CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24984/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 1569/03/23 depositata il 03/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1569/03/23 del 03/05/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 2318/20/21 della Commissionetributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quattro cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni 2015 e 2017. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento erano state notificate al sig. [OSCURATO:PERSONA] quale exliquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) sulla legittima notificazione delle cartelle di pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dell’ex liquidatore non era intervenuta impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno; b) la CTP non doveva procedere all’annullamento delle cartelle di pagamento legittimamente notificate alla società; c) le cartelle di pagamento non erano state notificate al liquidatore per fare valere la sua responsabilità, per la quale era necessaria la notificazione di un distinto avviso di accertamento. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE e l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resistevano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che tutte le parti del giudizio concordano sui seguenti fatti, emergenti anche dalla sentenza impugnata e da quella della CTP: a) le cartelle di pagamento sono state notificate al sig. [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA].; b) dette cartelle espongono crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della società estinta e sono state regolarmente notificate al liquidatore ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, che ha prorogato di cinque anni l’estinzione della società ai fini della notificazione di atti tributari; c) che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è attinto personalmente dalle menzionate cartelle di pagamento. 1.1.Orbene, posto che l’eventuale responsabilità del liquidatore della società estinta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente tramite notifica a quest’ultimo di un avviso di accertamento volto alla contestazione di detta responsabilità (da ultimo, Cass. S.U. n. 3625 del 12/02/2025) e che il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento non già nella qualità di liquidatore della società, ma in proprio, così come da lui stesso evidenziato, deve escludersi l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante di quest’ultimo all’impugnazione di atti notificati nei confronti della società (Cass. n. 24975 del 25/11/2005; si vedano, altresì, in quanto espressione di un principio analogo Cass. n. 29474 del 21/10/2021; Cass. n. 7763 del 20/03/2019; Cass. n. 12864 del 14/05/2025). 1.2.Invero, l’interesse a contestare la legittimità della cartella di pagamento quale presupposto per un’eventuale contestazione della sua responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973 è di mero fatto, potendo egli difendersi nel merito a seguito della effettiva notificazione di un atto impositivo nei suoi confronti. 1.3.Il ricorso originario, dunque, non avrebbe potuto essere proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il che implica una pronuncia sul ricorso ed esime questa Corte dall’esame nel merito dei motivi proposti, che restano assorbiti. 2.In conclusione, pronunciando sul ricorso, va dichiarato il difetto di interesse del ricorrente alla proposizione dell’originario ricorso, che va dichiarato inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Il rilievo effettuato d’ufficio giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di interesse del ricorrente alla proposizione dell’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previs