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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42355/2024

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21/12/2023, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Udine del 09/07/2021 appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolvendo lo stesso Puccio dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena per il capo a) (art. 635, comma secondo, cod.pen.) nella misura di mesi sei di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine alla richiesta applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in mancanza di reale confronto con la chiara motivazione sul punto della Corte di appello (pag. 4 e segg. dove si è valorizzata la necessità di confermare la sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di accedere alla richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.pen. in considerazione della insufficienza del risarcimento del danno, a carattere parziale, della pericolosità non minimale, dei numerosi precedenti riferibili al ricorrente).

La Corte di appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado e la conseguente incompatibilità di tale statuizione con la disciplina invocata dalla difesa.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, così ricadendo anche in una evidente aspecificità del motivo.

2. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21/12/2023, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Udine del 09/07/2021 appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolvendo lo stesso Puccio dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena per il capo a) (art. 635, comma secondo, cod.pen.) nella misura di mesi sei di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine alla richiesta applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in mancanza di reale confronto con la chiara motivazione sul punto della Corte di appello (pag. 4 e segg. dove si è valorizzata la necessità di confermare la sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di accedere alla richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.pen. in considerazione della insufficienza del risarcimento del danno, a carattere parziale, della pericolosità non minimale, dei numerosi precedenti riferibili al ricorrente). La Corte di appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado e la conseguente incompatibilità di tale statuizione con la disciplina invocata dalla difesa. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, così ricadendo anche in una evidente aspecificità del motivo. 2. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estenso
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