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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 78/2019

ECLI:EU:T:2019:610
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007TJ0129_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (cause riunite T‑129/07 e T‑130/07) «Aiuti di Stato – Direttiva 2003/96/CE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Carattere selettivo della misura – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Onere della prova – Esenzione dall’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina – Mancanza di elementi che dimostrino tale giustificazione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 55, 56, 60, 61, 65, 69‑72, 89‑93)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Rinvio globale a una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in sede di adozione di una direttiva – Ricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)] (v. punti 80‑86)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti per la tutela dell’ambiente – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente – Aiuti sotto forma di esenzione da un’imposta – Criteri di valutazione (Artt. 6 e 87, § 3, CE; comunicazione della Commissione 2001/C 37/03, punto 51, § 1) (v. punti 102‑109, 111) [OSCURATO:PERSONA] basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] ( GU 2007, L 147, pag. 29 ), nella parte in cui essa constata l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dall’[OSCURATO:PERSONA], a partire dal 1 o gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon ([OSCURATO:PERSONA]) e nella parte in cui ordina all’[OSCURATO:PERSONA] di recuperare detto aiuto o di annullare o di sospendere il suo versamento.

Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese nella causa T‑129/07. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese nella causa T‑130/07.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0129_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (cause riunite T‑129/07 e T‑130/07) «Aiuti di Stato – Direttiva 2003/96/CE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Carattere selettivo della misura – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Onere della prova – Esenzione dall’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina – Mancanza di elementi che dimostrino tale giustificazione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 55, 56, 60, 61, 65, 69‑72, 89‑93) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Rinvio globale a una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in sede di adozione di una direttiva – Ricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)] (v. punti 80‑86) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti per la tutela dell’ambiente – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente – Aiuti sotto forma di esenzione da un’imposta – Criteri di valutazione (Artt. 6 e 87, § 3, CE; comunicazione della Commissione 2001/C 37/03, punto 51, § 1) (v. punti 102‑109, 111) [OSCURATO:PERSONA] basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] ( GU 2007, L 147, pag. 29 ), nella parte in cui essa constata l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dall’[OSCURATO:PERSONA], a partire dal 1 o gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon ([OSCURATO:PERSONA]) e nella parte in cui ordina all’[OSCURATO:PERSONA] di recuperare detto aiuto o di annullare o di sospendere il suo versamento. Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese nella causa T‑129/07. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese nella causa T‑130/07.