Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 45202/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

Uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedono l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 7 luglio 2021, il tribunale della libertà di Roma respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Latina datata 21-5-2021 che aveva disposto nei confronti della stessa la misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio di farmacista per la durata di un anno. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'indagata, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e mancanza della motivazione sia in relazione al requisito della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione che con riguardo all'attualità della stesso.

Precisavano al proposito che le condotte criminose si arrestavano ad ottobre 2020, e cioè sette mesi prima l'emissione del provvedimento, il presunto coimputato era ristretto agli arresti domiciliari, non era emersa alcuna condotta illecita posta in essere con altri medici; il tribunale del riesame non aveva risposto alle doglianze difensive e mancava qualsiasi valutazione dell'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero deve innanzi tutto essere esclusa la sussistenza de dedotto vizio di mancanza della motivazione posto che con le osservazioni svolte alle pagine 2-3 della motivazione dell'ordinanza impugnata il tribunale del riesame sottolinea la data recente di consumazione dei fatti oltre che la perdurata verificazione degli stessi per un lungo arco temporale quali elementi posti a fondamento della decisione di rigetto dell'istanza difensiva; e tali valutazioni in quanto ancorate a precise circostanze di fatto oltre che prive di illogicità, tanto più manifesta ovvero di elementi di contraddizione, appaiono prive delle lamentate censure.

Inoltre, quanto alla doglianza in tema di difetto dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., va ricordato come, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Rv. 267264 - 01).

E nel caso in esame anche tale profilo appare essere stato esaminato e motivato dal giudice del riesame di Roma il quale ha sottolineato l'avvenuta protrazione della condotta in un arco temporale non indifferente e la data recente di esecuzione dei fatti rispetto al momento di emissione del provvedimento cautelare.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 novembre 2021 IL C [OSCURATO:PERSONA].

D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. Uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedono l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 7 luglio 2021, il tribunale della libertà di Roma respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Latina datata 21-5-2021 che aveva disposto nei confronti della stessa la misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio di farmacista per la durata di un anno. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'indagata, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e mancanza della motivazione sia in relazione al requisito della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione che con riguardo all'attualità della stesso. Precisavano al proposito che le condotte criminose si arrestavano ad ottobre 2020, e cioè sette mesi prima l'emissione del provvedimento, il presunto coimputato era ristretto agli arresti domiciliari, non era emersa alcuna condotta illecita posta in essere con altri medici; il tribunale del riesame non aveva risposto alle doglianze difensive e mancava qualsiasi valutazione dell'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve innanzi tutto essere esclusa la sussistenza de dedotto vizio di mancanza della motivazione posto che con le osservazioni svolte alle pagine 2-3 della motivazione dell'ordinanza impugnata il tribunale del riesame sottolinea la data recente di consumazione dei fatti oltre che la perdurata verificazione degli stessi per un lungo arco temporale quali elementi posti a fondamento della decisione di rigetto dell'istanza difensiva; e tali valutazioni in quanto ancorate a precise circostanze di fatto oltre che prive di illogicità, tanto più manifesta ovvero di elementi di contraddizione, appaiono prive delle lamentate censure. Inoltre, quanto alla doglianza in tema di difetto dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., va ricordato come, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Rv. 267264 - 01). E nel caso in esame anche tale profilo appare essere stato esaminato e motivato dal giudice del riesame di Roma il quale ha sottolineato l'avvenuta protrazione della condotta in un arco temporale non indifferente e la data recente di esecuzione dei fatti rispetto al momento di emissione del provvedimento cautelare. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 novembre 2021 IL C [OSCURATO:PERSONA]. D [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45202/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris