CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2025
Cassazione n. 32636/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato, di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) iperché scriminato dalla causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen., e prosciolto l'imputato dal reato di lesioni personali volontarie, previsto dall'art. 583 quater cod. pen. (capo b), per particolare tenuità del fatto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione e violazione di legge. 1Il tema attiene all'assoluzione dal reato contestato al capo a) e al riconoscimento della esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di riscontri esterni, avrebbe erroneamente ritenuto "non inverosimile" (così il ricorso) la ricostruzione dei fatti compiuta dallo stesso imputato. Il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto sussistente, ai fini della configurazione della esimente in questione una "non verificatasi" condotta scorretta da parte del pubblico ufficiale, che avrebbe ingiuriato verbalmente l'imputato "replicando ad un'offesa rivoltagli dallo stesso"; in particolare non sarebbero state indicate le ragioni per cui l'esimente sarebbe configurabile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha ricostruito i fatti e spiegato come, sin dall'immediatezza, l'imputato riferì che la propria condotta di resistenza e di violenza,, trovasse giustificazione in una grave ingiuria rivoltagli, immediatamente prima, da uno dei pubblici agenti e diretta alla madre dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. non solo dichiarazioni dell'imputato, ma anche del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], al quale subito l'imputato riferì l'accaduto). Sulla base di tale ricostruzione fattuale il Tribunale ha ritenuto di non poter escludere che la condotta per cui si procede sia scriminata ai sensi dell'art. 393 bis cod. pen. 3. In tale contesto il ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perchè generico, non essendo stato spiegato, al di là di affermazioni assertive, né perché la ricostruzione alternativa lecita dell'imputato sarebbe del tutto inverosimile, né, soprattutto, perché, sulla base di detta ricostruzione, non sarebbe configurabile la esimente prevista dall'art. 393 bis cod. pen. Un ricorso inammissibile perché, da una parte/ generico, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, in sostanza, una preclusa diversa ricostruzione dei fatti. P.Q P.Q.M