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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 44456/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche quale legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e di te s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 4/22 emessa in data 19 maggio 2022, e depositata il 20 maggio 2022, il Tribunale di Lecco, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.i." e dichiarato inammissibile per difetto di interesse la richiesta di riesame presentata per conto di "[OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca disposto dal G.i.p. del Tribunale di Lecco anche nei loro confronti il 21 aprile 2022, relativo a somme di denaro.

Precisamente, nell'ambito di un unitario procedimento, sono state sequestrate: -) la somma di 719.125,00 euro nella disponibilità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per i reati di dichiarazioni fraudolente relativi a tale società sia per le annualità 2013 e 2014, dichiarazioni presentate nel 2014 e nel 2015 allorché amministratore era [OSCURATO:PERSONA], sia per le annualità 2017 e 2018, dichiarazioni presentate nel 2018 e nel 2019 quando amministratore era [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e subentrato a quest'ultima; -) la somma di 208.654,61 euro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015; -) la somma di 898.403,42 euro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015.

È rimasto ineseguito, invece, il decreto di sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", in quanto è stato sufficiente il sequestro a fini di confisca diretta del denaro nella disponibilità di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo anche quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con un unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. próc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Si deduce che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter fondare il proprio giudizio in tema di fumus commissi delicti sul parametro dell'astratta configurabilità della fattispecie criminosa costituente titolo per l'applicazione del sequestro.

Si precisa che questo errore risulta sia dalla formale indicazione metodologica espressa nell'ordinanza impugnata, sia dal discorso giustificativo esposto in concreto con riguardo ai singoli fatti.

Si rappresenta, quanto ai reati di dichiarazione fraudolenta commessi con riguardo alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che la fittizietà delle fatture «è desunta da meri elementi indiziari», e che, in particolare, nessuna indagine è stata compiuta con riferimento alla società emittente le fatture ritenute mendaci, la "Prime".

Si precisa che gli indizi non possono essere ravvisati sulla base della sola informativa di polizia giudiziaria, e che i legami, in concreto nemmeno dimostrati, tra i soci della emittente, la "Prime", e quelli della utilizzatrice, la"[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sono elemento labilissimo.

Si osserva, poi, quanto ai reati di dichiarazione infedele, che la somma di 2.500.000,00 euro, corrisposta da "Prime" ad "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in data 4 agosto 2015, è stata versata a titolo di caparra, e quindi si riferisce ad operazione non imponibile (si cita Sez. 5 civ., n. 27129 del 23/10/2019), in quanto di natura risarcitoria, o comunque, a voler seguire la tesi minoritaria, imponibile solo al momento dell'incameramento.

Si aggiunge che, in ogni caso, la tassazione dovrebbe essere determinata sulla base della sola plusvalenza, a norma degli artt. 67 e 68 TUIR, e non sull'intera somma.

Si segnala, ancora, che la "Prime" ha effettuato il versamento, nonostante il suo credito pendente nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", perché i beneficiari del pagamento erano i soci, i quali avevano poi deciso di lasciare la somma nelle casse della società, e che l'approssimazione del contenuto dell'accordo per il quale è stata versata la caparra è indice di genuinità dell'operazione.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata sul requisito del periculum in mora.

Si deduce che l'ordinanza impugnata non indica alcuna emergenza oggettiva tale da giustificare l'esigenza di adottare un provvedimento cautelare, e che anzi non risulta alcun elemento da cui desumere una condotta di dispersione o di occultamento, da parte degli indagati, in relazione alla somma di 2.500.000,00 euro ricevuta da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.

2. Preliminarmente, va rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", sono inammissibili in quanto proposti da soggetti non legittimati o privi di interesse. ak*Ki0 2.1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprioAsono inammissibili perché proposti da soggetti non legittimati. ohwt.vG, ekt_ In effetti, costituisce principio consolidato quello in forza del quale il terzo, anche se comproprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985-01, e Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Ciervo, Rv. 262752-01).

Nella specie, l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Lecco in data 19 maggio 2022, e depositata il 20 maggio 2022, recante n. 4/22, è stata pronunciata esclusivamente nei confronti delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.".

Peraltro, le censure formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al sequestro dei beni di loro pertinenza, sono esaminate da questa Corte anche nel merito in sede di scrutinio dei ricorsi proposti dai medesimi avverso l'ordinanza emessa nei loro confronti dal Tribunale di Lecco in data 12 maggio 2022, e depositata il 19 maggio 2022, recante n. 3/22.

Inoltre, non risultano sottoposti a sequestro beni personali di [OSCURATO:PERSONA]. quauto pot:, 2.2tiN ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della AbA 04A« VAn c.kt. 1440 "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C."vè inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di interesse giuridicamente apprezzabile.

Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in effetti, è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione, in quanto l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata (così, per tutte, Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275598-01, e Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875-01).

Nella specie, il decreto di sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", disposto perché questa è stata ritenuta mero "schermo" di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è rimasto ineseguito, siccome è stato sufficiente il sequestro a fini di confisca diretta del denaro nella disponibilità di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3.

Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che contestano la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, deducendo l'insussistenza dei necessari indizi.

3.1. Appare utile precisare preliminarmente quale sia, da un lato, il quadro indiziario necessario per l'applicazione del sequestro preventivo, e, dall'altro, il margine di sindacato rimesso in argomento al giudizio di legittimità.

Con riguardo al primo tema, va rilevato che, secondo un indirizzo ormai ampiamente diffuso, e condiviso dal Collegio, il fumus commissi delicti per l'applicazione del sequestro preventivo, per un verso, non deve integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., e, per l'altro, però, necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale • alla condotta dell'indagato (cfr., per tutte Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01, e Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01).

Relativamente al secondo profilo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

3.2. L'ordinanza impugnata spiega perché deve ritenersi che sussista un sufficiente ed obiettivo quadro indiziario in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori pro tempore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Il Tribunale ha confermato il sequestro di 719.125,00 euro nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", quale profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti commesso da [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli anni 2013 e 2014, e da [OSCURATO:PERSONA] in 4 7)11 relazione agli anni 2017 e 2018, sempre quali amministratori pro tempore della precisala società.

Secondo l'ordinanza impugnata, il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi sussistente, quanto meno a livello indiziario, • relazione a fatture Z.1 L44 Co emesse in favore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dalla società " " di diritto monegasco.

A fondamento di questa conclusione, si adducono: -) la riconducibilità della P 1.:0Akt, società "122/212/." ad [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]; -) l'assenza di qualsivoglia pagamento da parte di ét,4.4.t.

"[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in favore di " uP~R"• -) l'assoluta genericità delle prestazioni indicate nelle fatture emesse da "12111"«.

"• -) l'assenza presso "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di qualunque documentazione di conferma dell'effettività delle prestazioni ricevute.

Si aggiunge, inoltre, che estrernarnente anomalo è anche il versamento della somma di 2.500.000,00 euro da " " ad "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 4 agosto 2015, nonostante il mancato pagamento da parte di quest'ultima delle fatture per le forniture eseguite nel 2013 e nel 2014, e sebbene la somma indicata sia espressamente e formalmente riferita alla promessa in vendita delle quote di questa seconda società, di proprietà non delle medesima, ma delle persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si rappresenta, ancora, che il preliminare di vendita di quote appena indicato deve ritenersi, nella sostanza, la copertura formale di un'operazione di rientro di capitali dall'estero.

Questo perché: -) l'impegno a cedere le quote, di spettanza dei soci, era stato assunto non da costoro, ma dalla società; -) la "caparra" è stata versata alla società e non ai soci; -) il contratto preliminare era sottoposto alla ce*. condizione sospensiva del raggiungimento di un fatturato di 2.000.000,00ieuro nell'anno 2015 da parte della società; -) il promissario acquirente, la P LA "1:Z=1", nonostante il mancato verificarsi dell'evento cui era sospensivamente condizionato il preliminare, ed il decorso di un considerevole lasso di tempo, non ha mai assunto alcuna iniziativa per ottenere la restituzione della "caparra", sebbene pari a 2.500.000,00 euro; -) il medesimo promissario acquirente ha versato la cospicua somma di 2.500.000,00 euro alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sebbene questa società fosse anche un suo cliente „inadempiente in vn relazione a forniture eseguite negli anni 2013 e 2014; -) la "21:41111100", società di diritto monegasco, secondo gli accertamenti esperiti, risulta coprire proprio [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA].-) la somma ricevuta a titolo di "caparra" ha successivamente subito una vorticosa serie di trasferimenti.Precisamente, la somma in questione: -) è stata dapprima bonificata, in data 24 dicembre 2015, su un altro conto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e poi trasferita, unitamente ad altri 2.500.000,00 euro, in data 12 luglio 2016, dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." alla "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", costituita appena il mese prima, con atto del 6 giugno 2016, con socio accomandante la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], con imputazione a debito da "caparre ricevute"; -) è poi stata progressivamente versata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e precisamente, dapprima, il 30 maggio 2018, per poco più di 500.000,00 euro sui conto corrente personale intestato ai medesimi e ad [OSCURATO:PERSONA], marito della prima e padre del secondo, poi, tra il marzo 2019 e l'aprile 2020, per ulteriori 1.750.000,00 euro, quali premi relativi a due assicurazioni sulla vita e corrispettivi per operazioni di investimento, quindi, tra il 15 ed il 18 gennaio 2020, per altri 1.200.000,00 euro, per metà sul già indicato conto corrente personale, e per metà ad un terzo a titolo di "erogazione mutuo concordato".

3.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, l'ordinanza impugnata deve ritenersi correttamente motivata.

Il Tribunale, infatti, facendo riferimento a precisi elementi, e senza incorrere in salti logici, incoerenze o manifeste irragionevolezze, ha spiegato perché deve concludersi che le fatture emesse da "eraZiStlws " verso "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e da questa utilizzate ai fini delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2013, 2014, 2017 e 2018, sono relative ad operazioni inesistenti.

Sembra utile precisare che, ai fini della individuazione del quadro indiziario relativo alle contestazioni di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta pertinente, sia pure quale elemento aggiuntivo, anche il riferimento all'operazione ritenuta diretta ad occultare il rientro di capitali dall'estero.

Questa operazione, infatti, è stata artificiosamente realizzata dalle stesse persone fisiche cui sono ascritti i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per di più ricorrendo proprio alle stesse società.

Inoltre, le censure proposte nei ricorsi in esame non evidenziano l'assenza di motivazione nel provvedimento impugnato o il difetto, nello stesso, dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma, piuttosto, tendono a proporre una diversa valutazione delle risultanze acquisite.

4. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che contestano la ritenuta sussistenza del periculum in mora, deducendo l'insussistenza di elementi indicativi da cui desumere il rischio di dispersioni o di ,t occultamenti delle somme.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l'onere di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nel corso del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (così Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).

L'ordinanza impugnata ha evidenziato rischi di dispersione delle disponibilità in contanti dei contribuenti, desumendole sia dall'esistenza di disponibilità non di molto superiori al profitto del reato, sia dalle plurime movimentazioni dei conti correnti, in particolare della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

La motivazione indicata è fondata su elementi di fatto precisi, specificamente esposti nell'ordinanza (e sui quali v. supra § 3.2), e sicuramente congrui rispetto alla conclusione accolta.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche quale legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e di te s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 4/22 emessa in data 19 maggio 2022, e depositata il 20 maggio 2022, il Tribunale di Lecco, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.i." e dichiarato inammissibile per difetto di interesse la richiesta di riesame presentata per conto di "[OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca disposto dal G.i.p. del Tribunale di Lecco anche nei loro confronti il 21 aprile 2022, relativo a somme di denaro. Precisamente, nell'ambito di un unitario procedimento, sono state sequestrate: -) la somma di 719.125,00 euro nella disponibilità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per i reati di dichiarazioni fraudolente relativi a tale società sia per le annualità 2013 e 2014, dichiarazioni presentate nel 2014 e nel 2015 allorché amministratore era [OSCURATO:PERSONA], sia per le annualità 2017 e 2018, dichiarazioni presentate nel 2018 e nel 2019 quando amministratore era [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e subentrato a quest'ultima; -) la somma di 208.654,61 euro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015; -) la somma di 898.403,42 euro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015. È rimasto ineseguito, invece, il decreto di sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", in quanto è stato sufficiente il sequestro a fini di confisca diretta del denaro nella disponibilità di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo anche quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con un unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. próc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter fondare il proprio giudizio in tema di fumus commissi delicti sul parametro dell'astratta configurabilità della fattispecie criminosa costituente titolo per l'applicazione del sequestro. Si precisa che questo errore risulta sia dalla formale indicazione metodologica espressa nell'ordinanza impugnata, sia dal discorso giustificativo esposto in concreto con riguardo ai singoli fatti. Si rappresenta, quanto ai reati di dichiarazione fraudolenta commessi con riguardo alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che la fittizietà delle fatture «è desunta da meri elementi indiziari», e che, in particolare, nessuna indagine è stata compiuta con riferimento alla società emittente le fatture ritenute mendaci, la "Prime". Si precisa che gli indizi non possono essere ravvisati sulla base della sola informativa di polizia giudiziaria, e che i legami, in concreto nemmeno dimostrati, tra i soci della emittente, la "Prime", e quelli della utilizzatrice, la"[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sono elemento labilissimo. Si osserva, poi, quanto ai reati di dichiarazione infedele, che la somma di 2.500.000,00 euro, corrisposta da "Prime" ad "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in data 4 agosto 2015, è stata versata a titolo di caparra, e quindi si riferisce ad operazione non imponibile (si cita Sez. 5 civ., n. 27129 del 23/10/2019), in quanto di natura risarcitoria, o comunque, a voler seguire la tesi minoritaria, imponibile solo al momento dell'incameramento. Si aggiunge che, in ogni caso, la tassazione dovrebbe essere determinata sulla base della sola plusvalenza, a norma degli artt. 67 e 68 TUIR, e non sull'intera somma. Si segnala, ancora, che la "Prime" ha effettuato il versamento, nonostante il suo credito pendente nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", perché i beneficiari del pagamento erano i soci, i quali avevano poi deciso di lasciare la somma nelle casse della società, e che l'approssimazione del contenuto dell'accordo per il quale è stata versata la caparra è indice di genuinità dell'operazione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata sul requisito del periculum in mora. Si deduce che l'ordinanza impugnata non indica alcuna emergenza oggettiva tale da giustificare l'esigenza di adottare un provvedimento cautelare, e che anzi non risulta alcun elemento da cui desumere una condotta di dispersione o di occultamento, da parte degli indagati, in relazione alla somma di 2.500.000,00 euro ricevuta da "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Preliminarmente, va rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", sono inammissibili in quanto proposti da soggetti non legittimati o privi di interesse. ak*Ki0 2.1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprioAsono inammissibili perché proposti da soggetti non legittimati. ohwt.vG, ekt_ In effetti, costituisce principio consolidato quello in forza del quale il terzo, anche se comproprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985-01, e Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Ciervo, Rv. 262752-01). Nella specie, l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Lecco in data 19 maggio 2022, e depositata il 20 maggio 2022, recante n. 4/22, è stata pronunciata esclusivamente nei confronti delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.". Peraltro, le censure formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al sequestro dei beni di loro pertinenza, sono esaminate da questa Corte anche nel merito in sede di scrutinio dei ricorsi proposti dai medesimi avverso l'ordinanza emessa nei loro confronti dal Tribunale di Lecco in data 12 maggio 2022, e depositata il 19 maggio 2022, recante n. 3/22. Inoltre, non risultano sottoposti a sequestro beni personali di [OSCURATO:PERSONA]. quauto pot:, 2.2tiN ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della AbA 04A« VAn c.kt. 1440 "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C."vè inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di interesse giuridicamente apprezzabile. Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in effetti, è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione, in quanto l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata (così, per tutte, Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275598-01, e Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875-01). Nella specie, il decreto di sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", disposto perché questa è stata ritenuta mero "schermo" di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è rimasto ineseguito, siccome è stato sufficiente il sequestro a fini di confisca diretta del denaro nella disponibilità di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che contestano la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, deducendo l'insussistenza dei necessari indizi. 3.1. Appare utile precisare preliminarmente quale sia, da un lato, il quadro indiziario necessario per l'applicazione del sequestro preventivo, e, dall'altro, il margine di sindacato rimesso in argomento al giudizio di legittimità. Con riguardo al primo tema, va rilevato che, secondo un indirizzo ormai ampiamente diffuso, e condiviso dal Collegio, il fumus commissi delicti per l'applicazione del sequestro preventivo, per un verso, non deve integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., e, per l'altro, però, necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale • alla condotta dell'indagato (cfr., per tutte Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01, e Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01). Relativamente al secondo profilo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 3.2. L'ordinanza impugnata spiega perché deve ritenersi che sussista un sufficiente ed obiettivo quadro indiziario in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori pro tempore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Il Tribunale ha confermato il sequestro di 719.125,00 euro nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", quale profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti commesso da [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli anni 2013 e 2014, e da [OSCURATO:PERSONA] in 4 7)11 relazione agli anni 2017 e 2018, sempre quali amministratori pro tempore della precisala società. Secondo l'ordinanza impugnata, il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi sussistente, quanto meno a livello indiziario, • relazione a fatture Z.1 L44 Co emesse in favore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dalla società " " di diritto monegasco. A fondamento di questa conclusione, si adducono: -) la riconducibilità della P 1.:0Akt, società "122/212/." ad [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]; -) l'assenza di qualsivoglia pagamento da parte di ét,4.4.t. "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in favore di " uP~R"• -) l'assoluta genericità delle prestazioni indicate nelle fatture emesse da "12111"«. "• -) l'assenza presso "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di qualunque documentazione di conferma dell'effettività delle prestazioni ricevute. Si aggiunge, inoltre, che estrernarnente anomalo è anche il versamento della somma di 2.500.000,00 euro da " " ad "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 4 agosto 2015, nonostante il mancato pagamento da parte di quest'ultima delle fatture per le forniture eseguite nel 2013 e nel 2014, e sebbene la somma indicata sia espressamente e formalmente riferita alla promessa in vendita delle quote di questa seconda società, di proprietà non delle medesima, ma delle persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta, ancora, che il preliminare di vendita di quote appena indicato deve ritenersi, nella sostanza, la copertura formale di un'operazione di rientro di capitali dall'estero. Questo perché: -) l'impegno a cedere le quote, di spettanza dei soci, era stato assunto non da costoro, ma dalla società; -) la "caparra" è stata versata alla società e non ai soci; -) il contratto preliminare era sottoposto alla ce*. condizione sospensiva del raggiungimento di un fatturato di 2.000.000,00ieuro nell'anno 2015 da parte della società; -) il promissario acquirente, la P LA "1:Z=1", nonostante il mancato verificarsi dell'evento cui era sospensivamente condizionato il preliminare, ed il decorso di un considerevole lasso di tempo, non ha mai assunto alcuna iniziativa per ottenere la restituzione della "caparra", sebbene pari a 2.500.000,00 euro; -) il medesimo promissario acquirente ha versato la cospicua somma di 2.500.000,00 euro alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sebbene questa società fosse anche un suo cliente „inadempiente in vn relazione a forniture eseguite negli anni 2013 e 2014; -) la "21:41111100", società di diritto monegasco, secondo gli accertamenti esperiti, risulta coprire proprio [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA].-) la somma ricevuta a titolo di "caparra" ha successivamente subito una vorticosa serie di trasferimenti.Precisamente, la somma in questione: -) è stata dapprima bonificata, in data 24 dicembre 2015, su un altro conto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e poi trasferita, unitamente ad altri 2.500.000,00 euro, in data 12 luglio 2016, dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." alla "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", costituita appena il mese prima, con atto del 6 giugno 2016, con socio accomandante la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], con imputazione a debito da "caparre ricevute"; -) è poi stata progressivamente versata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e precisamente, dapprima, il 30 maggio 2018, per poco più di 500.000,00 euro sui conto corrente personale intestato ai medesimi e ad [OSCURATO:PERSONA], marito della prima e padre del secondo, poi, tra il marzo 2019 e l'aprile 2020, per ulteriori 1.750.000,00 euro, quali premi relativi a due assicurazioni sulla vita e corrispettivi per operazioni di investimento, quindi, tra il 15 ed il 18 gennaio 2020, per altri 1.200.000,00 euro, per metà sul già indicato conto corrente personale, e per metà ad un terzo a titolo di "erogazione mutuo concordato". 3.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, l'ordinanza impugnata deve ritenersi correttamente motivata. Il Tribunale, infatti, facendo riferimento a precisi elementi, e senza incorrere in salti logici, incoerenze o manifeste irragionevolezze, ha spiegato perché deve concludersi che le fatture emesse da "eraZiStlws " verso "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e da questa utilizzate ai fini delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2013, 2014, 2017 e 2018, sono relative ad operazioni inesistenti. Sembra utile precisare che, ai fini della individuazione del quadro indiziario relativo alle contestazioni di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta pertinente, sia pure quale elemento aggiuntivo, anche il riferimento all'operazione ritenuta diretta ad occultare il rientro di capitali dall'estero. Questa operazione, infatti, è stata artificiosamente realizzata dalle stesse persone fisiche cui sono ascritti i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per di più ricorrendo proprio alle stesse società. Inoltre, le censure proposte nei ricorsi in esame non evidenziano l'assenza di motivazione nel provvedimento impugnato o il difetto, nello stesso, dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma, piuttosto, tendono a proporre una diversa valutazione delle risultanze acquisite. 4. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che contestano la ritenuta sussistenza del periculum in mora, deducendo l'insussistenza di elementi indicativi da cui desumere il rischio di dispersioni o di ,t occultamenti delle somme.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l'onere di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nel corso del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (così Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). L'ordinanza impugnata ha evidenziato rischi di dispersione delle disponibilità in contanti dei contribuenti, desumendole sia dall'esistenza di disponibilità non di molto superiori al profitto del reato, sia dalle plurime movimentazioni dei conti correnti, in particolare della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". La motivazione indicata è fondata su elementi di fatto precisi, specificamente esposti nell'ordinanza (e sui quali v. supra § 3.2), e sicuramente congrui rispetto alla conclusione accolta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente f
Sentenza Cassazione n. 44456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris