CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17217/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] P ORTOGHESI 12, presso l ’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che l a rappresenta e difende per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA - SEZ. [OSCURATO:PERSONA] CATANIAn. 11539/2021 , depositata i l 29/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla sua richiesta, inoltrata il 31 dicembre 2010, di rimborso dell’eccedenza d’imposta sui redditi (anni 2002, 2003, 2004 e 2005), formatasi per effetto dell’art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disponeva la riduzione del 50 % delleimposte suddette per i residenti nei comuni colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell’ottobre 2002. La CTP aveva respinto il ricorso sulla base della ritenuta tardività della domanda di rimborso , mentre la C ommissione Tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, adita in sede di gravamedalla contribuente, con la sentenza di cui all’epigrafe lo ha accolto, confermando che alcaso di specie va applicato il termine decadenziale biennaledi cui all’art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e non già quello exart. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602). Tuttavia la CTR ha individuato il dies a quo del termine decadenziale non nell’ 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ma nel 31 dicembre 2008, data sino alla quale il d.p.c.m. del 25 luglio 2008 ha prorogato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania. L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello, mentre la contribuente rima ne intimata. Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992; dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, n. 296 (come novellato dall’art. 36-bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31); e del d.p.c.m. del 25 luglio 2008, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole in particolareche il dies a quo del termine decadenziale sia stato individuato nel 31 dicembre 2008, dovendo piuttosto individuarsi nell’1 marzo 2008, data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, che, convertendo il d.l. n. 248 del 2007, ha prorogato di un anno (dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2008) il termine concesso dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, a i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n.304 del 31 dicembre 2005, per « la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovutoper ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi,diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità dirateizzazione.». Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.1. Va premesso che, come questa Corte ha già affermato, « In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309). Ed infatti è consolidato e costante l’orientamento secondo cui «vertendosiin tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e talidivenute in forza di normativa successiva al pagamento –la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n.602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella,residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)» (Cass.20/12/2012, n. 23589, ex plurimis). 1.2. Tanto premesso, i n ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, questa Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass. 12/09/2023, n. 26380) che, per un’analoga vicenda(sisma 1990), è stato via via prorogato il termine per la definizioneagevolata delle imposte dirette (dovute nei limiti del 10 %) per gli anni1990-1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo dell’art. 3-quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020,ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass.n.18205/2016) portata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, siè espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebberoavuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrentedall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, diconversione del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il complesso normativo appena richiamato (in disparte la circostanza che esso ha specificamente per oggetto il beneficio di cui all’ art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990) evidenzia una diversa decorrenza del termineindicato per l’istanza di rimborso delle imposte già versate (1 marzo 2008, data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008), rispetto a quellofissato per definire in via agevolata il debito fiscale non ancora adempiuto (direttamente stabilit o nel 31 marzo 2008). In effetti, una volta assicurata la ratioche giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all’obbligo tributario, sia a chi l’abbia già assolto, essendo entrambi colpiti dall’evento naturale considerato pregiudizievole (cfr. Cass. 14 maggio 2014, n. 19037, relativa all’estensione della ratio in parola , propria della legislazione inerente al sisma Sicilia 1990, anche a quella relativa all’analogo evento che interessò la Puglia e le Marche, e con richiamo diquanto già stabilito dalla giurisprudenza con altri, analoghi eventi, cfr. Cass.nn. 3832 e 12083 del 2012 in ordine agli eventialluvionali avvenuti in Piemonte nel 1994), emerge e sopravvive comunque l’evidente differenza tra le due situazioni. Infatti, nel primo caso, a fronte del diritto di chi abbia già adempiuto interamente il debito tributario a fruire comunque del beneficio e ad ottenere la restituzione dell’eccedenza già versata, si tratta soltanto di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso . Nel secondo caso, invece, si tratta di stabilire un termine entro cuichi non abbia già adempiuto debba porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento delle necessariesomme di denaro. Èlo stesso legislatore, dunque, che per effetto delle citate disposizioni configura due diversi dies a quo. Venendo al caso che ne occupa inerente al sisma del 2002, inproposito l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296del 2006, stabilisce che “1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n.304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovutoper ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi dicui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimentooperoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali». Dunque, anche in questo caso è stato previsto il beneficio della definizione agevolatae sussiste la stessa ratio che giustifica il diritto al rimborsodelle somme già versate. Ed anche in questo caso analoghe considerazioni giustificano , in ragione della differente situazionegià sottolineata, la di vergenza circa il dies a quo del termine di decorrenza per l’istanza di rimborso (da individuarsi anche in questo caso con la data dientrata in vigore della norma, ovvero la legge n. 296 del 2006 , entrata in vigore l’1 gennaio 2007 , ai sensi dell’ art. 1, comma 1364, legge n. 296 del 2007), rispetto a quello previsto specificamente per gli adempimenti riconnessi alla definizione agevolata ( individuato anche qui direttamente dalla legge, nel 30 giugno2007). Per tale ragione, dunque, non incidono sul dies a quo del termine per esercitare il diritto al rimborso, sorto sin dall’ 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 , né l a prorog a (al 30 giugno 2008) del secondo termine, ovvero di quello « […] per la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti […]» , dispost a dall ’art. 36-bis, comma 2, della legge n. 31 del 2008; né l a proroga ( fino al 31 dicembre 2008) dello stato diemergenza disposta dal d.p.c.m. del 25 luglio 2008. Ne deriva quindi che l’istanza di rimborso presentata pacificamente dalla contribuente in data 31 dicembre 2010 risulta tardiva , perché successiva al decorso del biennio decorrente dall’ 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della leggen. 296 del 2006 (Cass. 12/09/2023, n. 26380, cit.). Va quindi espresso il seguente principio: «All’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art. 1, co.1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50 % delle imposte suddette per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell’ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui all’ art. 21, co.2, d.lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dall’ 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della l.n. 296 del 2006» Fermo restando quanto sinora osservato, deve peraltro rilevarsi che, come evidenziato dalla ricorrente, la stessa istanza sarebbe comunque tardiva ove pure fosse calcolatadalla proroga (al 30 giugno 2008) del termine per la definizione agevolata disposta dall’art. 36-bis, comma 2, della legge n. 31 del 2008, e tanto più ove fosse computata dalla data di entrata in vigore (1 marzo 2008) di quest’ultima norma, che tale proroga ha disposto. 1.3. Va quindi acco lto i l primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del secondo, relativo al merito della spettanza del rimborso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del la contribuente. Le spese, compensate per i gradi di merito, vanno poste a caricodella parte intimataper quanto riguarda il giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglieil primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata al