CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17131/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla estinzione del reato per prescrizione; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, quanto alla dedotta prescrizione, manifestamente infondati in ragione della ritenuta recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.