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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25520/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiara rsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che lo aveva assolto, rigettando la domanda di condanna del querelante. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva come la motivazione del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di condanna del querelante ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen., "dovendosi ritenere ampiamente dimostrata l'equidistanza circa le rispettive posizioni delle parti in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal Petruzzi", fosse del tutto illogica, non avendo alcuna incidenza logico-giuridica tale "equidistanza" rispetto alla illegittimità della azione civile proposta in sede penale,rispetto alla sua improponibilità e rispetto alla colpa grave della parte, che aveva violato le regole del giusto processo ed agito in abuso del diritto, perseverando nella richiesta risarzitoria; ciò perché l'imputato era stato assolto, in quanto la vicenda aveva, a tutto voler concedere, mero carattere civilistico e perché la parte civile non aveva alcun diritto ad esercitare l'azione civile in ambito penale, essendovi già stata sentenza civile di primo grado, e perché la stessa parte civile aveva ammesso, nel proprio atto di citazione, che l'azione andava iscritta nell'ambito della mera responsabilità da inadempimento contrattuale.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è infondato. 2.1 Come precisato da ultimo dalla sentenza di questa sezione n. 56929 del 03/10/2017, PC in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 271697 — 01, la Corte costituzionale ha più volte esaminato (sia in riferimento al codice previgente che a quello attuale) la disciplina sulla responsabilità del querelante in ordine alle spese del procedimento anticipate dallo Stato in caso di proscioglimento dell'imputato, escludendo chiaramente ogni ipotesi di responsabilità obiettiva del querelante fondata sul mero dato della causalità materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela.

Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità delle norme che imponevano in ogni caso la condanna del querelante nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), o di proscioglimento per incapacità d'intendere e di volere (sent. n, 52 del 1975), o perché il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992), o di proscioglimento per non aver commesso il fatto (quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante: sent. n. 180 del 1993) ed infine, anche nel caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto (sent. n. 423 del 1993).

E' indubbio che anche nell'ipotesi della rifusione delle spese sostenute dall'imputato, le stesse siano imputabili soltanto a titolo di colpa.

Oltre ad una lettura in chiave estensiva delle menzionate pronunce di illegittimità milita verso tale prospettiva il richiamo dell'art. 427, 2° comma, ai «casi previsti dal primo comma», interpolati, appunto, dalla Corte Costituzionale: soltanto all'esito di un motivato giudizio positivo sull'esistenza dì colpa si può procedere alla condanna alle spese.

Nella sentenza impugnata tale giudizio è stato effettuato dal Tribunale, essendo il giudice pervenuto ad una sentenza di assoluzione dell'imputato e considerando che vi fosse una "equidistanza sostanziale circa le rispettive posizioni delle parti in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal Petruzzi" (ultima pagina della sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, il ricorso chiede a questa Corte di effettuare una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

La natura non particolarmente complessa della questiore e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiara rsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che lo aveva assolto, rigettando la domanda di condanna del querelante. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva come la motivazione del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di condanna del querelante ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen., "dovendosi ritenere ampiamente dimostrata l'equidistanza circa le rispettive posizioni delle parti in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal Petruzzi", fosse del tutto illogica, non avendo alcuna incidenza logico-giuridica tale "equidistanza" rispetto alla illegittimità della azione civile proposta in sede penale,rispetto alla sua improponibilità e rispetto alla colpa grave della parte, che aveva violato le regole del giusto processo ed agito in abuso del diritto, perseverando nella richiesta risarzitoria; ciò perché l'imputato era stato assolto, in quanto la vicenda aveva, a tutto voler concedere, mero carattere civilistico e perché la parte civile non aveva alcun diritto ad esercitare l'azione civile in ambito penale, essendovi già stata sentenza civile di primo grado, e perché la stessa parte civile aveva ammesso, nel proprio atto di citazione, che l'azione andava iscritta nell'ambito della mera responsabilità da inadempimento contrattuale. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è infondato. 2.1 Come precisato da ultimo dalla sentenza di questa sezione n. 56929 del 03/10/2017, PC in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 271697 — 01, la Corte costituzionale ha più volte esaminato (sia in riferimento al codice previgente che a quello attuale) la disciplina sulla responsabilità del querelante in ordine alle spese del procedimento anticipate dallo Stato in caso di proscioglimento dell'imputato, escludendo chiaramente ogni ipotesi di responsabilità obiettiva del querelante fondata sul mero dato della causalità materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela. Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità delle norme che imponevano in ogni caso la condanna del querelante nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), o di proscioglimento per incapacità d'intendere e di volere (sent. n, 52 del 1975), o perché il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992), o di proscioglimento per non aver commesso il fatto (quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante: sent. n. 180 del 1993) ed infine, anche nel caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto (sent. n. 423 del 1993). E' indubbio che anche nell'ipotesi della rifusione delle spese sostenute dall'imputato, le stesse siano imputabili soltanto a titolo di colpa. Oltre ad una lettura in chiave estensiva delle menzionate pronunce di illegittimità milita verso tale prospettiva il richiamo dell'art. 427, 2° comma, ai «casi previsti dal primo comma», interpolati, appunto, dalla Corte Costituzionale: soltanto all'esito di un motivato giudizio positivo sull'esistenza dì colpa si può procedere alla condanna alle spese. Nella sentenza impugnata tale giudizio è stato effettuato dal Tribunale, essendo il giudice pervenuto ad una sentenza di assoluzione dell'imputato e considerando che vi fosse una "equidistanza sostanziale circa le rispettive posizioni delle parti in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal Petruzzi" (ultima pagina della sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, il ricorso chiede a questa Corte di effettuare una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La natura non particolarmente complessa della questiore e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10/06
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