CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5523/2018 R.G. proposto da : Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Nola, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso SGE [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, presso il suo studio el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 50, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorsoavverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6094/3/17 del 4/7/2017; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Il Comune di Nolapropone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo – salvo che per la quota del 15 % del tributo in esso dedotto – l’avviso di pagamento notificato a [OSCURATO:SOCIETA] per Tari 2015 relativa a locali commerciali da questa detenuti nell’area dell’Interporto di Nola. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la società contribuente non poteva avvalersi delle sentenze a sé favorevoli relative alle annualità dal 2006 al 2009 le quali, pur passate in giudicato, non potevano esplicare effetto preclusivo su annualità diverse; - purtuttavia, il fatto posto a base di quelle sentenze (mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune negli spazi interni dell’Interporto, come da accordo transattivo al 15 % dell’accertato concluso dal Comune con la società di gestione interportuale per le suddette annualità ’06-’09, di cui alla determina comunale 18.5.2010) aveva trovato conferma anche nel presente giudizio sulla base di atti di notorietà e di una perizia giurata attestanti il mancato effettivo svolgimento, in questa area, del servizio; - neppure, la prova di regolare raccolta e smaltimento RSU era stata fornita dal Comune attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’impresa appaltatrice del servizio nel territorio comunale ([OSCURATO:SOCIETA]); - doveva quindi ritenersi che nulla fosse cambiato rispetto agli anni ’06 - ’09, “con la conseguenza che non si ravvisa alcun motivo per discostarsi nel giudizio de quo dalle decisioni assunte da centinaia di precedenti deliberati di commissioni tributarie che hanno ritenuto corretto ridurre la richiesta imposta al 15% dell'importo richiesto; tanto più che tali deliberati non contrastano con quanto previsto dalle norme regolanti la Tari (…)”, ex articolo 1 co. 657 l. 147/13; decurtazione ritenuta congrua stante la pratica inesistenza di punti di raccolta all'interno dell'area interportuale. Resiste con controricorso la società contribuente la quale richiama in via preliminare le numerosissime (oltre duecento) sentenze di merito, passate in giudicato, di accoglimento dei ricorsi proposti dalle circa sessanta imprese operanti nell'Interporto, proprio sul verificato presupposto che in quest'ultima area il comune non aveva svolto (né direttamente né per il tramite delle varie ditte appaltatrici che si erano succedute negli anni) il servizio rifiuti, e ciò neppure nelle annualità successive al periodo ’06-’09. Tanto più che nello stesso capitolato speciale del contratto di appalto con [OSCURATO:SOCIETA] emergeva come il servizio con cassonetti riguardasse solo le ‘strade di collegamento’ per l'Interporto, non anche i vastissimi spazi interni; e che, per altro verso, neppure veniva svolto in questi ultimi un servizio di raccolta ‘porta a porta’, del resto già previsto negli appalti delle annualità precedenti ma sempre rimasto inattuato. Sicchè essa contribuente provvedeva con imprese private allo smaltimento dei propri rifiuti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell’art.1 co. 650 segg. l. 147/2013, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il richiamato accordo transattivo (rela tivo ai soli anni ’06 - ’09) non poteva trovare applicazione nella specie, vertendosi qui di un diverso tributo (Tari, non Tarsu) relativo ad annualità diversa; - in base alla normativa richiamata, la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente usufruisca in effetti del servizio istituito dal comune e da quest'ultimo gestito in maniera diretta o attraverso società private affidatarie; - il Comune aveva adeguatamente provato l’espletamento del servizio tramite la società affidataria, sia lungo le vie di collegamento sia, non con i cassonetti ma con il ‘porta a porta’, nelle aree interne all’Interporto; - la contraria document azione prodotta dalla società (perizia giurata 6 febbraio 2012, dichiarazioni sostitutive 29 novembre 2016) era inconferente perché relativa ad annualità diversa da quella qui dedotta. § 2.2Il motivo è infondato. La questione della imponibilità Tari-Tarsu dell’area interna all’Interporto di Nola è stata più volte vagliata, oltre che in numerosissime decisioni dei giudici territoriali, anche da questa stessa Corte di legittimità, la quale è così pervenuta – con riguardo a fattispecie del tutto sovrapponi bili alla presente – alla conclusione della conformità della riduzione di imposta stabilita dai giudici di merito alla disciplina legale del tributo: v., tra le altre, Cass.n. 17334/20 Comune Nola c/ [OSCURATO:PERSONA] srl (Tari 2015); Cass.n. 23173/21 Comune di Nola – [OSCURATO:PERSONA] srl (Tarsu 2012); Cass.n. 23174/21 Comune di Nola – [OSCURATO:SOCIETA] (Tarsu 2012); Cass.n. 34272/21 Comune di Nola -[OSCURATO:PERSONA] (Tari 2016). Poiché non vengono qui dedotti argomenti in grado di sovvertire quanto così più volte stabilito, si ritiene di dover richiamare e recepire in toto il ragionamento decisorio posto a base dei suddetti precedenti di legittimità, i cui principali argomenti possono in questo modo riassumersi: • la sussistenza di decisioni di merito, passate in giudicato, che hanno risolto analoga lite, tra le stesse parti, con riguardo ad un’annualità d’imposta diversa non esplica effetto preclusivo con riguardo alla annualità dedotta nel presente giudizio (né quanto a modalità di prestazione del servizio RSU da parte del Comune, né quanto a percentuale di riduzione applicabile), posto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e quindi comune ai vari periodi di imposta (Cass.SSUU n. 13916/06); le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono infatti circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta (nell’ambito di un’imposizione che ha natura periodica) una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta sicchè, vertendosi di presupposti fattuali specificamente riferibili alle singole annualità di prestazione del servizio, gli effetti delle sentenze in giudicato non possono temporalmente estendersi oltre i periodi in esse considerate, difettando il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione. (Cass.SSUU cit.; Cass. n. 1963 del 2018 ed altre); • neppure, effetto vincolante o preclusivo potrebbe discendere dal menzionato accordo transattivo in forza del quale il Comune ebbe a convenire con gli operatori Interporto (in ragione della mancata prestazione del servizio in zona) la riduzione dell’85 % della tassa rifiuti, dal momento che si tratta di accordo che, per quanto poi trasfuso in una formale determina dirigenziale, non può esplicare effetto per annualità successive a quelle per le quali venne espressamente concluso (2006-2009); • la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura giuridica; ciò induce a ritenere che anche ad essa siano estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (vedi Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019 ed altre); • una volta che il servizio venga dal Comune istituito ed esercitato nell’ambito del territorio comunale, la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utentesi avvalga in concreto di questo servizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, in modo tale che la privativa comunale sul servizio non costituisce materia disponibile; • ciò non toglie che l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (seppure istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente possa comportare, non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua (obbligatoria o facoltativa) riduzione entro i limiti di legge o regolamento; • il presupposto della Tari (art.1 l. 147/2013) è costituito (co. 641) dal “possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Essa è dovuta (co. 642) “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”; • quanto alla menzionata previsione di riduzione tariffari a in correlazione con il mancato, o gravemente irregolare, svolgimento del servizio, viene stabilito (co. 656) che: “La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”, mentre nelle zone in cui la raccolta non viene effettuata, il tributo è dovuto (co. 657) “in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”; • si è in proposito affermato (con riguardo alla Tarsu ma in base di principi, come detto, estendibili anche alla Tari) che: “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizioneo di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...” (Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019); • qualora il contribuente abbia soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (di carattere ‘tecnico’ perché determinate dalla contrazione del servizio e dei relativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nella misura massima (dunque graduabile al ribasso), rispettivamente del 20 e del 40 %; a differenza delle riduzioni c.d. agevolative (v. co. 659 e 660 l. cit.) si tratta di riduzione obbligatoria discendente direttamente dalla legge (co. 656 e 657 cit.), indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dai regolamenti comunali; • per quanto attiene, in particolare, alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, va ritenuto che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata ‘zona’ del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione ed a prescindere dal fatto che si tratti di area pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; • va detto che non rileva la sussistenza di un’ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, posto che la riduzione tariffaria opera, non quale risarcimento del danno da mancata raccolta e neppure quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio così come di quelli cui è tenuto presumibilmente il contribuente per far fronte al disservizio; • in ordine alla riduzione, la percentuale di decurtazione viene graduata (all’esito della prova dei relativi presupposti fornita dal contribuente e della valutazione fattuale riservata al giudice di merito) in ragione della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendosi quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e con adeguamento della riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici; • nel caso di specie, risulta accertato in fatto – con specifico riguardo all’annualità dedotta, ed anche sulla base di pregressi giudicati - sia che il Comune di Nola abbia in effetti istituito ed espleti il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento ed accesso alla zona dell'Interporto, sia che detto servizio non venga invece svolto all'interno di essa, ove esso viene espletato da una società privata in forza di un rapporto contrattuale con l’operatore interportuale; parimenti indubbio è poi che l'Interporto di Nola insista su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni (pari a circa 3 milioni di mq. con all'interno oltre 24 km di strade e viadotti) ed adibita ad insediamenti commerciali, come tale senz’altro riconducibile al concetto di "zona" di cui al citato comma 657; si determina quindi l'impossibilità per le aziende che operano al suo interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle proprie strutture, con la conseguente necessità di sopperire mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato (per tonnellaggi di cui si assume comunque l’assoluta ingestibilità da parte del Comune); da ciò consegue che il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va pertanto correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, e dà pertanto diritto alla riduzione; • la misura di quest’ultima, così come stabilita dal giudice territoriale, non appare qui sindacabile perché, da un lato, rispettosa della soglia di legge e, dall’altro, derivante da una tipica valutazione di merito incentrata sia sulle caratteristiche dei rifiuti prodotti, sia sulle peculiarità della zona e del servizio sostitutivo instaurato dagli operatori Interporto. § 3.Il ricorso va quindi rigettato. Atteso che le innumerevoli decisioni di legittimità che hanno attestato la soccombenza del Comune sono successive alla proposizione del ricorso e, inoltre, che sono state adottate anche alcune decisioni di merito ad esso favorevoli, si ritiene che le spese del presente procedimento possano essere compensate. PQM La Corte - rigetta il ricorso; - compensa le spese; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti proce ssuali per il versamento, a carico del