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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10578/2026

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dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026DALLERA S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 348/14/2025 depositata in data 29 gennaio 2025 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 348/14/2025, su rinvio della Corte di cassazione, accoglievaparzialmente l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione inconcordato preventivo avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Milano n. 420/18/2013 con la quale veniva parzialmenteaccolto il ricorso presentato dalla contribuente avverso l’avviso diaccertamento emesso per [OSCURATO:PERSONA], con cui la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e Brianza aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione deiredditi per l'anno 2008.2.

Avverso la sentenza n. 420/18/2013 proponeva impugnazione la societàe la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenza1160/2015, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente allapretesa IRES-IRAP, per aver l’Agenzia proceduto all’annullamento inautotutela di quella parte delle riprese.

Nel resto, il giudice accoglieval'appello annullando l'avviso di accertamento riguardante l'IVA, ritenendoche la natura formale delle violazioni commesse non potesse comportare ildisconoscimento dell'imposta armonizzata effettivamente assolta sugliacquisti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

L’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione sostenendo l'erroneità dellasentenza di appello in quanto l'obbligo di registrazione di cui all'art. 25d.P.R. n. 633/1972 era funzionale all'esigenza di fornire all'Amministrazionela documentazione legittimante la detrazione per il controllo e dunque eradi natura sostanziale.La Corte rileva che la CTR aveva accertato il rispetto dei requisiti sostanzialied aveva escluso che l'inosservanza dei requisiti formali avesse pregiudicatola prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, nonché che vi fosse unintento evasivo o di frode.

Rilevava, peraltro, che il diritto alla detrazionedoveva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello in cui ildiritto era sorto ed in sede di dichiarazione.

Pertanto rinviava al giudice delmerito affinché verificasse il tempestivo esercizio e le modalità dello stesso,posto che “nella vicenda in giudizio, il diritto, sorto nel 2008, doveva essereesercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2010”.4.

Riassunto il giudizio, la CGT2 riteneva che, escluse le sanzioni per IRESed IRAP di cui all'auto-annullamento da parte dell’Amministrazione, il dirittoalla detrazione dell’Iva sugli acquisiti fosse stato esercitato nei termini dilegge; inoltre, anche la sanzione per omessa presentazione delladichiarazione IVA doveva essere annullata perché tutte le imposterisultavano versate e la sanzione proporzionale era pari a zero.

La sanzionerelativa alla mancata registrazione di operazioni imponibili IVA eraapplicabile nella misura minima fissa prevista dall'ultimo capoverso dell'art.6 comma 1, d.lgs. n. 471/1997 per non avere la violazione inciso sullacorretta liquidazione del tributo.

Infine, per la violazione formale dellaomessa tenuta registri IVA doveva essere inflitta la sanzione giàdeterminata dall'Ufficio nella misura minima pari ad euro 1032 per un totaledi euro 1.282.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/20265.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso perCassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la società concontroricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384,comma 2, cod. proc. civ., nonché dell’articolo 19 d.P.R. n. 633/1972 daparte della sentenza impugnata.2.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.A pag.7 del ricorso l’Agenzia lamenta che la sentenza impugnata ritenuto didover prendere atto della circostanza, ritenuta pacifica, relativa alriconoscimento in astratto del diritto alla detrazione Iva in capo alla [OSCURATO:SOCIETA],risultando già accertato il rispetto dei requisiti sostanziali per l’operativitàdella detrazione, mentre la Corte di cassazione, con la sentenza di rinvio n.142/2022, aveva specificamente subordinato tale riconoscimento ad unpreciso controllo, in concreto, che avrebbe dovuto compiere il giudice dellafase rescissoria.3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte, con la sentenza n.142 del 2022, dopoaver richiamato il quadro normativo eurounitario applicabile e, inparticolare, la rilevante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, haosservato che nella specie la precedente sentenza della CTR aveva accertatoil rispetto dei requisiti sostanziali per la detrazione e aveva escluso chel'inosservanza dei requisiti formali avesse pregiudicato la prova certa delrispetto dei requisiti sostanziali oltre che, sia pure implicitamente, esclusoche vi fosse un intento evasivo o di frode, circostanza che, in ogni caso, inalcun modo è stata allegata dalla stessa Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026In relazione a tale profilo la Corte ha anche escluso la necessità di un nuovorinvio alla Corte di Giustizia UE e ritenuto che la violazione contestatadall’Agenzia non potesse essere considerata meramente formale.Ha stabilito inoltre che la perdita del diritto di detrazione non deriva dagliomessi od irregolari adempimenti formali ma è conseguenza dell'inutiledecorso del termine biennale concesso al contribuente per l'esercizio deldiritto di detrazione.La Corte di cassazione ha quindi osservato anche che nella vicenda ingiudizio, il diritto, sorto nel 2008, doveva essere esercitato al più tardi conla dichiarazione relativa all'anno 2010.Ciò non risultava avvenuto atteso che, omessa la dichiarazione per l'annoin questione, gli atti in giudizio menzionavano, prima dell'avviso diaccertamento, risalente al settembre 2012, solo l'avvenuta consegna dellacontabilità e delle fatture a seguito di richiesta con questionario del gennaio2012, sicché il diritto di detrazione era stato fatto valere solo nel corso delprocesso.Ne conseguiva che il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquistiera senz'altro insorto in testa alla società contribuente, ma non risultava,per quanto emergeva in atti, che fosse stato tempestivamente esercitatoed è per tale ragione che la Corte ha cassato la precedente sentenza dellaCTR, demandando un accertamento fattuale a riguardo a cura del giudicedel rinvio.4.

Dunque, la CGT2 è stata chiamata a verificare se fosse stato rispettato iltermine previsto per legge per l’esercizio del diritto alla detrazione in sededi dichiarazione.Sul profilo la sentenza impugnata a pag.3 afferma: «la società [OSCURATO:SOCIETA] si èpienamente conformata alla disciplina vigente, in quanto nel corso dell'anno2008 ha esercitato il diritto di detrazione dell'IVA assolta "a monte"[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026mediante le liquidazioni periodiche prescritte dall'art. 17, comma 1, d.P.R.n. 633/1972 e dall'art. 1, d.P.R. n. 100/1998 come debitamentedocumentato nei gradi di merito».5. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che il diritto alla detrazione costituisce parteintegrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può esserelimitato, per costante interpretazione della Corte di Giustizia UE (v. ad es.sentenza CGUE in causa C81/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 33 e giurisprudenzacitata; CGUE sentenza in causa C-648/16, [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, per giurisprudenza costante di questa Corte in tema di IVA (cfr.Cass. n.6241 del 2025, conforme a Cass. n.19938 del 2018), il diritto alladetrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisitiformali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sestadirettiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o diquella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti.

Ciò purchéil contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazionecontabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citatadirettiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del1998.6.

Non v’è poi dubbio che il riferimento sia alla dichiarazione IVA annuale enon alle dichiarazioni periodiche.Le Sezioni unite (v.

Cass. n. 17757 del 2016) hanno stabilito al propositoche «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UEemerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionaleè ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi diregistrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzionemeramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata adagevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossioneNumero registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'imposta.

L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, chedeve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunquericonosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certapuò essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documentoequivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo,invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi».

Lacitata sentenza ha, quindi, ricostruito la disciplina essenziale del sistemaitaliano di riscossione IVA e ha affermato: «si consideri che per la Corte digiustizia (sent.

Idexx) "i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sonoquelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto,quali previsti all'art. 17 della sesta direttiva" (punto 41).

Invece "i requisitiformali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllodell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento delsistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e didichiarazione.

Tali requisiti sono contenuti negli arti. 18 e 22 della sestadirettiva" (punto 42).

Riguardo agli acquisti "i requisiti sostanziali esigono,come emerge dall'art. 17, paragrafo 2 [...] della sesta direttiva, che taliacquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo siaparimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasisiano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili" (punto 43).

Dunque,può bastare che, in sede di contraddittorio e/o di contenzioso sulla cartella,il contribuente omissivo documenti la sussistenza dei requisiti sostanzialidel diritto a detrazione di cui all'art. 17 della sesta direttiva».Del resto, l’art.8 del d.P.R. 322 del 1988 il cui comma 3 stabilisce che ledetrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dallart.19, comma 1,d.P.R. n.633/1972, è rubricato proprio “Dichiarazione annuale in materia diimposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinaticontribuenti” e ciò è una precisa indicazione ai fini interpretativi in parola.7.

Inoltre, Cass. n.31406 del 2025 ha anche ricordato come la CGUE abbiareiteratamente stabilito che «un termine di decadenza di due anni, qualeNumero registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreto n. 633, in esamenel procedimento principale, non può, di per sé stesso, rendere in praticaimpossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione,posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA(contenuto nel capo IV del titolo X della direttiva iva richiamato dalla CGUEcon la sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra citata: n.d.r.) consentono agliStati membri di esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto adetrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto» (v.

CGUE, in causaC-332/15, Astone, punto 38).Questa Corte ha anche poi da ultimo chiarito (v.

Cass. n. 9191 del 2025)come il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato adlibitum del contribuente, perché tale esercizio del diritto segue dellescansioni temporali e degli adempimenti ben precisi regolati dalla legge.

Nelcaso in cui nell'anno successivo a quello in cui è maturato, in cui dovrebbeessere portato in compensazione, non sia stata presentata la prescrittadichiarazione, oppure la stessa risulti tardiva per presentazione oltre i 90giorni, allora il credito dev’essere portato in deduzione nella dichiarazionedei due anni successivi a quella in cui è maturato.

E infatti, è ancora laneutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto a comportareche, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,rilevi l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto è sorto.8.

Nel caso di specie pacificamente le dichiarazioni periodiche non sonostate trasfuse nella dichiarazione annuale IVA.Inoltre, in riferimento a tali dichiarazioni, il giudice, che pure le ritienedecisive, non specifica neppure a quali trimestri afferiscano e quando sianostate adottate in relazione al periodo di imposta controverso, che è il 2008Numero registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026e, quindi, anche sotto tale profilo non è possibile apprezzarne la rilevanzaai fini del biennio.9.

L’accertamento richiesto dalla Corte non è stato in ultima analisicompiuto ai fini del tempestivo esercizio del diritto alla detrazionedell’imposta, avendo il giudice fatto riferimento unicamente egenericamente alle dichiarazioni periodiche IVA, con conseguente falsaapplicazione delle richiamate disposizioni di legge.10.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026DALLERA S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 348/14/2025 depositata in data 29 gennaio 2025 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 348/14/2025, su rinvio della Corte di cassazione, accoglievaparzialmente l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione inconcordato preventivo avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Milano n. 420/18/2013 con la quale veniva parzialmenteaccolto il ricorso presentato dalla contribuente avverso l’avviso diaccertamento emesso per [OSCURATO:PERSONA], con cui la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e Brianza aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione deiredditi per l'anno 2008.2. Avverso la sentenza n. 420/18/2013 proponeva impugnazione la societàe la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenza1160/2015, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente allapretesa IRES-IRAP, per aver l’Agenzia proceduto all’annullamento inautotutela di quella parte delle riprese. Nel resto, il giudice accoglieval'appello annullando l'avviso di accertamento riguardante l'IVA, ritenendoche la natura formale delle violazioni commesse non potesse comportare ildisconoscimento dell'imposta armonizzata effettivamente assolta sugliacquisti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/20263. L’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione sostenendo l'erroneità dellasentenza di appello in quanto l'obbligo di registrazione di cui all'art. 25d.P.R. n. 633/1972 era funzionale all'esigenza di fornire all'Amministrazionela documentazione legittimante la detrazione per il controllo e dunque eradi natura sostanziale.La Corte rileva che la CTR aveva accertato il rispetto dei requisiti sostanzialied aveva escluso che l'inosservanza dei requisiti formali avesse pregiudicatola prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, nonché che vi fosse unintento evasivo o di frode. Rilevava, peraltro, che il diritto alla detrazionedoveva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello in cui ildiritto era sorto ed in sede di dichiarazione. Pertanto rinviava al giudice delmerito affinché verificasse il tempestivo esercizio e le modalità dello stesso,posto che “nella vicenda in giudizio, il diritto, sorto nel 2008, doveva essereesercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2010”.4. Riassunto il giudizio, la CGT2 riteneva che, escluse le sanzioni per IRESed IRAP di cui all'auto-annullamento da parte dell’Amministrazione, il dirittoalla detrazione dell’Iva sugli acquisiti fosse stato esercitato nei termini dilegge; inoltre, anche la sanzione per omessa presentazione delladichiarazione IVA doveva essere annullata perché tutte le imposterisultavano versate e la sanzione proporzionale era pari a zero. La sanzionerelativa alla mancata registrazione di operazioni imponibili IVA eraapplicabile nella misura minima fissa prevista dall'ultimo capoverso dell'art.6 comma 1, d.lgs. n. 471/1997 per non avere la violazione inciso sullacorretta liquidazione del tributo. Infine, per la violazione formale dellaomessa tenuta registri IVA doveva essere inflitta la sanzione giàdeterminata dall'Ufficio nella misura minima pari ad euro 1032 per un totaledi euro 1.282.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/20265. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso perCassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la società concontroricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384,comma 2, cod. proc. civ., nonché dell’articolo 19 d.P.R. n. 633/1972 daparte della sentenza impugnata.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.A pag.7 del ricorso l’Agenzia lamenta che la sentenza impugnata ritenuto didover prendere atto della circostanza, ritenuta pacifica, relativa alriconoscimento in astratto del diritto alla detrazione Iva in capo alla [OSCURATO:SOCIETA],risultando già accertato il rispetto dei requisiti sostanziali per l’operativitàdella detrazione, mentre la Corte di cassazione, con la sentenza di rinvio n.142/2022, aveva specificamente subordinato tale riconoscimento ad unpreciso controllo, in concreto, che avrebbe dovuto compiere il giudice dellafase rescissoria.3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte, con la sentenza n.142 del 2022, dopoaver richiamato il quadro normativo eurounitario applicabile e, inparticolare, la rilevante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, haosservato che nella specie la precedente sentenza della CTR aveva accertatoil rispetto dei requisiti sostanziali per la detrazione e aveva escluso chel'inosservanza dei requisiti formali avesse pregiudicato la prova certa delrispetto dei requisiti sostanziali oltre che, sia pure implicitamente, esclusoche vi fosse un intento evasivo o di frode, circostanza che, in ogni caso, inalcun modo è stata allegata dalla stessa Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026In relazione a tale profilo la Corte ha anche escluso la necessità di un nuovorinvio alla Corte di Giustizia UE e ritenuto che la violazione contestatadall’Agenzia non potesse essere considerata meramente formale.Ha stabilito inoltre che la perdita del diritto di detrazione non deriva dagliomessi od irregolari adempimenti formali ma è conseguenza dell'inutiledecorso del termine biennale concesso al contribuente per l'esercizio deldiritto di detrazione.La Corte di cassazione ha quindi osservato anche che nella vicenda ingiudizio, il diritto, sorto nel 2008, doveva essere esercitato al più tardi conla dichiarazione relativa all'anno 2010.Ciò non risultava avvenuto atteso che, omessa la dichiarazione per l'annoin questione, gli atti in giudizio menzionavano, prima dell'avviso diaccertamento, risalente al settembre 2012, solo l'avvenuta consegna dellacontabilità e delle fatture a seguito di richiesta con questionario del gennaio2012, sicché il diritto di detrazione era stato fatto valere solo nel corso delprocesso.Ne conseguiva che il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquistiera senz'altro insorto in testa alla società contribuente, ma non risultava,per quanto emergeva in atti, che fosse stato tempestivamente esercitatoed è per tale ragione che la Corte ha cassato la precedente sentenza dellaCTR, demandando un accertamento fattuale a riguardo a cura del giudicedel rinvio.4. Dunque, la CGT2 è stata chiamata a verificare se fosse stato rispettato iltermine previsto per legge per l’esercizio del diritto alla detrazione in sededi dichiarazione.Sul profilo la sentenza impugnata a pag.3 afferma: «la società [OSCURATO:SOCIETA] si èpienamente conformata alla disciplina vigente, in quanto nel corso dell'anno2008 ha esercitato il diritto di detrazione dell'IVA assolta "a monte"[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026mediante le liquidazioni periodiche prescritte dall'art. 17, comma 1, d.P.R.n. 633/1972 e dall'art. 1, d.P.R. n. 100/1998 come debitamentedocumentato nei gradi di merito».5. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che il diritto alla detrazione costituisce parteintegrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può esserelimitato, per costante interpretazione della Corte di Giustizia UE (v. ad es.sentenza CGUE in causa C81/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 33 e giurisprudenzacitata; CGUE sentenza in causa C-648/16, [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, per giurisprudenza costante di questa Corte in tema di IVA (cfr.Cass. n.6241 del 2025, conforme a Cass. n.19938 del 2018), il diritto alladetrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisitiformali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sestadirettiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o diquella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti. Ciò purchéil contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazionecontabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citatadirettiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del1998.6. Non v’è poi dubbio che il riferimento sia alla dichiarazione IVA annuale enon alle dichiarazioni periodiche.Le Sezioni unite (v. Cass. n. 17757 del 2016) hanno stabilito al propositoche «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UEemerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionaleè ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi diregistrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzionemeramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata adagevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossioneNumero registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'imposta. L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, chedeve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunquericonosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certapuò essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documentoequivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo,invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi». Lacitata sentenza ha, quindi, ricostruito la disciplina essenziale del sistemaitaliano di riscossione IVA e ha affermato: «si consideri che per la Corte digiustizia (sent. Idexx) "i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sonoquelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto,quali previsti all'art. 17 della sesta direttiva" (punto 41). Invece "i requisitiformali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllodell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento delsistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e didichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli arti. 18 e 22 della sestadirettiva" (punto 42). Riguardo agli acquisti "i requisiti sostanziali esigono,come emerge dall'art. 17, paragrafo 2 [...] della sesta direttiva, che taliacquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo siaparimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasisiano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili" (punto 43). Dunque,può bastare che, in sede di contraddittorio e/o di contenzioso sulla cartella,il contribuente omissivo documenti la sussistenza dei requisiti sostanzialidel diritto a detrazione di cui all'art. 17 della sesta direttiva».Del resto, l’art.8 del d.P.R. 322 del 1988 il cui comma 3 stabilisce che ledetrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dallart.19, comma 1,d.P.R. n.633/1972, è rubricato proprio “Dichiarazione annuale in materia diimposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinaticontribuenti” e ciò è una precisa indicazione ai fini interpretativi in parola.7. Inoltre, Cass. n.31406 del 2025 ha anche ricordato come la CGUE abbiareiteratamente stabilito che «un termine di decadenza di due anni, qualeNumero registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreto n. 633, in esamenel procedimento principale, non può, di per sé stesso, rendere in praticaimpossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione,posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA(contenuto nel capo IV del titolo X della direttiva iva richiamato dalla CGUEcon la sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra citata: n.d.r.) consentono agliStati membri di esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto adetrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto» (v. CGUE, in causaC-332/15, Astone, punto 38).Questa Corte ha anche poi da ultimo chiarito (v. Cass. n. 9191 del 2025)come il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato adlibitum del contribuente, perché tale esercizio del diritto segue dellescansioni temporali e degli adempimenti ben precisi regolati dalla legge. Nelcaso in cui nell'anno successivo a quello in cui è maturato, in cui dovrebbeessere portato in compensazione, non sia stata presentata la prescrittadichiarazione, oppure la stessa risulti tardiva per presentazione oltre i 90giorni, allora il credito dev’essere portato in deduzione nella dichiarazionedei due anni successivi a quella in cui è maturato. E infatti, è ancora laneutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto a comportareche, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,rilevi l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto è sorto.8. Nel caso di specie pacificamente le dichiarazioni periodiche non sonostate trasfuse nella dichiarazione annuale IVA.Inoltre, in riferimento a tali dichiarazioni, il giudice, che pure le ritienedecisive, non specifica neppure a quali trimestri afferiscano e quando sianostate adottate in relazione al periodo di imposta controverso, che è il 2008Numero registro generale 7228/2025Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 10578/2026Data pubblicazione 21/04/2026e, quindi, anche sotto tale profilo non è possibile apprezzarne la rilevanzaai fini del biennio.9. L’accertamento richiesto dalla Corte non è stato in ultima analisicompiuto ai fini del tempestivo esercizio del diritto alla detrazionedell’imposta, avendo il giudice fatto riferimento unicamente egenericamente alle dichiarazioni periodiche IVA, con conseguente falsaapplicazione delle richiamate disposizioni di legge.10. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10578/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris