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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 22773/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4175/2021 depositatail 26/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

Con ricorso davanti al Tribunale di Roma depositato il 1° agosto 2019,[OSCURATO:PERSONA], dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,ha esposto: - di essere stato nominato nel 2008 commissario delegato peril proseguimento delle iniziative dirette a consentire lo svolgimento deiCampionati mondiali di Nuoto di Roma 2009 e che, a seguito dell’avvio diindagini penali collegate alla sua attività commissariale, il Ministero avevamosso nei suoi confronti una contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001; - che, successivamente, il Ministero avevasospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del procedimentopenale ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2011, disponendo anche,con provvedimento del 25 ottobre 2011, la sua sospensione cautelare dalservizio, con contestuale riduzione degli emolumenti stipendiali; - che talesospensione cautelare era stata più volte prorogata dall’Amministrazione, eciò nonostante che il Tribunale penale di Roma, con sentenza pubblicata il7 dicembre 2018, lo avesse assolto dal reato di associazione a delinquere eavesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato in ordineall’accusa di corruzione.Su queste basi, il Rinaldi ha chiesto al Tribunale di Roma di voler dichiararel’illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta nei suoiconfronti, ritenendo che il Ministero fosse decaduto dal potere disciplinaredopo la pubblicazione della sentenza di proscioglimento e in ogni caso chefosse stato superato il periodo massimo di durata della sospensionecautelare.Il Tribunale di Roma ha rigettato le originarie domande e la Corte d’appellodi Roma, con sentenza n. 4175/2021, pubblicata il 26 novembre 2021, haconfermato la pronuncia di primo grado, respingendo l’appello del Rinaldi.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso ilRinaldi con atto affidato a quattro motivi e illustrato con memoria ex art.Numero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026380-bis.1 c.p.c., nella quale ha evidenziato l’adozione, in data 27 ottobre2020 e 11 ottobre 2022, di due ulteriori proroghe della sospensione.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha resistito con controricorso.2.

All’esito dell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026, il Collegio hareputato opportuno l’approfondimento delle questioni sottese al ricorso inpubblica udienza e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nuova memoria.In vista della pubblica udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoriain cui chiede il rigetto del ricorso o, in via subordinata, che sia sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del2001, ratione temporis applicabile, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 27,35, 36 e 97 Cost.Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 597 c.p.p., nonchédell’art. 12, comma 1, del CCNL, per la mancata riapertura delprocedimento disciplinare entro sessanta giorni dalla comunicazione dellasentenza penale.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, nonché dell’art. 4 dellalegge n. 97 del 2001 e del principio di proporzionalità, ragionevolezza ecertezza del diritto, per il superamento deli limite temporale massimoconsentito in caso di sospensione dal servizio.3.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 4 della legge n. 97 del 2001, per l’illegittimità della sospensione aNumero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026fronte di una sentenza di proscioglimento, nonché, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto

2.3. del ricorso in appello.4.

Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 97 del 2001, nonché laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e la violazione delprincipio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni, atteso che, in casodi rinvio a giudizio del pubblico dipendente, la sospensione cautelaresarebbe sanzione di natura eccezionale e dunque residuale rispetto ad altrasanzione più mite, prevista dall’art. 3 della legge n. 97 del 2001 econsistente nel trasferimento ad altro ufficio, diverso da quello in cuiprestava servizio al momento del fatto.5.

L’ordine logico delle questioni impone di esaminare in via prioritaria ilquarto motivo di ricorso, atteso che la sua eventuale fondatezzadeterminerebbe l’illegittimità ab origine della sospensione cautelaredisposta nei confronti del Rinaldi.Il motivo va tuttavia disatteso, poiché l’art. 3 della legge n. 97 del 2001,nel disciplinare il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, fa salval’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previstodai rispettivi ordinamenti, senza instaurare alcuna gerarchia tra le duemisure e non ponendo indici da cui trarre la natura di extrema ratio dellasospensione.Del resto, questa Corte ha già affermato che la sospensione cautelareobbligatoria, prevista dall'art. 4 della l. n. 97 del 2001, va distinta da quellafacoltativa richiamata nell'incipit dell'art. 3 della stessa legge, che haritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti,da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettatedai contratti collettivi di comparto, sicché l'obbligo di trasferire ad altra sedeo ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, purNumero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensionefacoltativa (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 11988 del 10/06/2016).6.

E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso e il suo accoglimento hacarattere assorbente, giacché il ricorrente, pur deducendo anche ilsuperamento della soglia massima di cinque anni, ha formulato domandelimitate al periodo successivo all’adozione del provvedimento del 23 ottobre2018, di conferma della sospensione cautelare.La sentenza impugnata non ha considerato – così omettendo di prenderein esame il rilievo svolto dal ricorrente con uno specifico motivo d’appello -che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001 prevede che la sospensionecautelare del pubblico dipendente perda efficacia in caso di sentenza diproscioglimento, anche non definitiva, mentre nel caso in esame lasospensione cautelare del Rinaldi è proseguita anche dopo la sentenza delTribunale penale di Roma n. 1652/2018, che, oltre ad assolverlo per il reatodi cui all’art. 416 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confrontiper il reato di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 c.p., per intervenutaprescrizione.La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art.531 c.p.p. rientra tra le sentenze di proscioglimento, come è reso chiarodall’intitolazione della sezione I del capo II del titolo III del libro VII delcodice di procedura penale, che comprende anche l’art. 531.In senso contrario non può ritenersi che l’art. 4 si applichi alla solasospensione obbligatoria.La norma non opera distinzioni e questa Corte, in tempi recenti e sia puread altri fini, ha negato la possibilità di distinguere tra sospensioneobbligatoria e sospensione facoltativa quando si tratti di applicare normetese ad evitare in capo all’incolpato una protrazione sine die della misuracautelare, “tale da trasformarla in misura afflittiva di per sé e non misurastrumentale alla tutela dell’interesse della pubblica amministrazione per unNumero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026ragionevole lasso di tempo” (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 6186 del08/03/2025).Tale orientamento, che si fonda anche sulla giurisprudenza costituzionale,la quale ha reputato che le norme di garanzia in materia di sospensionecautelare abbiano “portata generale e dunque comprensiva – in difetto didiversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di "sospensionecautelare dal servizio a causa del procedimento penale", sia facoltativa cheobbligatoria” (Corte cost., 03/05/2002 n. 145, §

3.3. del considerato indiritto), merita di essere condiviso e applicato anche alla disciplina dettatadall’art. 4 citato.7.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in riferimento alterzo motivo, dichiarato infondato il quarto e con assorbimento dei residui,con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, infondato il quartoe assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 16/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4175/2021 depositatail 26/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/20261. Con ricorso davanti al Tribunale di Roma depositato il 1° agosto 2019,[OSCURATO:PERSONA], dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,ha esposto: - di essere stato nominato nel 2008 commissario delegato peril proseguimento delle iniziative dirette a consentire lo svolgimento deiCampionati mondiali di Nuoto di Roma 2009 e che, a seguito dell’avvio diindagini penali collegate alla sua attività commissariale, il Ministero avevamosso nei suoi confronti una contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001; - che, successivamente, il Ministero avevasospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del procedimentopenale ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2011, disponendo anche,con provvedimento del 25 ottobre 2011, la sua sospensione cautelare dalservizio, con contestuale riduzione degli emolumenti stipendiali; - che talesospensione cautelare era stata più volte prorogata dall’Amministrazione, eciò nonostante che il Tribunale penale di Roma, con sentenza pubblicata il7 dicembre 2018, lo avesse assolto dal reato di associazione a delinquere eavesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato in ordineall’accusa di corruzione.Su queste basi, il Rinaldi ha chiesto al Tribunale di Roma di voler dichiararel’illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta nei suoiconfronti, ritenendo che il Ministero fosse decaduto dal potere disciplinaredopo la pubblicazione della sentenza di proscioglimento e in ogni caso chefosse stato superato il periodo massimo di durata della sospensionecautelare.Il Tribunale di Roma ha rigettato le originarie domande e la Corte d’appellodi Roma, con sentenza n. 4175/2021, pubblicata il 26 novembre 2021, haconfermato la pronuncia di primo grado, respingendo l’appello del Rinaldi.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso ilRinaldi con atto affidato a quattro motivi e illustrato con memoria ex art.Numero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026380-bis.1 c.p.c., nella quale ha evidenziato l’adozione, in data 27 ottobre2020 e 11 ottobre 2022, di due ulteriori proroghe della sospensione.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha resistito con controricorso.2. All’esito dell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026, il Collegio hareputato opportuno l’approfondimento delle questioni sottese al ricorso inpubblica udienza e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nuova memoria.In vista della pubblica udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoriain cui chiede il rigetto del ricorso o, in via subordinata, che sia sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del2001, ratione temporis applicabile, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 27,35, 36 e 97 Cost.Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 597 c.p.p., nonchédell’art. 12, comma 1, del CCNL, per la mancata riapertura delprocedimento disciplinare entro sessanta giorni dalla comunicazione dellasentenza penale.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, nonché dell’art. 4 dellalegge n. 97 del 2001 e del principio di proporzionalità, ragionevolezza ecertezza del diritto, per il superamento deli limite temporale massimoconsentito in caso di sospensione dal servizio.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 4 della legge n. 97 del 2001, per l’illegittimità della sospensione aNumero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026fronte di una sentenza di proscioglimento, nonché, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto 2.3. del ricorso in appello.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 97 del 2001, nonché laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e la violazione delprincipio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni, atteso che, in casodi rinvio a giudizio del pubblico dipendente, la sospensione cautelaresarebbe sanzione di natura eccezionale e dunque residuale rispetto ad altrasanzione più mite, prevista dall’art. 3 della legge n. 97 del 2001 econsistente nel trasferimento ad altro ufficio, diverso da quello in cuiprestava servizio al momento del fatto.5. L’ordine logico delle questioni impone di esaminare in via prioritaria ilquarto motivo di ricorso, atteso che la sua eventuale fondatezzadeterminerebbe l’illegittimità ab origine della sospensione cautelaredisposta nei confronti del Rinaldi.Il motivo va tuttavia disatteso, poiché l’art. 3 della legge n. 97 del 2001,nel disciplinare il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, fa salval’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previstodai rispettivi ordinamenti, senza instaurare alcuna gerarchia tra le duemisure e non ponendo indici da cui trarre la natura di extrema ratio dellasospensione.Del resto, questa Corte ha già affermato che la sospensione cautelareobbligatoria, prevista dall'art. 4 della l. n. 97 del 2001, va distinta da quellafacoltativa richiamata nell'incipit dell'art. 3 della stessa legge, che haritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti,da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettatedai contratti collettivi di comparto, sicché l'obbligo di trasferire ad altra sedeo ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, purNumero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensionefacoltativa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11988 del 10/06/2016).6. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso e il suo accoglimento hacarattere assorbente, giacché il ricorrente, pur deducendo anche ilsuperamento della soglia massima di cinque anni, ha formulato domandelimitate al periodo successivo all’adozione del provvedimento del 23 ottobre2018, di conferma della sospensione cautelare.La sentenza impugnata non ha considerato – così omettendo di prenderein esame il rilievo svolto dal ricorrente con uno specifico motivo d’appello -che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001 prevede che la sospensionecautelare del pubblico dipendente perda efficacia in caso di sentenza diproscioglimento, anche non definitiva, mentre nel caso in esame lasospensione cautelare del Rinaldi è proseguita anche dopo la sentenza delTribunale penale di Roma n. 1652/2018, che, oltre ad assolverlo per il reatodi cui all’art. 416 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confrontiper il reato di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 c.p., per intervenutaprescrizione.La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art.531 c.p.p. rientra tra le sentenze di proscioglimento, come è reso chiarodall’intitolazione della sezione I del capo II del titolo III del libro VII delcodice di procedura penale, che comprende anche l’art. 531.In senso contrario non può ritenersi che l’art. 4 si applichi alla solasospensione obbligatoria.La norma non opera distinzioni e questa Corte, in tempi recenti e sia puread altri fini, ha negato la possibilità di distinguere tra sospensioneobbligatoria e sospensione facoltativa quando si tratti di applicare normetese ad evitare in capo all’incolpato una protrazione sine die della misuracautelare, “tale da trasformarla in misura afflittiva di per sé e non misurastrumentale alla tutela dell’interesse della pubblica amministrazione per unNumero registro generale 13337/2022Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22773/2026Data pubblicazione 06/07/2026ragionevole lasso di tempo” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6186 del08/03/2025).Tale orientamento, che si fonda anche sulla giurisprudenza costituzionale,la quale ha reputato che le norme di garanzia in materia di sospensionecautelare abbiano “portata generale e dunque comprensiva – in difetto didiversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di "sospensionecautelare dal servizio a causa del procedimento penale", sia facoltativa cheobbligatoria” (Corte cost., 03/05/2002 n. 145, § 3.3. del considerato indiritto), merita di essere condiviso e applicato anche alla disciplina dettatadall’art. 4 citato.7. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in riferimento alterzo motivo, dichiarato infondato il quarto e con assorbimento dei residui,con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, infondato il quartoe assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 16/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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