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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2023/2024

ECLI:EU:T:2024:582
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0503_RES

Causa T‑503/23

[OSCURATO:PERSONA]

contro Consiglio dell’Unione europea Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 settembre 2024 «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] – Eccezione di illegittimità – Errori di valutazione – Responsabilità extracontrattuale» Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027] (v. punti 32 e 33) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone associate a una persona o a un’entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Associazione a un membro delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, §§ 2 e 3, e 28, §§ 2 e 3; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2015/1828, art. 15, § 1 bis, e 2023/1027] (v. punti 39, 41-46, 117-122) Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027) (v. punti 66-72) Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione a una persona o a un’entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Associazione a un membro delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] – Controllo della fondatezza dell’iscrizione di tale membro in detto elenco – Esclusione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2 e 3, e 28, §§ 2 e 3, e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2015/1828, art. 15, § 1 bis, e 2023/1027] (v. punti 86, 92 e 93) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro gli atti con i quali il suo nome è stato mantenuto nel 2023 negli elenchi delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana dal Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: gli «elenchi di cui trattasi») ( 1 ).

Esso precisa, in particolare, la portata del criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] stabilito dalla decisione 2013/255 ( 2 ) e le norme relative all’onere della prova e all’inversione della presunzione di associazione al regime siriano stabilita da tale decisione.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è associato al sig. [OSCURATO:PERSONA] di cui è il cognato.

Il suo nome è stato inizialmente inserito nel 2016 negli elenchi in questione in quanto imprenditore siriano di spicco attivo nei settori bancario, assicurativo e ricettivo ( 3 ).

Esso è stato poi mantenuto, a partire dal 2020, a causa del suo legame con suo cognato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ).

Quest’ultimo motivo si fondava sul criterio, definito all’articolo 27, paragrafo 2, ultima parte della frase, e all’articolo 28, paragrafo 2, ultima parte della frase, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, in combinato disposto con il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), di ciascuna di dette disposizioni, ripreso, per quanto riguarda il congelamento dei fondi, dall’articolo 15, paragrafo 1 bis , ultima parte della frase, del regolamento n. 36/2012 ( 5 ), come modificato dal regolamento 2015/1828, letto in combinato disposto con il criterio definito al paragrafo 1 bis , lettera b), di detta disposizione.

Valutazione del Tribunale Secondo il ricorrente, le disposizioni della decisione 2013/255 che prevedono il criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] violano il principio della parità di trattamento in quanto è teoricamente e praticamente impossibile per le persone iscritte negli elenchi in questione a causa dei loro legami con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] confutare la presunzione di associazione al regime siriano.

Il Tribunale rileva, innanzitutto, che dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, emerge chiaramente che tali disposizioni ( 6 ) si applicano a tutte le categorie di persone menzionate al paragrafo 2 di tali due articoli, comprese quindi le persone iscritte negli elenchi in questione a causa dei loro legami con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, l’argomento del ricorrente vertente sull’impossibilità teorica di confutare la presunzione in questione deve essere respinto.

Per quanto riguarda, poi, l’asserita impossibilità pratica, il Tribunale constata che, certamente, un legame familiare non può, in linea di principio, essere sciolto.

Tuttavia, dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, non si evince che le persone inserite negli elenchi in questione in ragione del loro vincolo di parentela con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] debbano necessariamente fornire la prova dello scioglimento di tale legame familiare al fine di dimostrare di non essere, o non essere più, associate al regime siriano o di non esercitare un’influenza su di esso, né di presentare un concreto rischio di elusione.

Infatti, il ricorrente dispone di diversi mezzi per confutare la presunzione di associazione al regime siriano, senza doversi quindi limitare a dimostrare la cessazione del legame familiare con il sig. [OSCURATO:PERSONA], né ad attendere che il nome di quest’ultimo venga cancellato dagli elenchi in questione.

Con la loro condotta individuale, le persone aventi legami con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] possono, segnatamente, prendere le distanze dal regime siriano e quindi fornire indizi di non essere più associate ad esso.

Pertanto, il fatto di essere il cognato del sig. [OSCURATO:PERSONA] non impedisce in alcun modo al ricorrente di fornire argomenti e prove per dimostrare di aver interrotto tutti i legami con il regime siriano o di non presentare un concreto rischio di elusione.

Infine, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente volti a far dichiarare che il Consiglio non ha debitamente riesaminato la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], benché questa fosse notevolmente cambiata, il Tribunale ricorda che non gli spetta, nell’ambito del presente ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], statuire sulla fondatezza dell’inserimento del nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi in questione.

Inoltre, il Tribunale osserva che il ricorrente può, ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 36/2012, rivolgersi in qualsiasi momento al Consiglio per chiedere di riesaminare la sua situazione alla luce di quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], cosa che tuttavia non ha fatto nel caso di specie. ( 1 ) Decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2023, L 139, pag. 49 ), e regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2023, L 139, pag. 1 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2023»). ( 2 ) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2013, L 147, pag. 14 ), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 ( GU 2015, L 266, pag. 75 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2016, L 293, pag. 36 ), e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2016, L 293, pag. 25 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ( GU 2012, L 16, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 ( GU 2015, L 266, pag. 1 ). ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 dell’articolo 27 e dell’articolo 28 di tale decisione non sono incluse o mantenute nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I di tale decisione qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0503_RES Causa T‑503/23 [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell’Unione europea Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 settembre 2024 «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] – Eccezione di illegittimità – Errori di valutazione – Responsabilità extracontrattuale» Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027] (v. punti 32 e 33) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone associate a una persona o a un’entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Associazione a un membro delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, §§ 2 e 3, e 28, §§ 2 e 3; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2015/1828, art. 15, § 1 bis, e 2023/1027] (v. punti 39, 41-46, 117-122) Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027) (v. punti 66-72) Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione a una persona o a un’entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Associazione a un membro delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] – Controllo della fondatezza dell’iscrizione di tale membro in detto elenco – Esclusione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2 e 3, e 28, §§ 2 e 3, e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2015/1828, art. 15, § 1 bis, e 2023/1027] (v. punti 86, 92 e 93) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro gli atti con i quali il suo nome è stato mantenuto nel 2023 negli elenchi delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana dal Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: gli «elenchi di cui trattasi») ( 1 ). Esso precisa, in particolare, la portata del criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] stabilito dalla decisione 2013/255 ( 2 ) e le norme relative all’onere della prova e all’inversione della presunzione di associazione al regime siriano stabilita da tale decisione. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è associato al sig. [OSCURATO:PERSONA] di cui è il cognato. Il suo nome è stato inizialmente inserito nel 2016 negli elenchi in questione in quanto imprenditore siriano di spicco attivo nei settori bancario, assicurativo e ricettivo ( 3 ). Esso è stato poi mantenuto, a partire dal 2020, a causa del suo legame con suo cognato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ). Quest’ultimo motivo si fondava sul criterio, definito all’articolo 27, paragrafo 2, ultima parte della frase, e all’articolo 28, paragrafo 2, ultima parte della frase, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, in combinato disposto con il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), di ciascuna di dette disposizioni, ripreso, per quanto riguarda il congelamento dei fondi, dall’articolo 15, paragrafo 1 bis , ultima parte della frase, del regolamento n. 36/2012 ( 5 ), come modificato dal regolamento 2015/1828, letto in combinato disposto con il criterio definito al paragrafo 1 bis , lettera b), di detta disposizione. Valutazione del Tribunale Secondo il ricorrente, le disposizioni della decisione 2013/255 che prevedono il criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] violano il principio della parità di trattamento in quanto è teoricamente e praticamente impossibile per le persone iscritte negli elenchi in questione a causa dei loro legami con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] confutare la presunzione di associazione al regime siriano. Il Tribunale rileva, innanzitutto, che dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, emerge chiaramente che tali disposizioni ( 6 ) si applicano a tutte le categorie di persone menzionate al paragrafo 2 di tali due articoli, comprese quindi le persone iscritte negli elenchi in questione a causa dei loro legami con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, l’argomento del ricorrente vertente sull’impossibilità teorica di confutare la presunzione in questione deve essere respinto. Per quanto riguarda, poi, l’asserita impossibilità pratica, il Tribunale constata che, certamente, un legame familiare non può, in linea di principio, essere sciolto. Tuttavia, dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, non si evince che le persone inserite negli elenchi in questione in ragione del loro vincolo di parentela con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] debbano necessariamente fornire la prova dello scioglimento di tale legame familiare al fine di dimostrare di non essere, o non essere più, associate al regime siriano o di non esercitare un’influenza su di esso, né di presentare un concreto rischio di elusione. Infatti, il ricorrente dispone di diversi mezzi per confutare la presunzione di associazione al regime siriano, senza doversi quindi limitare a dimostrare la cessazione del legame familiare con il sig. [OSCURATO:PERSONA], né ad attendere che il nome di quest’ultimo venga cancellato dagli elenchi in questione. Con la loro condotta individuale, le persone aventi legami con taluni membri delle famiglie Assad o [OSCURATO:PERSONA] possono, segnatamente, prendere le distanze dal regime siriano e quindi fornire indizi di non essere più associate ad esso. Pertanto, il fatto di essere il cognato del sig. [OSCURATO:PERSONA] non impedisce in alcun modo al ricorrente di fornire argomenti e prove per dimostrare di aver interrotto tutti i legami con il regime siriano o di non presentare un concreto rischio di elusione. Infine, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente volti a far dichiarare che il Consiglio non ha debitamente riesaminato la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], benché questa fosse notevolmente cambiata, il Tribunale ricorda che non gli spetta, nell’ambito del presente ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], statuire sulla fondatezza dell’inserimento del nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi in questione. Inoltre, il Tribunale osserva che il ricorrente può, ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 36/2012, rivolgersi in qualsiasi momento al Consiglio per chiedere di riesaminare la sua situazione alla luce di quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], cosa che tuttavia non ha fatto nel caso di specie. ( 1 ) Decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2023, L 139, pag. 49 ), e regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2023, L 139, pag. 1 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2023»). ( 2 ) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2013, L 147, pag. 14 ), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 ( GU 2015, L 266, pag. 75 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2016, L 293, pag. 36 ), e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2016, L 293, pag. 25 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ( GU 2012, L 16, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 ( GU 2015, L 266, pag. 1 ). ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 dell’articolo 27 e dell’articolo 28 di tale decisione non sono incluse o mantenute nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I di tale decisione qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.