Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0048_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite C-48/90 e C-66/90,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, e J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo (causa C-48/90),
Koninklijke PTT Nederland NV e PTT-Post BV, con gli avv.ti P.V.F. Bos e C.E.J. Bronckers, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 8, rue Zithe (causa C-66/90),
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori J.H.J. Bourgeois, consigliere giuridico principale, B. Jansen e B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta, nella causa C-66/90, da
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]- en [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor het [OSCURATO:PERSONA], associazioni di diritto olandese con sede in Amsterdam e, rispettivamente, in Rijswijk, con l' avv. M.J. Geus, del foro dell' Aja, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. L. Dupong, 14 A, rue des [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], associazione di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dall' avv. R. Wojtek, del foro di Amburgo, e dal prof. E. Grabitz, docente presso la "[OSCURATO:PERSONA]", con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor P. Palinkas, 38, rue [OSCURATO:PERSONA], e
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, con l' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aja, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. L. Dupong, 14 A, rue des [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei [OSCURATO:PERSONA] (GU 1990, L 10, pag. 47),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 10 luglio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1990, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in forza dell' art. 173, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei [OSCURATO:PERSONA] (GU 1990, L 10, pag. 47, causa C-48/90).
2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1990, le imprese Koninklijke PTT Nederland NV e PTT-Post BV (in prosieguo: le "PTT"), in forza dell' art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l' annullamento della stessa decisione 90/16 (causa C-66/90).
3 Con ordinanza 5 dicembre 1990, la Corte ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]- en [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] voor het [OSCURATO:PERSONA], l' [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-66/90.
4 Con ordinanza 4 giugno 1991, la Corte ha rinviato la causa C-66/90 al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2723).
5 Con ordinanza 21 giugno 1991, il Tribunale di primo grado ha rinunziato a pronunciarsi affinché la Corte possa statuire sulla domanda di annullamento (causa T-42/91, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-273).
6 Con ordinanza 22 giugno 1991, la Corte ha deciso di riunire le cause C-48/90 e C-66/90 ai fini della fase orale e della sentenza.
7 L' art. 2 della legge olandese 26 ottobre 1988, che modifica le norme relative all' espletamento del servizio postale - legge postale (Staatsblad, 1988, 522, in prosieguo: la "legge postale"), ha sostituito un regime di concessione esclusiva al monopolio legale spettante alla vecchia azienda delle poste per il trasporto di lettere fino a 500 g nei [OSCURATO:PERSONA], da e per le Antille olandesi ed Aruba, come pure da e per l' estero.
8 La titolare di questa concessione esclusiva, PTT Nederland NV, ha l' obbligo di garantire al pubblico, nell' intero paese, contro corrispettivo, il trasporto delle lettere e di altri plichi, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale. La PTT Nederland NV ha incaricato la propria affiliata, PTT Post BV, dell' adempimento degli obblighi impostile da detta concessione.
9 L' art. 12, n. 1, della legge postale vieta a chi non sia il concessionario il trasporto retribuito di lettere fino a 500 g, sempreché non siano soddisfatte le tre condizioni di cui al n. 2, lett. a), punti 1-3, vale a dire che
- la prestazione offerta sia notevolmente superiore, per quanto riguarda la velocità del trasporto, la garanzia della stessa e la possibilità di localizzazione durante il trasporto, alle prestazioni di servizi in fatto di trasporto accelerato normale;
- il trasporto sia effettuato ad una tariffa la quale, per il trasporto nei [OSCURATO:PERSONA] o verso l' estero, è superiore a quella stabilita per tale prestazione con regolamento della pubblica amministrazione, nel presente caso 11,90 HFL per le lettere destinate ai [OSCURATO:PERSONA] o alla Comunità e 17,50 HFL per le lettere aventi un' altra destinazione e, infine,
- il trasporto sia effettuato da un vettore registrato.
10 Dopo contatti ufficiosi con le PTT in data 5 ottobre 1988, il 7 novembre 1988 la [OSCURATO:PERSONA] le informava che la legge postale sollevava taluni problemi per quanto riguarda le regole di concorrenza stabilite dal [OSCURATO:PERSONA].
11 Con telex 29 novembre 1988, la [OSCURATO:PERSONA] avvertiva il governo olandese che, in esito ad una prima indagine, i suoi uffici erano giunti alla conclusione che gli artt. 2 e 12 della legge postale erano incompatibili con l' art. 90 del [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 30, 59, 85 e 86 dello stesso [OSCURATO:PERSONA].
12 [OSCURATO:PERSONA] rilevava in particolare che la legge postale assoggettava le imprese di corriere a condizione restrittive che le sfavorivano notevolmente rispetto ai servizi di corriere delle PTT ed impedivano loro di continuare ad offrire taluni dei loro servizi, segnatamente quelli forniti ad un prezzo inferiore al prezzo minimo stabilito con regio decreto. La condizione posta dall' art. 12, n. 2, lett. a), punto 1, della legge postale non offriva alcuna certezza giuridica ai servizi di corriere internazionali. La condizione di cui al punto 2 rendeva impossibile, in molti casi, qualsiasi concorrenza sui prezzi ed aveva lo stesso effetto di un accordo sui prezzi. L' art. 90, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere applicato, dato che i proventi che le PTT traevano dai plichi inoltrati con servizio celere non erano indispensabili per consentire loro di svolgere il loro compito. Dopo aver invitato il governo olandese a manifestare il proprio punto di vista, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, qualora i dati esposti nel telex trovassero conferma, essa avrebbe potuto ritenersi in dovere di adottare una decisione ai sensi dell' art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
13 Con lettera 16 gennaio 1989 il governo olandese formulava delle osservazioni che, a suo parere, giustificavano le disposizioni criticate.
14 [OSCURATO:PERSONA] prendeva del pari contatto con talune organizzazioni di categoria delle imprese di corriere, che le trasmettevano i loro commenti sulla presa di posizione del governo olandese del 16 gennaio 1989.
15 Il 20 dicembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di cui è causa, senza ulteriore scambio di vedute con il governo olandese.
16 La decisione, destinata ai [OSCURATO:PERSONA], contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Le disposizioni degli articoli 2 e 12 della legge olandese del 26 ottobre 1988, relativa all' esercizio del servizio postale, in collegamento con le disposizioni del decreto di applicazione del 19 dicembre 1988, che riservano il servizio accelerato di raccolta, trasporto e distribuzione di lettere di peso fino ai 500 g a un prezzo inferiore a 11,9 HFL per il servizio verso gli altri Stati membri e a 17,5 HFL per le destinazioni extracomunitarie, nonché l' obbligo di far registrare preventivamente le tariffe, imposto dal decreto del 12 maggio 1989, sono incompatibili con l' art. 90, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, in combinato disposto con l' articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA] stesso".
17 Nei 'considerando' della decisione la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dichiarato che la PTT-Post BV dispone di una posizione dominante sul mercato della spedizione di lettere fino a 500 g in partenza dai [OSCURATO:PERSONA], indica perché la legge postale dia luogo ad abusi di tale posizione dominante. La legge postale determinerebbe l' estensione della posizione dominante esistente sul mercato del servizio postale di base a quello dei servizi di corriere; per il corriere accelerato fino a 500 g nella categoria di prezzo fino a 11,9 HFL, la legge postale obbligherebbe gli utenti ad avvalersi dei servizi della PTT-Post BV e si risolverebbe quindi nell' imporre loro dei prezzi e delle condizioni non eque. Infine, la legge postale determinerebbe una limitazione dell' offerta sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] rileva poi che la legge postale incide negativamente sugli scambi fra Stati membri. A parte ciò, non sussisterebbero i presupposti per l' applicazione dell' art. 90, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], dato che l' estensione della posizione dominante non sarebbe, in particolare, necessaria per garantire alle PTT i proventi occorrenti perché svolgano il loro compito.
18 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle due cause, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
19 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e le PTT deducono un certo numero di mezzi di annullamento riguardanti, in sostanza, l' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione di cui è causa in forza dell' art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei diritti della difesa, l' inosservanza di forme essenziali, la mancanza di adeguata motivazione della decisione impugnata e la trasgressione degli artt. 86 e 90, nn. 1 e 2, del [OSCURATO:PERSONA].
Sul mezzo relativo all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]
20 Le parti ricorrenti sostengono, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente ad adottare la decisione di cui trattasi in forza dell' art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. Questa disposizione infatti, non contenendo un' espressa deroga agli artt. 169 e 170 del [OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare che uno Stato membro ha trasgredito le norme del [OSCURATO:PERSONA], ma l' autorizzerebbe tutt' al più, come la Corte avrebbe affermato nella cosiddetta sentenza "Telecom" del 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1223), a precisare, mediante norme generali, gli obblighi imposti agli Stati membri dall' art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
21 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che l' art. 90, n. 3, può costituire il fondamento giuridico di un atto diretto ad accertare ed a far cessare una trasgressione dell' art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
22 Onde determinare la portata dei poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall' art. 90, n. 3, è opportuno collocare questa disposizione nel contesto complessivo dell' art. 90 e del compito affidato alla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 85-93 del [OSCURATO:PERSONA].
23 In proposito, va ricordato che l' art. 90, n. 1, impone agli Stati membri l' obbligo, nei confronti delle imprese pubbliche e di quelle cui attribuiscono diritti speciali od esclusivi, di non adottare né mantenere in vigore alcun provvedimento in contrasto con le norme del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare con quelle in fatto di concorrenza.
24 Il n. 2 di detto articolo stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono esonerate dall' osservanza delle norme del [OSCURATO:PERSONA], in particolare delle norme in materia di concorrenza, in tutti i casi in cui l' applicazione di tali norme sulla concorrenza osti all' adempimento, in diritto o in fatto, dello specifico compito loro affidato.
25 L' art. 90, n. 3, incarica la [OSCURATO:PERSONA] di vigilare sull' osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti, per quanto riguarda le imprese di cui all' art. 90, n. 1, e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante due strumenti giuridici di diversa natura, cioè le direttive e le decisioni.
26 Per quanto riguarda le direttive, nella sentenza 19 marzo 1991, Francia/[OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, la Corte ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di adottare norme generali che precisassero gli obblighi derivanti dal [OSCURATO:PERSONA] che incombevano agli Stati membri per quanto riguarda le imprese cui al n. 1 di detto articolo.
27 Per quanto riguarda i poteri che l' art. 90, n. 3, autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare mediante decisione, essi sono diversi da quelli che la stessa può esercitare mediante direttiva. Adottata in considerazione di una determinata situazione in uno o più Stati membri, la decisione implica infatti necessariamente la valutazione della situazione stessa alla luce del diritto comunitario e determina le conseguenze che ne derivano per lo Stato membro di cui trattasi, tenuto conto delle esigenze inerenti all' espletamento del compito particolare affidato ad un' impresa, qualora questa sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale.
28 Se non si vuol privare di qualsiasi efficacia pratica il potere di adottare delle decisioni attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] dall' art. 90, n. 3, si deve quindi ammettere che questa ha il potere di accertare che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme del [OSCURATO:PERSONA] e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
29 L' ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di tale potere si rivela del pari indispensabile per consentirle di adempiere il compito, affidatole dagli artt. 85-93 del [OSCURATO:PERSONA], di vigilare sull' applicazione delle norme in materia di concorrenza e di contribuire quindi all' instaurazione di un regime di concorrenza non alterata nel mercato comune, ai sensi dell' art. 3, lett. f), del [OSCURATO:PERSONA].
30 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infatti nell' impossibilità di adempiere per intero il proprio compito se potesse unicamente reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese, in forza del potere di decisione attribuitole dal Consiglio, a norma dell' art. 87 del [OSCURATO:PERSONA], senza poter agire direttamente, a norma dell' art. 90, n. 3, dello stesso, contro gli Stati membri che adottino o conservino in vigore, per quanto riguarda le imprese pubbliche e quelle alle quali essi attribuiscono diritti speciali od esclusivi, dei provvedimenti che abbiano analoghi effetti anticoncorrenziali.
31 Va del pari rilevato che i poteri che la [OSCURATO:PERSONA] può esercitare nei confronti degli Stati membri mediante decisione, in forza dell' art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], vanno posti in relazione con quelli, attribuitile dall' art. 93 dello stesso, di accertare l' incompatibilità con il mercato comune di un aiuto statale che alteri o possa alterare la concorrenza.
32 In entrambi i casi, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di intervenire, non già nei confronti dell' impresa che è stata posta in grado di eludere le norme sulla concorrenza, bensì nei confronti dello Stato membro che è responsabile di tale lesione della concorrenza.
33 Nell' ambito del mezzo in esame le parti ricorrenti sostengono inoltre che l' ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un siffatto potere si risolve nel consentirle di accertare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi impostigli dal [OSCURATO:PERSONA], valendosi di un procedimento che priva lo Stato stesso delle garanzie concessegli dall' art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] e sconfinando nei poteri che tale disposizione riserva alla Corte.
34 Se questo argomento mira a far carico alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso uno sviamento di procedura, è opportuno ricordare, come si è precisato sopra che, nello stesso modo dell' art. 93 del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede l' esame permanenente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli aiuti pubblici, l' art. 90, n. 3, consente a questa di valutare, mediante decisione, la conformità al [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti che gli Stati adottano o mantengono in vigore per quanto riguarda le imprese di cui all' art. 90, n. 1.
35 Un siffatto potere di valutazione da un lato non sconfina affatto nei poteri che l' art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla Corte e, dall' altro, non viola i diritti della difesa che questa disposizione garantisce agli Stati membri.
36 Per quanto riguarda infatti il primo aspetto, come la Corte ha deciso nella sentenza 30 giugno 1988, causa 226/87, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3611), la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] può costituire oggetto, dinanzi alla Corte, di un ricorso di annullamento proposto dallo Stato membro destinatario e servire come base per un ricorso per inadempimento a norma dell' art. 169 del [OSCURATO:PERSONA], qualora lo Stato membro destinatario non vi si attenga.
37 Per quanto riguarda l' argomento relativo alla violazione dei diritti della difesa dello Stato membro di cui trattasi, si deve rilevare che il semplice fatto che l' art. 90, n. 3, contrariamente all' art. 93, non contempli un procedimento che garantisca la salvaguardia di tali diritti non può essere fatto valere per negare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare la decisione impugnata; è infatti giurisprudenza costante che, anche in mancanza di espresse disposizioni, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa vale per tutte le istituzioni comunitarie che devono adottare un atto idoneo a ledere il destinatario (v., ad esempio, la sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307).
38 La questione se, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato questo principio sarà esaminata a proposito del mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa.
39 Alla luce di quanto procede il primo mezzo, relativo all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata, va disatteso in entrambe le cause.
Sui mezzi relativi alla violazione dei diritti della difesa
40 Le parti ricorrenti sostengono che, adottando la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa, che farebbero parte dei principi del diritto comunitario.
41 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] deduce che il telex della [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 1988 non può essere considerato una vera comunicazione degli addebiti contenente tutte le considerazioni che figurano nella decisione impugnata. Sostiene inoltre che, nel periodo trascorso fra la sua presa di posizione in data 16 gennaio 1989 e la data di adozione della decisione impugnata, cioè il 20 dicembre 1989, esso non ha avuto occasione di manifestare il proprio punto di vista, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva nel frattempo sentito il parere delle imprese di corriere private.
42 Le PTT assumono che, prima di adottare una decisione del genere di quella di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sentire le imprese interessate, nello stesso modo in cui sarebbe obbligata a sentirle prima di adottare una decisione a norma del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso contatto con le ricorrenti una sola volta, nell' ottobre del 1988.
43 [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato i diritti della difesa adottando il provvedimento impugnato. Il governo olandese sarebbe stato sentito su ciascuno degli addebiti che figurano nella decisione impugnata. Dato che il procedimento a norma dell' art. 90, n. 3, si svolge fra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro di cui trattasi, la prima non avrebbe avuto alcun obbligo di sentire separatamente le PTT.
44 Per quanto riguarda il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa commessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per questa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev' essere garantito anche in assenza di norme specifiche (v., ad esempio, sentenza 14 febbraio 1990, Francia/[OSCURATO:PERSONA], già citata).
45 Questo principio esige che allo Stato membro di cui trattasi venga inviata, prima dell' adozione della decisione a norma dell' art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], un' esposizione precisa e completa degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] intende formulare nei suoi confronti.
46 La Corte ha affermato che detto principio esige del pari che lo Stato membro sia messo in grado di manifestare in modo adeguato il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate da terzi interessati (v. sentenza 14 febbraio 1990, Francia/[OSCURATO:PERSONA], già citata).
47 Orbene, nel caso in esame si deve constatare che il telex 29 novembre 1988 non contiene un' esposizione completa e precisa degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] si proponeva di formulare nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] si limita infatti a sollevare, in termini generali, la questione dell' incompatibilità della legge postale con l' art. 90, n. 1, in relazione all' art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], senza indicare i vari aspetti costitutivi di una trasgressione di detto articolo, quali sono stati in seguito esposti nella decisione impugnata.
48 Si deve aggiungere che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non è più stato sentito dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la lettera 16 gennaio 1989 e, in particolare, non ha avuto la possibilità di pronunziarsi sulle consultazioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto con organizzazioni di categoria delle imprese di corriere. Orbene, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso durante la fase scritta che questi colloqui erano stati necessari per consentirle di farsi un' opinione circa i prevedibili effetti della legge postale per l' attività delle imprese di corriere private.
49 Di conseguenza, si deve rilevare che i diritti della difesa sono stati violati nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di inviare a questo Stato membro una comunicazione contenente un' esposizione precisa e completa degli addebiti formulati nella decisione impugnata e per il fatto che il governo olandese non è stato sentito fra il 16 gennaio 1989 e la data di adozione della decisione impugnata, in particolare sulle consultazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con le organizzazioni di categoria delle imprese di corriere.
50 Per quanto riguarda il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa commessa nei confronti delle PTT, le quali fanno carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle sentite, va osservato anzitutto che queste imprese sono le dirette beneficiarie del provvedimento statale criticato e sono nominativamente indicate nella legge postale, che la decisione impugnata fa espressamente riferimento ad esse e che esse sopportano direttamente le conseguenze economiche della decisione stessa.
51 Pertanto, si deve constatare che queste imprese dispongono del diritto di essere sentite.
52 Va rilevato poi che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto unicamente dei contatti ufficiosi con le PTT nell' ottobre del 1988 e si è limitata ad informarle dei problemi che la legge postale sollevava a proposito delle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] e che essa non ha mai precisato loro le sue concrete obiezioni contro il provvedimento statale di cui trattasi.
53 Di conseguenza, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto delle PTT di essere sentite.
54 Da quanto precede discende che i ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-48/90 e dalle PTT nella causa C-66/90 sono fondati e che la decisione impugnata va annullata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nelle cause C-48/90 e C-66/90 e va quindi condannata alle spese in entrambe le cause. Le intervenienti a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei [OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese nelle cause C-48/90 e C-66/90.
3) Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.