibilità del ricorso co mporta la condanna della contribuente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo. Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €4.100,00 oltre spese prenotate a debito ; pone a carico del la ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13
Sentenza Cassazione n. 32123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris