CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22334del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede legale in Battipaglia (SA) alla via P. Baratta n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59S11 H703H); l'avv. [OSCURATO:PERSONA] indica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma I, e 366, comma 2, cod. proc. civ., l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine e il proprio numero di fax: raffaele.carrano @ pecstudio.it, 0828.346628, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni processuali. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., lng. [OSCURATO:PERSONA], dom.to per la carica in Salerno alla via Nizza n.146, rapp.ta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59M46 H703N), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC: avv.tortora @ pec.aslsalerno.it, giusta procura speciale a margine del controricorso. Ai fini delle relative comunicazioni, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] indica che le stesse potranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.tortora @ pec.aslsalerno.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 163 depositata il 15 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] del dottore [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – premesso di aver ricevuto dall’Azienda sanitaria locale Salerno il rimborso dei farmaci erogati da marzo ad agosto 2011 e che, nondimeno, essa era creditrice di ulteriori euro 44.290,34, previa corretta imputazione dei pagamenti ricevuti prima agli interessi e poi al capitale di crediti anteriori – tutto ciò premesso, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n° 4742/2011 contro l’Asl per la somma predetta, oltre interessi e spese. 2.- L’Asl proponeva opposizione e il Tribunale decideva la causa accogliendola e revocando il decreto ingiuntivo. L’appello proposto dalla Farmacia non aveva miglior sorte, in quanto la Corte salernitana con la sentenza indicata in epigrafe lo respingeva. La Corte, premessa l’illustrazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., osservava nel merito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva premesso nel ricorso monitorio di aver spedito all’Asl, nel periodo marzo-agosto 2011, ricette per un importo complessivo di euro 849.523,78; che tale somma era stata interamente pagata mediante sei mandati di pagamento; che, avendo pagato i singoli debiti, non si poneva alcun problema di imputazione, in quanto l’art. 1193 cod. civ. disciplina la diversa ipotesi in cui il debitore ha più debiti e la prestazione non è sufficiente per estinguerli tutti; che anche ad aderire alla tesi del Langone, secondo la quale il credito era unico in considerazione dell’unicità del rapporto, la conclusione non cambiava, trattandosi di diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso; infine, del tutto ultronea era l’imputazione fatta dal creditore al momento dei vari pagamenti, in quanto essa era riservata al debitore. 3.- Avverso tale decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame ad un solo motivo. Resiste l’Asl con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto valida l'imputazione dei pagamenti effettuata dell'Asl ai sensi dell'art. 1193 cod. civ., sebbene applicabile alla fattispecie i criteri dettati dall'art. 1194 cod. civ. Il rapporto tra farmacie e Aziende sanitarie, nel quale si colloca il rimborso del costo dei farmaci erogati agli utenti del Servizio sanitario, sarebbe unico ed altresì unico sarebbe il credito complessivo delle farmacie che deriva dalla somministrazione dei farmaci, con la conseguenza che ogni pagamento andrebbe ad estinguere una parte di tale unico credito e che l’estinzione parziale andrebbe imputata prima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. 5.-Il motivo è fondato. Come già stabilito da questa Corte –peraltro, non solo in altri precedenti, ma anche in identica fattispecie vertente tra le stesse odierne parti in causa (si allude a Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19536, con menzione di altri precedenti, che ha definito la lite sorta dall’opposizione al diverso decreto monitorio, portante il n° 4743/2011) –il rapporto tra Farmacie ed Aziende sanitarie, avente ad oggetto il rimborso del costo dei farmaci erogati agli utenti del servizio sanitario, è unico ed unico è altresì il credito di rimborso che deriva da tale rapporto. Non è, dunque, applicabile alla fattispecie l’art. 1193 cod. civ., in quanto l’Azienda sanitaria, all’atto dei vari pagamenti, non estingue crediti distinti, ma un unico complessivo credito derivante dal rapporto continuativo che la lega alla farmacia. Infatti, a seguito del rilascio della convenzione farmaceutica, si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l'erogazione di farmaci per conto del Ssn. In tal senso, depongono le norme contenute nell'art. 8, quarto e settimo comma, del d.P.R. n° 371/1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal Ssn a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente e la rettificazione degli errori contabili, da parte della farmacia mediante la contabilizzazione di crediti o debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione. Ne discende che il pagamento parziale deve essere imputato ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., ossia prima agli interessi e poi al capitale, a meno che non vi sia il consenso del creditore (ipotesi che qui, tuttavia, pacificamente non ricorre). 5.- In conclusione, il ricorso va accolto ed alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa al giudice del rinvio, in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa comp