CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (Inps), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Alessandria, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via Lisbona n. 9 in Roma; -controricorrente – e contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente – O GGETTO : Contributi - [OSCURATO:PERSONA] 1994/1997 - Istanza di rimborso -Decadenza. e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore; -intimata – e contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 1927, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 14.12.2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] Spa presentava all’Inps, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza di rimborso del 90% delle somme versate quale contributo per il [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 1994 al 1997, invocando il disposto di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, come esteso nell’applicazione dall’art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, nonché dell’art. 3 quater, comma uno, del Dl n. 300 del 2006, come conv., avendo operato in [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui la Regione era stata colpita da alluvione. L’Inps notificava alla società provvedimento di diniego del rimborso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La società impugnava il diniego innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, chiamando in giudizio l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione [OSCURATO:PERSONA]. La CTP riteneva che la contribuente fosse decaduta dalla possibilità di richiedere il rimborso, e pertanto rigettava il suo ricorso. 3. La società spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. La CTR riformava la decisione assunta dai primi giudici, riteneva tempestivo il ricorso proposto dalla contribuente ed accoglieva la sua impugnazione, affermando la sussistenza del diritto alla restituzione. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Inps, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la società. Non si è costituita tempestivamente in questo giudizio l’Agenzia delle Entrate, che ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Inps contesta la violazione dell’art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, e dell’art. 3 quater, comma 1, del Dl n. 300 del 2006, come conv., “in relazione alla Decisione della Commissione Europea 2016/195 del 14.8.2015” (ric., p. 5), per non avere la CTR rilevato che l’istanza di rimborso era stata introdotta dalla società tardivamente, quando la contribuente era ormai decaduta dal potere di proporla. 2. Mediante il suo strumento d’impugnazione l’Inps critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver negato la decadenza della società dalla possibilità di proporre la domanda di rimborso, sebbene la richiesta sia stata pacificamente presentata il 30.12.2008, mentre il termine di legge era scaduto il 31.7.2007. 3. Osserva in proposito la CTR che hanno errato i primi giudici nel ritenere tardiva l’istanza di rimborso presentata dalla società. Questo perché il beneficio invocato “doveva sottostare all’esame preventivo della Commissione dell’Unione Europea” (sent. CTR, p. 7), cui era demandato di verificare la compatibilità dell’agevolazione con la normativa unionale sugli aiuti di Stato. Poiché la decisione della Commissione è intervenuta solo il 14.8.2015, secondo il giudice dell’appello soltanto in tale data “si è verificato il presupposto del rimborso” (ibidem), e poteva cominciare a decorrere il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso. Neppure la prescrizione del credito di rimborso era maturata perché, trattandosi “di somme indebitamente versate configurabili come un indebito oggettivo … deve quindi trovare applicazione il termine decennale di cui all’art.2946 c.c.” (sent. CTR, p. 8). 4. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’appello non appaiono condivisibili. Con giurisprudenza ormai univoca, questa Corte regolatrice afferma che “costituisce … consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, fissato a seguito di proroga dell'originario termine del 31 luglio 2004 da parte dell'art. 3-quater, comma 1, del dl. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 2007, non sia collegato soltanto ad un'ipotesi di versamento non effettuato, ma si applica anche alle imprese che abbiano già eseguito il versamento in modo che esse possano ripeterlo, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'art. 4, comma 90, citato, include tanto l'ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10 per cento del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90 per cento del versato (Cass.n. 28267 del 27/11/2017; Cass. n. 28266 del 27/11/2017; Cass. n. 12603 del 17/6/2016). Si è, al riguardo, chiarito che il termine in questione, benché non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza : non trattandosi di termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all'art. 152 cod. proc. civ., spetta infatti all'interprete individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non vi è dubbio che la natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (come sottolineato da Corte Cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (Corte Cost. n. 118 del 1996; Cass. n. 24993 del 6/12/2016). Deve, altres̀, escludersi, in ragione della struttura del beneficio della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, che possa trovare applicazione nel caso di specie la disposizione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. Infatti, va, in linea generale, ricordato che nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (per le imposte dei redditi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario e tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (Cass. n. 11456 del 25/5/2011; n. 7069 del 8/4/2015)”, Cass. sez. V, 29.5.2023, n. 15072 (evidenza aggiunta), che conferma Cass. sez. V, 14.3.2019, n. 7261, e risulta pertanto infondato l’argomento della CTR secondo cui il termine utile per proporre l’istanza di rimborso avrebbe iniziato a decorrere solo a seguito della decisione della Commissione Europea del 14.8.2015, che ha delineato i limiti di liceità, in base al diritto unionale, dell’attribuzione dell’agevolazione in questione, con la erroneamente pretesa conseguenza di ritenere applicabile la disciplina generale dell’indebito oggettivo (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. V, 27.3.2023, n. 8584). 4.1. Nel caso in esame, è pacifico che la società contribuente ha domandato il rimborso in data 30 dicembre 2008, sicché risulta evidenteche l'istanza è stata presentata ben oltre il termine ultimo per la proposizione della richiesta di restituzione, fissato dalla legge nel 31 luglio 2007, conseguendone la decadenza dal diritto invocato. 4.2. Non si è del resto mancato di specificare che “l'art. 3- quater del d.l. n. 300 del 2006 ha distinto il termine di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese di cui all'art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003 rispetto a quello previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano di cui all'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, prevedendo per i primi, al comma 1, il suo differimento al 31 luglio 2007 e disponendo per i secondi, al comma 2, la sua posticipazione al 31 dicembre 2007, con la conseguenza che, essendo soltanto la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dall'art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007 (il quale, sotto la rubrica «Proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa» ne ha disposto l'ulteriore proroga al 31 marzo 2008), l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale, calcolandoli «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248», ha mantenuto inalterata la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con conseguente inapplicabilità, ai beneficiari della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione ex art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 (Cass. n. 24993 del 2016 cit.)”, Cass. sez. V, 29.5.2023, n. 15072. 4.3. Neppure si è mancato di spiegare, e tanto si osserva in considerazione dei rilievi proposti in merito dalla società (controric., p. 23 ss.), che “alla fattispecie in esame non si applica l'art. 1, commi 771 e 772, della legge n. 205/2017. Il comma 771 prevede che «Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del [OSCURATO:PERSONA] del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate»; il successivo comma 772 stabilisce che «Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto- legge 28 dicembre 2006, n. 300». «Le disposizioni sopra riportate non apportano modifiche alla disciplina dettata per gli aiuti alle imprese danneggiate dall'alluvione del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 e la menzione sia della legge n. 289 del 2002 che della decisione della Commissione UE evidenzia che le imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono i requisiti definitivamente individuati all'esito della decisione comunitaria. Le nuove disposizioni, infatti, riconoscono in favore delle imprese che non hanno potuto ottenere la restituzione di contributi previdenziali o premi assicurativi da esse versati in misura superiore al dovuto un «contributo» che dovrà essere versato dall'Agenzia delle Entrate, ossia un diverso diritto che ha proprio la finalità di sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione di una domanda tempestiva. Risulta, pertanto, evidente che il legislatore, con la nuova normativa, non ha inteso modificare la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall'alluvione del [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha anzi mantenuto e confermato, con riferimento alla decadenza, ed ha voluto introdurre una norma di favore per quelle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti individuati dalla decisione della Commissione UE per ottenere la restituzione di contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto fruire in mancanza di tempestiva domanda» Nei medesimi termini si sono espresse, successivamente, Cass. n. 9628 del 23 febbraio 2022 e Cass. 27 marzo 2023 n. 8584”, Cass. sez. V, 29.5.2023, n. 15072 (evidenza aggiunta). Il ricorso proposto dall’Inps risulta quindi fondato, e deve essere perciò accolto. 5. La sentenza impugnata, che si è discostata dagli esposti principi, deve essere, pertanto, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia, pronunciando ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito da questa Corte di legittimità, con il rigetto dell’originario ricorso introduttivo proposto dalla società. 6. Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. Non devono essere liquidate spese di lite nei confronti delle parti che non hanno proposto difese nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’ [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (Inps), cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio tra le parti, e condanna la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp