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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 09685/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 24 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria di un immobile in Nizza di Sicilia convenne in Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - giudizio,dinnanzi al Tribunale di Messina, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile confinante, esponendo che la convenuta aveva intrapreso lavori di costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, in violazione delle norme del codice civile e del regolamento edilizio comunale in materia di distanze, realizzando nella parete prospiciente il proprio terrazzo, in difformità al progetto assentito, una veduta abusiva ed illegittima poiché posta a distanza illegale; lamentò pure, per quel che qui ancora rileva, che la convenuta, nel procedere alla ristrutturazione di altro immobile confinantedi vecchia fattura, posto a nord, aveva realizzato un’illegittima ed abusiva costruzione con veduta sulla parete prospiciente il piano di calpestio del terrazzo di copertura del suo fabbricato; chiese, pertanto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione in pristino di quanto illegittimamente realizzato, oltre al risarcimento dei danni e alle spese.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 1056 del 2017, il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande formulate, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione della scala presente sul prospetto nord del suo fabbricato e a trasformare in luci tutte le aperture praticate in violazione della distanza legaleo, se non possibile, alla loro chiusura; condannò pure la convenuta risarcimento dei danni in favore di Rasconà, liquidandolo in Euro 2000,00.

Con sentenza numero 536/2019, la Corte d'Appello di Messina rigettò l'appello di Rasconà e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte d’appello, premesso che l'intervento edilizio realizzato da [OSCURATO:PERSONA] non era qualificabile in termini di demolizione e ricostruzione per quanto accertato in sede di c.t.u., ritenne che la nuova costruzione era come tale soggetta alla disciplina delle distanze legali vigenteal momento della realizzazione ; rilevò poi la violazione della distanza di metri 10 rispetto alla parete cieca del Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - fabbricato Rasconà, come imposta dall’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, richiamato dall'articolo 10.19 delle NTA del piano regolatore del comune di Nizza di Sicilia e confermò l’ordine di riduzione a lucidelle vedute ; precisò che la distanza minima di 10 metri tra le costruzioni come stabilita dall'art. 9, comma 1 n. 2 del d.m. 1444/68 trae la sua efficacia precettiva inderogabile dall'articolo 41 quinquies della legge 17/08/1942 n. 1150 e deve essere osservata in modo assoluto perché la norma non tutela la riservatezza, ma la salubrità e la sicurezza; ribadì, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che la norma deve essere applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure soltanto per quel limitato segmento, non rilevando che una delle pareti sia cieca come nella fattispecie; aggiunse, infine, che non giovava all'appellante il riferimento al rilascio della concessione edilizia perché la rilevanza giuridica di quest'ultima si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato senza estendersi ai rapporti interprivati.

La Corte territoriale escluse altresì la rilevanza del richiamo al principio della prevenzione perché [OSCURATO:PERSONA] aveva edificato la nuova costruzione dopo Rasconà; confermò la condanna alla demolizione della scala perché, secondo consolidato principio di giurisprudenza in tema di distanze legali tra edifici, rientrano nella categoria degli sporti non computabili ai fini della distanze soltanto gli elementi con funzioni veramente ornamentali di rifinitura o accessori, come mensole, lisene, cornicioni e canalizzazioni di gronda e simili; costituiscono, invece, corpi di fabbrica computabili ai predetti fini le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come balconi costituiti da solette aggettanti e scale esterne in muratura se, presentando connotati di Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - consistenza e stabilità, abbiano una natura di opera edilizia; concluse che la scala in questione, per sue caratteristiche, pur non integrando un volume abitativo coperto, non poteva essere perciò sottratta dal calcolo delle distanze; precisò, tuttavia, che la scala, non avendo la caratteristica di una parete finestrata, potesse essere posta alla minor distanza dall'immobile della attrice Rasconà di soli cinque metri, ma rilevò pure che l'ordine di demolizione comunque restava legittimo perché dalla relazione di CTU la distanza tra la parete cieca dell'immobile Rasconà e la suddetta scala risultava inferiore a metri

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1 n. 2 del d.m. 1444/68 e la violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 punto 19 del Regolamento edilizio del comune di Nizza di Sicilia, in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ.,nonché infine l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ.

Di seguito alla rubrica suesposta, così articolata in tre profili, la ricorrente ha proposto le sue censure senza , tuttavia, contornarle specificamente nelle ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ.prima enunciate.

In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto violata la distanza imposta dall’art. 9 d.m. 1444/68, non considerando che la costruzione era stata realizzata a Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - cinque metri e oltre dal confine di Rasconà e che le aperture erano state realizzate soltanto in un bagno e in un ripostiglio, cioè in vani non abitabili e che comunque nelle superfici delimitate da strutture in c.a., costituenti chiostrine, sarebbe consentito aprire finestre in vani non abitabili; non avrebbe inoltre considerato che le finestre non fronteggiano direttamente la parete di Rasconà e si trovano ad oltre 5 metri e non vi sarebbe, perciò, nessuna violazione sulle norme in materia di salubrità dell’aria; sarebbe esclusa pure la violazione della distanza di 3 mt prescritta dal cod. civ. perché le aperture delle finestre dei vani non abitabili non si proiettano su alcuna superficie della parete cieca; in ogni caso la Corte avrebbe dovuto considerare il principio di prevenzione e la stessa ricorrente sarebbe «preveniente»; la scala a sbalzo –che comunque non costituirebbe costruzione - sarebbe posta a distanza superiore di m.3 e perciò non violerebbe le distanze del cod. civ. e fronteggerebbe pureuna parete cieca; infine, la legge regionale siciliana n.16 del 2016 e la legge n. 55 del 2019 consentirebbero la deroga all’art.9 del d.m. 1444 del 1968 .

Tutte le censure mosse col primo motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Suprema corte e l’esame dei motivi nonoffre elementi per mutare orientamento.

La Corte d’appello ha ritenuto che la costruzione edificata da [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nuova costruzione; in conseguenza, le distanze dalla preesistente costruzione di Rasconà sono regolamentate dall’art. 9 d.m. 1444/68; inoltre , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha considerato le caratteristiche della parete di parte attrice (l’essere una parete cieca) e la posizione delle due pareti, confermando Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - la violazione delle distanze prescritte dall’art. 9, conformandosi alla giurisprudenzaconsolidata di questa Suprema Corte.

Questa Corte ha più volte statuito che l’art.9 del d.m. n. 1444 del 1968, in quanto emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), aggiuntodall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi,ai quali si sostituiscono per “inserzione automatica ”, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 624 del 15/01/2021; Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016).

Questa disposizione è applicabile anche quando tra le due costruzioni si determini uno spazio chiuso, quale una chiostrina (Cass., Sez. 2, n. 28147 del 27/09/2022), sicché non comporta alcuna conseguenza, al fine del rispetto delle distanze prescritte, la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti che determinino uno spazio interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce.La finalità della norma è, infatti, quella di salvaguardare l'interesse pubblico sanitario (cfr. Cass. n. 20574/1997) alla salubrità dell’affacciarsi di esseri viventi agli spazi intercorrenti fra gli edifici che si fronteggiano, quando almeno uno dei due abbia una parete finestrata (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 1486/1997), a prescindere dal fatto che quest’ultima sia costruita prima o dopo l’altra parete (cfr. Cass. n. 13547/2011) , garantendo la circolazione d’aria e la irradiazione di luce idonee a mantenere la salubrità di affaccio.

Non rileva neppure che le finestre si proiettino sulla parete cieca: secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, «in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n.

Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestreesistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre (Cass. Sez. 2, n. 11048 del 05/04/2022).

A ciò si aggiunga che, in quanto ha realizzato una nuova costruzione, [OSCURATO:PERSONA] non è preveniente, ma è prevenuta.

In diritto, infatti, in caso di ricostruzione non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. 2, n. 14705 del 29/05/2019; Sez. 2, n. 74 del 03/01/2011).

In altre parole, la Corte territoriale si è conformata al principio per cui «l'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine.

Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt. 10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 8 - rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti» (Cass. Sez. 2, n. 4848 del 19/02/2019).

È infatti la ricorrente prevenuta ad aver costruito una parete finestrata, avendo invece unicamente la possibilità di costruire in aderenza alla parete già esistente e cieca o di arretrar e la sua costruzione alla distanza di legge.

Anche con riferimento alla scala, i giudici di appello , qualificandola come costruzione (sulla base delle sue caratteristiche di consistenza e stabilità), si sono conformati alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la nozione di costruzione è unica per cui le sporgenze esterne di un fabbricato costituiscono corpo di fabbrica ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati(Cass. Sez. 2, n. 23189 del 17/12/2012; Sez. 6 -2, n. 5753 del 12/03/2014; Sez. 2, n. 23845 del 02/10/2018).

Infine, la deroga di cui all’art.18 della legge regionale siciliana n. 16/2016, come invocata, non è applicabile alla fattispecie , non costituendo la costruzione dell’immobile per cui è giudizio un intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente come previsto nel primo comma dell’articolo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ. perché la Corte, « stante la fondatezza delle domande» da lei proposte e la dichiarazione di inammissibilità Ric. 2020 n. 02611 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 9 - dell’appello incidentale avrebbe dovuto porre le spese a carico dell’appellata, non sussistendo soccombenza reciproca che giustificasse la compensazione.

Il motivoè inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, non coglie la ratio decidendi: la [OSCURATO:PERSONA] è stata soccombente in primo grado ed è rimasta soccombente nel giudizio di appello, che ha confermato la sentenza del primo giudice.

In secondo luogo, il motivo punta a censurare la mancata compensazione delle spese, che è affidata al potere discrezionale del giudiceed è incensurabile in sede di legittimità.

3. In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibileil ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 24 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria di un immobile in Nizza di Sicilia convenne in Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - giudizio,dinnanzi al Tribunale di Messina, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile confinante, esponendo che la convenuta aveva intrapreso lavori di costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, in violazione delle norme del codice civile e del regolamento edilizio comunale in materia di distanze, realizzando nella parete prospiciente il proprio terrazzo, in difformità al progetto assentito, una veduta abusiva ed illegittima poiché posta a distanza illegale; lamentò pure, per quel che qui ancora rileva, che la convenuta, nel procedere alla ristrutturazione di altro immobile confinantedi vecchia fattura, posto a nord, aveva realizzato un’illegittima ed abusiva costruzione con veduta sulla parete prospiciente il piano di calpestio del terrazzo di copertura del suo fabbricato; chiese, pertanto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione in pristino di quanto illegittimamente realizzato, oltre al risarcimento dei danni e alle spese. Espletata c.t.u., con sentenza n. 1056 del 2017, il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande formulate, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione della scala presente sul prospetto nord del suo fabbricato e a trasformare in luci tutte le aperture praticate in violazione della distanza legaleo, se non possibile, alla loro chiusura; condannò pure la convenuta risarcimento dei danni in favore di Rasconà, liquidandolo in Euro 2000,00. Con sentenza numero 536/2019, la Corte d'Appello di Messina rigettò l'appello di Rasconà e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d’appello, premesso che l'intervento edilizio realizzato da [OSCURATO:PERSONA] non era qualificabile in termini di demolizione e ricostruzione per quanto accertato in sede di c.t.u., ritenne che la nuova costruzione era come tale soggetta alla disciplina delle distanze legali vigenteal momento della realizzazione ; rilevò poi la violazione della distanza di metri 10 rispetto alla parete cieca del Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - fabbricato Rasconà, come imposta dall’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, richiamato dall'articolo 10.19 delle NTA del piano regolatore del comune di Nizza di Sicilia e confermò l’ordine di riduzione a lucidelle vedute ; precisò che la distanza minima di 10 metri tra le costruzioni come stabilita dall'art. 9, comma 1 n. 2 del d.m. 1444/68 trae la sua efficacia precettiva inderogabile dall'articolo 41 quinquies della legge 17/08/1942 n. 1150 e deve essere osservata in modo assoluto perché la norma non tutela la riservatezza, ma la salubrità e la sicurezza; ribadì, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che la norma deve essere applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure soltanto per quel limitato segmento, non rilevando che una delle pareti sia cieca come nella fattispecie; aggiunse, infine, che non giovava all'appellante il riferimento al rilascio della concessione edilizia perché la rilevanza giuridica di quest'ultima si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato senza estendersi ai rapporti interprivati. La Corte territoriale escluse altresì la rilevanza del richiamo al principio della prevenzione perché [OSCURATO:PERSONA] aveva edificato la nuova costruzione dopo Rasconà; confermò la condanna alla demolizione della scala perché, secondo consolidato principio di giurisprudenza in tema di distanze legali tra edifici, rientrano nella categoria degli sporti non computabili ai fini della distanze soltanto gli elementi con funzioni veramente ornamentali di rifinitura o accessori, come mensole, lisene, cornicioni e canalizzazioni di gronda e simili; costituiscono, invece, corpi di fabbrica computabili ai predetti fini le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come balconi costituiti da solette aggettanti e scale esterne in muratura se, presentando connotati di Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - consistenza e stabilità, abbiano una natura di opera edilizia; concluse che la scala in questione, per sue caratteristiche, pur non integrando un volume abitativo coperto, non poteva essere perciò sottratta dal calcolo delle distanze; precisò, tuttavia, che la scala, non avendo la caratteristica di una parete finestrata, potesse essere posta alla minor distanza dall'immobile della attrice Rasconà di soli cinque metri, ma rilevò pure che l'ordine di demolizione comunque restava legittimo perché dalla relazione di CTU la distanza tra la parete cieca dell'immobile Rasconà e la suddetta scala risultava inferiore a metri 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1 n. 2 del d.m. 1444/68 e la violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 punto 19 del Regolamento edilizio del comune di Nizza di Sicilia, in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ.,nonché infine l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ. Di seguito alla rubrica suesposta, così articolata in tre profili, la ricorrente ha proposto le sue censure senza , tuttavia, contornarle specificamente nelle ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ.prima enunciate. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto violata la distanza imposta dall’art. 9 d.m. 1444/68, non considerando che la costruzione era stata realizzata a Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - cinque metri e oltre dal confine di Rasconà e che le aperture erano state realizzate soltanto in un bagno e in un ripostiglio, cioè in vani non abitabili e che comunque nelle superfici delimitate da strutture in c.a., costituenti chiostrine, sarebbe consentito aprire finestre in vani non abitabili; non avrebbe inoltre considerato che le finestre non fronteggiano direttamente la parete di Rasconà e si trovano ad oltre 5 metri e non vi sarebbe, perciò, nessuna violazione sulle norme in materia di salubrità dell’aria; sarebbe esclusa pure la violazione della distanza di 3 mt prescritta dal cod. civ. perché le aperture delle finestre dei vani non abitabili non si proiettano su alcuna superficie della parete cieca; in ogni caso la Corte avrebbe dovuto considerare il principio di prevenzione e la stessa ricorrente sarebbe «preveniente»; la scala a sbalzo –che comunque non costituirebbe costruzione - sarebbe posta a distanza superiore di m.3 e perciò non violerebbe le distanze del cod. civ. e fronteggerebbe pureuna parete cieca; infine, la legge regionale siciliana n.16 del 2016 e la legge n. 55 del 2019 consentirebbero la deroga all’art.9 del d.m. 1444 del 1968 . Tutte le censure mosse col primo motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Suprema corte e l’esame dei motivi nonoffre elementi per mutare orientamento. La Corte d’appello ha ritenuto che la costruzione edificata da [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nuova costruzione; in conseguenza, le distanze dalla preesistente costruzione di Rasconà sono regolamentate dall’art. 9 d.m. 1444/68; inoltre , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha considerato le caratteristiche della parete di parte attrice (l’essere una parete cieca) e la posizione delle due pareti, confermando Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - la violazione delle distanze prescritte dall’art. 9, conformandosi alla giurisprudenzaconsolidata di questa Suprema Corte. Questa Corte ha più volte statuito che l’art.9 del d.m. n. 1444 del 1968, in quanto emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), aggiuntodall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi,ai quali si sostituiscono per “inserzione automatica ”, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 624 del 15/01/2021; Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016). Questa disposizione è applicabile anche quando tra le due costruzioni si determini uno spazio chiuso, quale una chiostrina (Cass., Sez. 2, n. 28147 del 27/09/2022), sicché non comporta alcuna conseguenza, al fine del rispetto delle distanze prescritte, la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti che determinino uno spazio interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce.La finalità della norma è, infatti, quella di salvaguardare l'interesse pubblico sanitario (cfr. Cass. n. 20574/1997) alla salubrità dell’affacciarsi di esseri viventi agli spazi intercorrenti fra gli edifici che si fronteggiano, quando almeno uno dei due abbia una parete finestrata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1486/1997), a prescindere dal fatto che quest’ultima sia costruita prima o dopo l’altra parete (cfr. Cass. n. 13547/2011) , garantendo la circolazione d’aria e la irradiazione di luce idonee a mantenere la salubrità di affaccio. Non rileva neppure che le finestre si proiettino sulla parete cieca: secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, «in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestreesistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre (Cass. Sez. 2, n. 11048 del 05/04/2022). A ciò si aggiunga che, in quanto ha realizzato una nuova costruzione, [OSCURATO:PERSONA] non è preveniente, ma è prevenuta. In diritto, infatti, in caso di ricostruzione non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. 2, n. 14705 del 29/05/2019; Sez. 2, n. 74 del 03/01/2011). In altre parole, la Corte territoriale si è conformata al principio per cui «l'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt. 10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 8 - rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti» (Cass. Sez. 2, n. 4848 del 19/02/2019). È infatti la ricorrente prevenuta ad aver costruito una parete finestrata, avendo invece unicamente la possibilità di costruire in aderenza alla parete già esistente e cieca o di arretrar e la sua costruzione alla distanza di legge. Anche con riferimento alla scala, i giudici di appello , qualificandola come costruzione (sulla base delle sue caratteristiche di consistenza e stabilità), si sono conformati alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la nozione di costruzione è unica per cui le sporgenze esterne di un fabbricato costituiscono corpo di fabbrica ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati(Cass. Sez. 2, n. 23189 del 17/12/2012; Sez. 6 -2, n. 5753 del 12/03/2014; Sez. 2, n. 23845 del 02/10/2018). Infine, la deroga di cui all’art.18 della legge regionale siciliana n. 16/2016, come invocata, non è applicabile alla fattispecie , non costituendo la costruzione dell’immobile per cui è giudizio un intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente come previsto nel primo comma dell’articolo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ. perché la Corte, « stante la fondatezza delle domande» da lei proposte e la dichiarazione di inammissibilità Ric. 2020 n. 02611 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 9 - dell’appello incidentale avrebbe dovuto porre le spese a carico dell’appellata, non sussistendo soccombenza reciproca che giustificasse la compensazione. Il motivoè inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, non coglie la ratio decidendi: la [OSCURATO:PERSONA] è stata soccombente in primo grado ed è rimasta soccombente nel giudizio di appello, che ha confermato la sentenza del primo giudice. In secondo luogo, il motivo punta a censurare la mancata compensazione delle spese, che è affidata al potere discrezionale del giudiceed è incensurabile in sede di legittimità. 3. In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibileil ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di