CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 79/2024 depositata il 05/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento catastale n.AG0060028/2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento, cheriguardava la nuova determinazione di categoria, classe e renditacatastale di un'unità immobiliare sita in Canicattì (AG), in via [OSCURATO:PERSONA]. 80 /A in seguito alla presentazione della c.d. dichiarazione DOCFA.2 [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento accoglieva il ricorsodel contribuente, dichiarando congrua la categoria e la classe proposte dalricorrente tramite la procedura DOCFA.Numero registro generale 15219/2024Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10147/2026Data pubblicazione 19/04/20263 La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieval'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando il provvedimentooriginariamente impugnato.4 Avverso siffatta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.5 L’Agenzia delle Entrate intimata non ha depositato difese.6 È stata depositata Proposta di [OSCURATO:PERSONA] (PDA) con ritualedeposito di istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il contribuente lamenta la violazione di legge perfalsa ed erronea dell’art. 7 della L. n. 212 /2000 in relazione all’art. 360,comma I, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado avesse erroneamente ritenuto congruamente motivatol'avviso di accertamento catastale, nonostante l'avviso di accertamentonon fosse supportato da una motivazione adeguata per la rettifica delclassamento e l'attribuzione della categoria e classe, limitandosi a riferirsia immobili similari senza esplicitare le caratteristiche intrinseche edestrinseche che giustificassero la decisione.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ inammissibile perché con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traNumero registro generale 15219/2024Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10147/2026Data pubblicazione 19/04/2026le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).1.3. Orbene, la Corte territoriale di secondo grado ha ritenuto adeguatala motivazione dell’avviso di accertamento nell’ambito di una procedurac.d. DOCFA sulla scorta della documentazione ad essa allegata e a quellapresente negli archivi catastali, perché, con apprezzamento riservato algiudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, l’ha considerataidonea a rappresentare dettagliatamente gli elementi in base ai quali èstato rettificato il classamento e confermata la categoria precedente.1.4. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, in quanto volto asollecitare un riesame del merito, precluso in questa sede, avendo la CTRcompiuto un accertamento di fatto che ha messo in risalto, nel propriolibero sindacato, gli elementi di prova che sono parsi ad essa piùdell’obbligo motivazionale.1.5. Il motivo è comunque anche infondato atteso che con riferimentoall'atto di classamento adottato in esito alla procedura DOCFA (d.m. n.701 del 1994), procedura, questa, connotata da una «struttura fortementepartecipativa», la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare chel'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la meraindicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio, e della classeconseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei aconsentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nellapropria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì daessere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissionitributarie» (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2023, n. 5245; Cass., 13novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno2006, n. 13319).Numero registro generale 15219/2024Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10147/2026Data pubblicazione 19/04/20261.6. Si è, quindi, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligodi motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla proceduraDOCFA, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazionedella proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione diaccatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata su di una diversavalutazione degli elementi di fatto di detta proposta, non anche qualora(ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della renditacatastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n.23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n.13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n.12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344;Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).1.7. Nel caso di specie, il giudice di appello ha fatto buon governo disiffatti principi ritenendo che l’obbligo motivazionale dell’accertamento siastato legittimamente assolto in quanto la rideterminazione operatadall’Ufficio consegue ad una mera diversa valutazione tecnica riguardanteil valore dei beni sulla base della documentazione DOCFA presentata dalcontribuente e di quella presente negli archivi catastali, attraverso larappresentazione dettagliata degli elementi in base ai quali è statorettificato il classamento e confermata la categoria precedente (C/1).2. Con il secondo motivo, il ricorrente assume la violazione dell’art.36 delD.Lgs. 546/1992 in rapporto all’art.360 comma 1 n.4 per motivazioneapparente, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse spiegato leragioni per cui l'applicazione della classe di merito 7/a fosse corretta,limitandosi a dichiarazioni generiche e non supportate da argomentazioniconcrete, non chiarendo il ragionamento logico e giuridico che avevaportato alla decisione.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 15219/2024Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10147/2026Data pubblicazione 19/04/20262.2. Questa Corte ha da tempo chiarito che la nullità per apparenza dellamotivazione presuppone che la sentenza, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, contenga una motivazione che nonconsenta di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi el'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che,partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimentoenunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui siperviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendosolo in quanto, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n.13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). La motivazione apparente è, inaltri termini, quella costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quinditale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n.13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).2.3. Orbene, nel caso di specie, si è al di fuori di tale ipotesi estremaperché il percorso logico-giuridico della decisione è senz’altro intellegibile,avendo giudice di appello esposto, seppur sinteticamente, le ragioni percui ha ritenuto corretto il rettificato classamento con conferma dellacategoria precedente (C/1), evidenziando, quanto all’attribuzione dellaclasse di merito 7/a di cui il ricorrente lamenta l’apparente motivazione,Numero registro generale 15219/2024Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10147/2026Data pubblicazione 19/04/2026che la relazione tecnica prodotta dal contribuente non offrisse spunti peruna diversa determinazione sul punto e, al contempo, che l’operatodell’Ufficio, in ragione del quadro tariffario della prima zona censuaria delComune di Canicattì che prevede 12 classi di merito, non potesse nonconsiderarsi congruo in quanto basato sulla valutazione di unità similaririspetto a quella in esame. Il che esclude la fondatezza della censuraperché la motivazione della sentenza impugnata consente di apprezzarepositivamente il ragionamento posto dal giudice di appello alla base delladecisione per confermare la legittima attribuzione di siffatta classe dimerito, selezionando, da un lato, le fonti del proprio convincimento e,dall’altro, giustificando l’operato dell’Ufficio secondo il sistemacomparativo con altre unità similari della medesima zona censuaria.3. Il ricorso va, quindi, rigettato.4. Nulla per le spese del presente giudizio, considerata che l’intimata nonha depositato difese.5. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 4, c.p.c.5.1. L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaNumero registro generale 15219/2024Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10147/2026Data pubblicazione 19/04/2026responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).5.2. Ritiene, pertanto, il Collegio che, in ragione del mancato deposito didifese della parte intimata vittoriosa, la parte ricorrente vada condannataal solo pagamento di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende,considerato che la previsione di cui al 4° comma dell’art.96 c.p.c. nonprevede alcuna discrezionalità del giudice in ordine all’an della condanna.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00 exart.96, 4° comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il proposto ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto