CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo, in data 09/02/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentata estorsione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della penale responsabilità del ricorrente che, nei motivi di appello, aveva censurato la inidoneità degli elementi probatori acquisiti per superare il ragionevole dubbio senza che, sul punto, la Corte di appello abbia reso una motivazione rispondente alle questioni dedotte con l'impugnazione; il motivo è tuttavia articolato in termini non consentiti avendo la Corte di appello (cfr., pagg. 3-4 della sentenza) puntualmente motivato in ordine agli elementi acquisiti per ricostruire la condotta del ricorrente quale riconducibile alla fattispecie delittuosa delineata nel capo di imputazione piuttosto che, come pure sostenuto nel ricorso, solo e soltanto nell'ambito dell'illecito delineato dall'art. 7 CdS (cfr., ancora, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è, a sua volta, manifestamente infondato avendo anche su tale aspetto la Corte territoriale motivato in maniera congrua ed esaustiva quanto alla idoneità delle condotte qui giudicate ad esprimere una pericolosità criminale ingravescente rispetto a quella già evidenziata nelle precedenti occasioni (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che anche il terzo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della motivazione, immune da profili di manifesta illogicità, con cui la Corte di appello ha sostenuto la propria decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2