CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29390/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ STANCHI, [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 441/2020depositata il 20/04/2020 , R.G.N. 488/2019; nonché sul ricorso iscritto al n.30335/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 441/2020 depositata il 20/04/2020, R.G.N. 488/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 1798/2018, il Tribunale di Milano, in accoglimento delle analoghe domande degli attori, tra i quali gli attuali controricorrenti, dichiarava l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. alla cessione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito IBM) dei rami di azienda TSS e SDC a [OSCURATO:SOCIETA] s.r .l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti da IBM a [OSCURATO:PERSONA]; condannava IBM a ripristin are i rapporti di lavoro in questione, con mansioni conformi al loro inquadramento contrattuale; 2.con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano respingeva gli appelli di IBM e [OSCURATO:PERSONA] avverso i 28 lavoratori sopra indicati; 3.avverso tale decisione, IBM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi; si sono costituiti nel grado 24 lavoratori, come indicati in epigrafe, per resistere con controricorso; 4.ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a 3 motivi; si sono costituiti nel grado i medesimi 24 lavoratori, per resistere con controricorso; 5.successivamente IBM ha depositato controricorso nel giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA], dando atto di avere proposto autonomo ricorso, aderendo ai motivi di censura esposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], e richiamando le argomentazioni svolte nel proprio ricorso principale; 6.sono rimasti intimati 4 lavoratori, come indicati in epigrafe; 7.successivamente sono state depositati atti di rinuncia e note dei lavoratori, da cui risulta la cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione con compensazione di spese, per le posizioni processuali dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CASTELLANO, CASTELLI, CATTANEO, COLOMBO, CONDOLEO, CONSONNI, FERRARI, GOZZI, MIGLIORINI, MOLITERNI, PISATI, SAITA, SOLARO, TERRAGNI, VISENTINI, ZANETTI e degli intimati [OSCURATO:PERSONA], GHERARDELLI, LONGARDI; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere disposta la riunione del procedimento n. 30335/2020 a quello anteriormente iscritto n. 29390/ 2020 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza; 2.sempre preliminarmente deve essere dichiarata, in conformità della richiesta delle parti, cessata la materia del contendere per le posizioni processuali dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CASTELLANO, CASTELLI, CATTANEO, COLOMBO, CONDOLEO, CONSONNI, FERRARI, GOZZI, MIGLIORINI, MOLITERNI, PISATI, SAITA, SOLARO, TERRAGNI, VISENTINI, ZANETTI e degli intimati [OSCURATO:PERSONA], GHERARDELLI, LONGARDI; 3.con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] exart. 360 n. 3 c.p.c. denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE, degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c., nonché dell’art. 16 della Carta di Nizza; 4.con il secondo, denuncia v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e dell’art. 1406 c.c., in relazione agliartt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, 16 Carta di Nizza e degli artt. 2112 e 2558 c.c.; secondo l’impugnante, sarebbe errata la conclusione cui èpervenuta la Corte territoriale circa l’onere della prova, a carico di chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività, perché l’art. 2112 cit., interpretato alla luce degli art. 1 e 4 della Direttiva suddetta e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non farebbe ec cezione all’art.1406 c.c.; 5.con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. , denuncia v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, e dell’art. 2112 c.c.; 6.con il quarto motivo ex art. 360 n.3. c.p.c. deduce violazione art. 10 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e art. 14 d.l.28 gennaio 2019 n. 4 conv. con mod. in legge 28 marzo 2019 n. 26 (“Trattamento di pensione anticipata Quota 100”);7.con il quinto motivo ex art. 360 n.3. c.p.c. deduce violazione degli artt.1372, 2727 e 2729 c.c., in ordine alle statuizioni concernenti 3 lavoratori; 8.con il primo motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce ex art. 360 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; secondo la società ricorrente, tali principi escluderebbero la necessità di preesistenza del ramo di azienda trasferito; 9.con il secondo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deduce omesso esame , ai fini dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c., del fatto che [OSCURATO:PERSONA], società neocostituita, svolge la propria attività esclusivamente con i rami ceduti da IBM; 10.con il terzo motivo denuncia, ex art . 360 n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c . p . c . in relazione all'art . 2112 c.c.come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001)e dei principi della giurisprudenza della Corte di G iustizia U E; argomenta che i rami d’azienda trasferiti costituivano entità economiche organizzate costituite da un gruppo di lavoratori con un'attività comune e con know-howspecialistico; 11.i primi due motivi del ricorso IBM ed il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili; 12.osserva il Collegio, in primo luogo, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 4500/2016, n. 206/2004, n. 11247/2016); tale orientamento è stato di recente ribadito, e deve considerarsi consolidato ( (cfr. in tal senso § 10 di Cass. n. 39394/2021; § 5 di Cass. n. 35666/2021, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in sensoconforme); 13.le società ricorrent i lamenta n o quindi , in particolare, che l’interpretazione della Corte di merito circa l’immanenza dei requisiti di autonomia e preesistenzanel fenomeno circolatorio aziendale non sarebbe conforme alla disciplina sovranazionale, che richiede rebbe solo la continuità dell’attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l’applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d’azienda; lamentano, cioè, il fraintendimento dell’insegnamento della Corte di Giustizia Europea (in particolaresentenza Amatori 6.3.2014, in causa C – 458/12) ; 14.rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie, il costante indirizzo di questa Corte, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, ai fini del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente da l cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione; l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C –458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C – 664/2017) (così Cass. n. 22249/2021; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi n . 18948 /202, n. 35666 /2021, n. 39394 /2021, n. 39414/2021, n. 41569/2021, n. 2272/2022); 15.neppure è vero, peraltro, quanto asserisce la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] , e, cioè, che la Sezione Tributaria di questa Corte avrebbe espresso indirizzi in qualche modo dissonanti rispetto a quello di questa Sezione Lavoro, che sarebbe la sola “che, con obiettivi diversi da quelli della Direttiva 23/2001 e della CGE, interpreta in senso restrittivo l’art.2112 c.c.” (cfr. pag. 47 del ricorso in esame); al contrario, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. 5, 11.4.2022, n. 11678, ha seguito lo stesso orientamento, richiamando in tal senso sia precedenti di questa Sezione Lavoro che precedenti della stessa Sezione Tributaria (cfr. in proposito il § 2.1. della cit. ordinanza), salvo ovviamente declinare i medesimi principi sul terreno della specifica materia di pertinenza; 16.del resto, la Corte territoriale ha richiamato nel medesimo senso numerosi precedenti di questa Corte, compresi quelli che erano più recenti ovviamente all’atto della propria decisione; 17.in definitiva, le censur e in esame risultano volt e a porre in discussione il ridetto orientamento di legittimità, cui si èconformata la Corte territoriale; 18.la critica alla sentenza impugnata basata sulla cd. sentenza Amatori non coglie nel segno, anche alla luce della successiva della sentenza della Corte di Giustizia UE 13.6.2019, n. 664, in causa C-664/17, avendo in detta decisione la Corte di Giustizia confermato, per quanto qui interessa, che: “ 63 . Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento. 64. Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena. Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa”; ed aven do le decisioni di questa Corte sopra menzionate dato continuità al proprio consolidato indirizzo, tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo; 19.isuddetti motivi risultano dunque inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame degli stessimotivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata. 20.parimenti inammissibili, sotto molteplici profili, sono il terzo motivo del ricorso IBM ed il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], speculari e sostanzialmente sovrapponibili; 21.occorre anzitutto ribadire il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021,già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme); 22.quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura unvizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021 già cit.); il che, come già rilevato, nella specie non è avvenuto;23.l’impugnante IBM ha chiesto a questa Corte di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni ritenute pregiudiziali ex art. 276 T.F.U.E.: “1. Se la cessione di una parte di un’impresa ai sensi della direttiva 2001/23 CE presupponga che la parte di impresa ceduta sia dotata di un’autonomia funzionale tale da poter operare sul mercato come impresa autonoma senza la necessità di significative (o anche minime) integrazioni da parte dell’organizzazione del cessionario”; “2. Se, ai sensi della direttiva 2001/23, la parte dell’impresa oggetto della cessione debba essere dotata, prima della cessione, di un’autonomia funzionale tale da poter svolgere autonomamente rispetto al resto dell’organizzazione del cedente, e quindi senza alcuna integrazione con altre parti dell’impresa cedente, il servizio o la funzione a cui è stata finalizzata prima della cessione”; 24.tuttavia, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice dell’Unione rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale (così Cass. civ., sez. un., 16.4.2021, n. 10107); 25.nel caso che ci occupa, i motivi di ricorso, anteposti alla formulazione delle questioni che si assumono pregiudiziali, sono stati ritenuti inammissibili, di talché, in conformità al principio di diritto testé richiamato, anche nella specie è da escludere la rilevanza in causa delle suddette questioni e la relativa richiesta della ricorrente circa le stesse è da disattendere; 26.da quanto ora espresso circa la valutazione di merito dei presupposti fattuali sull’ app licazione d el regime previsto dall’art. 2112 c.c. discende l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], poiché sul punto controverso la Corte di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019 , n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di cd. doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 27.con il quarto motivo ex art . 360 n.3. c . p . c . la società IBM deduce violazione art.10 d. lgs. 30 dicembre 1992 , n . 503 e art . 14 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4 conv . con mod . in legge 28 m arzo 2019 n . 26 (“Trattamento di pensione anticipata Quota 100”; 28.con il quinto motivo ex art. 360 n.3. c . p . c . deduce violazione degli artt.1372,2727 e 2729 c.c., in ordine alle statuizioni concernenti 3 lavoratori; 29.entrambi i motivi sono caratterizzati da inammissibilità sopravvenuta, perché riguardanti le posizioni degli appellati CASTELLANO, CASTELLI , CATTANEO, in relazione alle quali è intervenuta cessazione della materia del contendere; 30.in conclusione, le società ricorrenti, soccombent i , dev ono essere condannateal pagamento delle spese , liquidate per ciascuna come da dispositivo, d el presente giudizio in favore dei controricorrenti costituiti per i quali non è intervenuta cessazione della materia del contendere, e sonotenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; la comunanza delle posizioni processuali giustifica la compensazione delle spese tra IBM e [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibilii ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. Condanna detta società alla rifusione delle spese in favore di CARACOZZA, CASTAGNOLA, CICERI, CONTI, COSIMO , PASTORINI, SERRI, che liquida in € 8.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese generali, accessori di legge,per ciascuna società. Dichiara cessata la materia del contendere quanto agli altri lavoratori, con spese compensate. Compensa le spese tra IBM e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto d