CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38838/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Chiana il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 94t, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17/10/2019 la Corte di appello di Brescia in parziale riforma della sentenza - con la quale il G.u.p. di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 640, 81 cod. pen. alla pena di mesi dieci di reclusione e 150,00 euro di multa, con condanna alle spese del grado - rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata sia dal Procuratore Generale che dal Muccifuora. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea interpretazione e applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., inosservanza o mancata applicazione dell'art. 530, comma 1 e 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Gli elementi indiziari sono stati considerati con valenza eccessiva dal giudice di primo e di secondo grado; la sola circostanza che il Muccifura avesse aperto un conto postale sul quale erano transitate le somme provento di truffa non può essere ritenuto elemento sufficiente a fondare la responsabilità dello stesso. L'imputato ha fornito una versione credibile che è stata ingiustamente sottovalutata dalla Corte di appello. 4. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea interpretazione e mancata applicazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio quanto meno di equivalenza sulla contestata aggravante, nonché vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; la motivazione del giudice che ha semplicemente richiamato i precedenti penali a carico del Muccifuora non è sufficiente, attesa la risalenza degli stessi e la successiva sottoposizione del ricorrente a custodia cautelare in carcere, circostanza questa che ha fatto comprendere allo stesso la negatività delle proprie precedenti condotte. 5. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., eccessività della pena base e di quella in aumento per la continuazione, nonché vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. La motivazione è illogica e contraddittoria, il giudice non ha tenuto conto della finalità rieducativa della pena, omettendo di valutare adeguatamente la personalità dell'imputato, occorrendo giungere ad una pena sensibilmente inferiore a quella inflitta, anche considerato il corretto comportamento processuale del Muccifuora che ha chiesto di essere sentito nel corso del giudizio abbreviato. 6. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata in alcun modo con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per la sua decisione conforme in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e per l'accoglimento dell'appello del Procuratore generale quanto alla pena, rispetto alla quale il giudice di primo grado aveva omesso di computare la recidiva e un aumento in continuazione. I motivi proposti si caratterizzano per una loro oggettiva frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Muccifuora, sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque assente - anche in considerazione della presenza di diverse censure all'interno dei diversi motivi, per vizi vari, e per tutti i vizi della motivazione (illogica e contraddittoria, sostanzialmente assente) - la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01). Inoltre, quanto al vizio di motivazione, la Corte ha di recente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Sanapo, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte truffaldine ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 3.1. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Muccifuora, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, oltre che considerando la portata e scarsa credibilità di parte delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame. Sia il giudice di primo grado che il giudice di secondo grado hanno sottolineato come sia scarsamente credibile la giustificazione fornita dall'imputato che affermava di avere aperto il conto poste pay, sul quale erano transitate le somme oggetto di truffa, su richiesta del Seghezzi, ex locatore dell'appartamento del quale era conduttore in cambio di una certa tolleranza nel pagamento delle mensilità maturate per morosità. Sia il giudice di primo che di secondo grado hanno evidenziato la tempistica estremamente significativa delle condotte truffaldine poste in essere, con motivazione logica, articolata e del tutto priva di aporie. È stato, infatti, chiarito come il conto corrente aperto dal Muccifuora fosse stato attivato dallo stesso solo una settimana prima del versamento da parte della persona offesa Zanni, il primo ad essere stato truffato, e chiuso il primo marzo 2017 dopo il prelievo di tutte le somme depositate dalle altre persone offese, che erano state in seguito contattate e con abile artificio, puntualmente descritto dalla motivazione di primo grado richiamata dal giudice di appello, indotte in errore. Tale dato, già di per sé estremamente significativo, è stato considerato anche in correlazione con la circostanza che il conto corrente in questione era stato utilizzato solo ed esclusivamente per tali operazioni, con prelievi continuati fino a giungere all'estinzione della provvista, rappresentata esclusivamente dalle somme provento di truffa, senza che alcuna altra operazione, di qualsiasi genere fosse stata effettuata su tale conto corrente. La Corte di appello ha inoltre esplicitamente considerato, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la versione offerta dall'imputato, ritenendola, con motivazione logica e riscontrabile, non credibile e priva di qualsiasi riscontro. L'estrema significatività della condotta contestata, la piena riferibilità del conto al Muccifuora, la mancanza di qualsiasi reale allegazione da parte dello stesso al fine di effettivamente provare la consegna delle somme al Seghezzi, dimostrano a parere della Corte di appello, con motivazione congruente e chiara, la piena responsabilità del Muccifuora, mentre i diversi argomenti proposti dal ricorrente in questa sede di manifestano all'evidenza come una richiesta di rilettura del merito proponendone una rilettura alternativa, non essendo stato ritenuto elemento significativo neanche il dato di una eventuale morosità dello stesso. 4. Con il secondo motivo il Muccifuora ricorre contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e rilevando conseguentemente il mancato giudizio di equivalenza delle stesse rispetto alla contestata aggravante. Anche questa censura si presenta manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, tra l'altro evidentemente mancante nel caso in esame, attesa la presenza di diversi precedenti penali riferibili al ricorrente (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). La Corte di appello, ha evidenziato l'essere il ricorrente gravato da significativi precedenti penali, ritenuti sintomatici di una personalità assolutamente insensibile all'efficacia deterrente della sanzione penale ed incline a trasgredire le regole del vivere civile, con motivazione che ha chiarito, logicamente e senza alcuna aporia, l'assenza di elementi positivamente valutabili anche nel corso del processo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una asserita meritevolezza delle circostanze generiche affermata in modo apodittico e generico, senza alcun reale confronto con la motivazione dei giudici di merito. 5. Con il terzo motivo la difesa, senza contestare l'accoglimento dei motivi di ricorso del Procuratore generale, ha genericamente affermato che il giudice di appello abbia motivato in modo illogico e contraddittorio quanto alla dosimetria della pena, non tenendo in considerazione la funzione rieducativa della stessa, omettendo conseguentemente di valutare la personalità del ricorrente, anche attesa la sostanziale tenuità delle condotte truffaldine imputate al Muccifuora e del buon comportamento processuale dello stesso. Anche in questo caso la difesa non si confronta con le motivazioni rese dal Giudice di appello, che ha evidenziato la condizione di recidivo infraquinquennale del Muccifuora e la scarsa collaborazione dello stesso nell'ambito del processo, avendo reso un esame non credibile e non riscontrato nella sua portata. La Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come poi rideterminata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro