CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7877-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7877/2021 Numero sezionale 2935/2022 Numero di raccolta generale 15009/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avverso la sentenza n. 7/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La ditta [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Gravina di Puglia, la ditta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale proprietaria e [OSCURATO:PERSONA] quale conducente di un autocarro con cui affermava essservi stato un collisione nonché la [OSCURATO:PERSONA] (allora [OSCURATO:PERSONA]) S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla Audi A 5 condotta dia [OSCURATO:PERSONA] sulla strada Gravina di Puglia – Matera. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accolse la domanda e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]., nella contumacia delle restanti parti, al risarcimento dei danni per oltre euro quattordicimila. La [OSCURATO:SOCIETA]. interpose appello e il Tribunale di Bari ha, riformando la sentenza del Giudice di Pace, rigettato la domanda proposta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cassazione, con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta infondatezza, e comunque di manifesta inammissibilità, del ricorso è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Bari. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7877/2021 Numero sezionale 2935/2022 Numero di raccolta generale 15009/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il primo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per inesistenza della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. proc. civ., in quanto non sottoscritta dal giudice. Il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove o erronea e omessa valutazione delle prove acquisite, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. Il terzo motivo afferma vizio di violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, per omessa valutazione delle doglianze esposte nell'atto di impugnazione e omessa valutazione e applicazione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Infine, il quarto mezzo deduce la incongruità e illogicità della motivazione della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto frutto di una lettura supeficiale e approssimativa degli atti di causa. Ciò posto il Collegio reputa infondati e comunque inammisisbili i motivi. Il primo motivo è infondato in quanto, come risulta dalla copia della sentenza prodotta dalla parte controricorrente, nella specie viene in gioco un provvedimento depositato telamaticamente, di cui dà, peraltro, atto la stessa parte ricorrente nell’attestazione di estrazione del fascicolo informatico e come inoltre risulta dalla copia più completa depositata dalla controricorrente (la copia della ricorrente non è, invero, completa, come si evince dalla linea sul lato destro a metà di ogni pagina). A tanto consegue che la firma del giudice è stata apposta in via telematica e non vi era, pertanto, necessità di un ulteriore sottoscrizione, da parte del magistrato estensore, sul provvedimento cartaceo. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7877/2021 Numero sezionale 2935/2022 Numero di raccolta generale 15009/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il secondo motivo, per violazione e (o) falsa applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove, è inammissibile prima ancora che infondato, in quanto formulato in modo apodittico, con richiami di stile a giurisprudenza di legittimità e senza alcuna concreta censura in punto di diritto. Il mezzo è pure infondato in quanto: il Tribunale ha adeguatamente esaminato le dichiarazioni testimoniali e correttamente escluso valenza probatoria assoluta alla constatazione amichevole di sinistro (cosidetto CID) e alla mancata risposta all’interrogatorio formale, da parte del conducente dell’autocarro antagonista (per vero non sono neppure riportate in ricorso le circostanze calendate in interpello). Sul secondo mezzo il Collegio richiama, altresì, l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 34786 del 17/11/2021 Rv. 663118 - 01), secondo il quale: «Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti".» Il terzo mezzo, in punto di mancato esame di fatto decisivo, è pure inammissibile per inidonea specificazione dei fatti il cui esame sarebbe stato omesso, dovendosi in questa sede ribadire che l’omesso esame deve concernere un singolo fatto e non una serie di fatti e tantomeno i mezzi di prova e in quanto esso si appunta sulle dichiarazioni testimoniali, che, viceversa, risultano adeguatamente riportate ed esaminate dal Tribunale. Il mezzo, inoltre, censura in modo inammissibile, la mancataa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., e omette di considerare che l’applicabilità della detta F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7877/2021 Numero sezionale 2935/2022 Numero di raccolta generale 15009/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 norma, e segnatamente del suo secondo comma, è meramente residuale (Cass. n. 07061 del 12/03/2020 Rv. 657299 - 01). Il quarto, e ultimo, motivo è del tutto inammissibile, nella sua stessa formulaizone in quanto inerente al solo giudizio di fatto, ossia alla valutazione delle dichiarazioni del testimone, con conseguente preclusione alla sua rilevanza in sede di legittimità. Nel riscontro di fattispecie di inammissibilità e di infondatezza delle censure il ricorso è, pertanto, infondato. Il ricorso deve, per quanto precede, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7877/2021 Numero sezionale 2935/2022 Numero di raccolta generale 15009/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E