CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 18590/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6605/2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA].ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del primo - ricorrent i - nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore pro tempore - intimat o - avente ad oggetto: istanza per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza n. 6908/2022 della Corte di cassazione, resa nel procedimento R.G. 4653/2019, pubblicata in data 2.3.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti evidenziano: - che la Corte di cassazione con il provvedimento oggetto dell’odierna richiesta di correzione di errore materiale aveva regolato le spese di lite tra le parti, secondo il principio di soccombenza, nella misura di euro “7.500, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% sulcompenso e agli accessori di legge”; -che il valore della causa decisa con l’ordinanza sopra indicata in epigrafe era da determinarsi sulla base dell’importo del credito per cui si richiede va la diversa graduazione e tale importoera stato debitamente specificato in atti; -che il detto importo trovava riscontro altresì nella declaratoria ai fini del contributo unificato,resa in calce al ricorso, ove appunto si specificava che il valore della controversia «rientranello scaglione di valore ricompreso tra euro 1.100,00 e 5.200,00»; -che quanto sin qui precisato conforta va pertanto l’ipotesi che l’ordinanza n. 6908/2022 conten esse un chiaro errore materiale di calcolo per quanto riguardavala quantificazione delle spese; - che infatti le regole di soccombenza impongono di procedere alla liquidazionedelle spese sulla base dello scaglione di valore della causa entro una “forchetta” segnata daparametri minimi e massimi; - che la liquidazione disposta nel l’ordinanza n. 6908/2022 valica va ampiamente anchei parametri massimi (€ 3.123,00) e il g iudicante non può superare i parametrimassimi in assenza di specifica motivazione, nel caso in esame del tutto mancante; -che non restava altra spiegazione – a fondamento di una liquidazione così sproporzionata– se non quella per cui il Giudicante, nel consultare le varie “righe” dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, a vesse erroneamente riportato in dispositivo le risultanze di uno scaglione di valore diverso da quello che aveva individuato; -che saremmo pertanto pacificamente dinanzi ad un difetto di corrispondenza tral’ideazione del giudicante e la sua materiale rappresentazione grafica; -che dunque ricorrerebbero tutti i presupposti per procedere all’auspicata e doverosa emenda dell ’ aberratio tra la concezione del dictum e la sua rappresentazione grafica, in cuisarebbe incorsa l’ordinanza n. 6908/2022 ; CONSIDERATOCHE - l ’istanza di correzione di errore materiale è all’evidenza inammissibile perché la stessa non segnala in realtà l’esistenza di un “errore materiale” nell’ordinanza sopra indicata, quanto piuttosto un presunto “errore di giudizio” nella quantificazione delle spese del giudizio di legittimità; -sul punto giova ricordare, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale all’eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo , qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso (concretandosi, alfine, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica), ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 13075del 09/09/2002; Sez. U, Sentenza n. 5165del 12/03/2004); - a ciò va aggiunto che non è comunque rintracciabile alcun errore nella ordinanza oggetto della richiesta di correzione, posto che la stessa ha provveduto alla liquidazione delle spese applicando, con tutta evidenza e correttamente, lo scaglione di valore indeterminabile (v. anche: Cass. n. 37834/2022); P.Q.M dichiara inammissibile l’istanza di