CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rchetti-ricorrente-contropro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 234/2024 depositatail 6/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8165/2024Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 11072/2026Data pubblicazione 24/04/20261.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], e, durante il suo mandato, avrebbe dato due incarichi alla società suaomonima "[OSCURATO:PERSONA]” per prestazioni mai eseguite.Posta la società in procedura concorsuale, il Fallimento ha agito sia per farvalere la responsabilità del Garofalo per quegli incarichi, sia per revocareun atto di costituzione del fondo patrimoniale che costui aveva dispostoinsieme alla moglie signora [OSCURATO:PERSONA].2.- Inizialmente l'azione è stata proposta davanti al Tribunale di Pisa e, poi,a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale da parte diquest'ultimo, riassunta davanti al Tribunale di Firenze, che ha accoltoentrambe le domande, ordinando la restituzione delle somme,asseritamente percepite dal Garofalo, nonché la revocatoria del fondopatrimoniale.Nel giudizio di primo grado si era discusso della validità della riassunzionedella causa, dal Tribunale di Pisa a quello di Firenze, in quanto era stataeffettuata con deposito cartaceo, anziché in forma telematica: questionetuttavia risolta dal Tribunale facendo ricorso alla regola del raggiungimentodello scopo.Questa sentenza è stata dunque impugnata, sia con appello principale daidue convenuti, anche su tale questione oltre che nel merito, sia con appelloincidentale dal Fallimento, che lamentava la compensazione di una partedella somma cui il Garofalo era tenuto.3.- La corte d’appello ha rigettato sia l'impugnazione principale che quellaincidentale.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Garofalo e laTammaro propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.I ricorrenti hanno depositato atto denominato “Memora ex art. 380 bis.1c.p.c.” che non può qualificarsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge.Numero registro generale 8165/2024Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 11072/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’art. 16 bis comma 1, 4,8 e 9 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012,con riferimento agli artt. 50 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c. e 307 c. 3 c.p.c.I ricorrenti lamentano la violazione delle norme sul deposito telematico degliCome si è accennato, la questione discussa in appello, tra le altre, era quelladella validità dell'atto di riassunzione fatto in forma cartacea anzichételematica, questione che la decisione impugnata aveva risoltopositivamente affermando che alcuna nullità poteva derivare dalla adozionedi una modalità in luogo dell'altra.I ricorrenti contestano questa ratio con l'argomento che invece l'art. 16 bisdel DL 179 del 2012 prevede la nullità, poiché impone che il deposito degliesclusivamente telematica.Ciò in quanto, secondo i ricorrenti, la riassunzione della causa non comportala costituzione di un nuovo rapporto processuale ma la prosecuzione di unoprecedente (p. 8).Osservano inoltre i ricorrenti che il rispetto delle forme telematiche èimposto per la tutela di interessi pubblicistici, e dunque è inderogabile.E che comunque non è possibile applicare la sanatoria per raggiungimentodello scopo, di cui all'art.156 c.p.c.., in quanto tale norma si riferiscealla sola forma degli atti e non anche alle modalità di deposito osservatedalle stesse (p. 10 del ricorso).1.1.- Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, L'atto diriassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando unanuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovogiudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l.n. 179 del 2012 e ciò in quanto, ai fini della normativa sul processoNumero registro generale 8165/2024Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 11072/2026Data pubblicazione 24/04/2026telematico, sono atti endoprocessuali solo quegli atti che vengono depositatiinnanzi allo stesso ufficio giudiziario, con la conseguenza che puòessere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente -telematica ( Cass. 31834/2024. V. anche, con riferimento al giudizio dirinvio, Cass. 22724/2025 ).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha di tale principio fattoinvero corretta applicazione.Non si fa luogo a decisione sulle spese del giudizio di cassazione, attesa lamancata costituzione dell'intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]