Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19783/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato - escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena - la pronuncia cori la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame (cfr. pagina 3 della sentenza) - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffic:iente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato - escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena - la pronuncia cori la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame (cfr. pagina 3 della sentenza) - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffic:iente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 19783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris