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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34433/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, per quel che qui rileva, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenza patrimoniale (capi a. e b. della rubrica); considerato che il ricorso ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni elevate nei suoi confronti e, segnatamente — anche alla luce del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e di quanto dedotto con i motivi di gravame, segnatamente i motivi nuovi — e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l'appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, per quel che qui rileva, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenza patrimoniale (capi a. e b. della rubrica); considerato che il ricorso ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni elevate nei suoi confronti e, segnatamente — anche alla luce del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e di quanto dedotto con i motivi di gravame, segnatamente i motivi nuovi — e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l'appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34433/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris