CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19896-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320-D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19896/2020 avverso la sentenza n. 788/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2795/2022Numero di raccolta generale 11233/2022 L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 06/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma dell’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 17.4.2015 del Tribunale di Pescara, la Corte di appello di L’Aquila ha accolto il gravame proposto dalla AUSL Pescara nei confronti della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta dall’appellata, che era stata accolta in primo grado, con aggravio delle spese del doppio grado di giudizio; il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per conseguire il pagamento della somma di € 18.554,89 relativamente a prestazioni erogate a favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] e rientranti nel budget previsto per l’anno 2008; avverso la predetta sentenza, notificata il 9.6.2020, con atto notificato il 27.7.2020 ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo unico motivo, al quale ha resistito con controricorso notificato il 28.9.2020 la AUSL Pescara, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; parte ricorrente ha illustrato, con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod. proc. civ., le proprie difese; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19896/2020 ritenuto che: Numero sezionale 2795/2022Numero di raccolta generale 11233/2022 con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3 e n.5, cod. proc.Data pubblicazione 06/04/2022 civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art.8 bis e quinquies del d.lgs. 502/1999 e dei principi di cui alle sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria n.8 del 2006, n.4 del 2012 e n.724 del 2020, nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; l’unico motivo di ricorso è inammissibile; le censure proposte, basate sul principio di “continuità assistenziale” e volte ad argomentare circa la inopponibilità successiva e retroattiva di tetti di spesa a prestazioni già eseguite, non appaiono pertinenti e specifiche in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la ratio decidendi della sentenza impugnata, infatti, si fonda sulla mancata stipulazione di un contratto avente forma scritta ad substantiam per l’effettuazione delle prestazioni sanitarie nell’anno 2008 fra AUSL e Biotest; la Corte abruzzese ha sottolineato la necessità di stipulazione dei contratti con le strutture private previsti dall’art.8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e ha accertato l’inesistenza di qualsiasi contratto di tal genere, non ravvisabile nella determinazione della Regione Abruzzo del 28.12.2007, per poi trarne le conseguenze alla stregua della giurisprudenza consolidata in tema di nullità dei contratti relativi ai rapporti con strutture accreditate privi della forma scritta ad substantiam; secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19896/2020 e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi Numero sezionale 2795/2022Numero di raccolta generale 11233/2022 dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente Data pubblicazione 06/04/2022 concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Sez. 3, n. 7019 del 11.3.2020, Rv. 657155 – 01; Sez. 6 - 3, n. 12392 del 3.6.2014, Rv. 631161 - 01); secondo l’orientamento puntualmente richiamato dalla Corte aquilana, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private pre-accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Sez. 3, n. 20391 del 11.10.2016, Rv. 642911 – 01; Sez. 3, n. 17665 del 2.7.2019, Rv. 654436 - 01); le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente in memoria 28.2.2022 non colgono il segno, laddove tentano di individuare nel contratto del 2007, oggetto di prorogatio per effetto della determinazione della Regione Abruzzo del 28.12.2007, il contratto dotato della necessaria forma scritta ad substantiam, trascurando però il carattere unilaterale della manifestazione di volontà espressa per iscritto dalla Pubblica amministrazione, in difetto di una manifestazione per iscritto della volontà adesiva della struttura privata, altrettanto indispensabile per il rispetto della forma scritta del contratto, correttamente pretesa dalla sentenza impugnata; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19896/2020 il fondamento contrattuale della presente controversia priva ovviamente di Numero sezionale 2795/2022Numero di raccolta generale 11233/2022 alcuna rilevanza in causa i benefici oggettivamente ritratti dalla [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Amministrazione per effetto delle prestazioni erogate dalla ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 3.000,00 per compensi, € 100,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A