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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25556/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10278 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16; -ricorrente - Contro Agenzia delle entratein persona del Direttore pro tempore; - resistente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2005 Valori OMI per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6041/35/2014, depositata in data 10 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazioaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,avverso la sentenza n. 117/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente l’attiv ità di “lavori generali di costruzione edifici”, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2005, in relazione a diverse cessioni di unità immobiliari, basandosi anche sul rilevato scostamento tra i prezzi dichiarati e le quotazioni OMI.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR-confermando la sentenza di prime cure che aveva rideterminato il quantum del reddito imponibile - ha osservato che era legittimo l’accertamento (analitico) induttivo operato, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, dall’Ufficio sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili della società contribuente, in quanto supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo stato lo stesso basato soltanto sulle rilevazioni OMI ma bensì anche su indagini dei prezzi del mercato immobiliare; in particolare, l’Ufficio aveva motivato l’avviso “specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio nonché l’astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata” e, a fronte dell’accertamento (analitico) induttivo del maggior reddito operato dall’Ufficio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ricadeva sulla contribuente l’onere di provare a contrario “ la regolarità delle operazioni effettuate anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse” non essendo sufficiente - come nella specie - il richiamo all’apparente regolarità delle annotazioni contabili “in quanto proprio questa condotta era di regola alla base di documenti emessi per coprire operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo”. 3.Resiste con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate.

4. La società contribuente ha depositato, in data 3.5.2024 , memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., l’omesso esame del contenuto del ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avuto riguardo alle questioni riproposte nel giudizio di appello, circala mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento e l’eccesso di potere dell’Amministrazione per avere fondato l’accertamento sulla mera discrasia tra i prezzi di vendita dichiarati e i valori OMI sebbene la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al “valore normale” del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 fosse stata soppressa con la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che aveva modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in combinato con l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per avere la CTR confermato la sentenza di prime cure sebbene l’avviso di accertamento in questione fosse viziato per difetto di motivazione –quale censura riproposta in sede di appello - dovendo l’atto impositivo contenere l’esposizione delle precipue ragioni del provvedimento e non potendo ritenersi correttamente motivato (per relationem) qualora facente - come nella specie - un mero rinvio agli elementi forniti esclusivamente dal medesimo Ufficio che aveva emesso il provvedimento (nella specie Agenzia del territorio).

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso di accertamento (nel quantum del reddito d’impresa imponibile rideterminato dal giudice di prime cure) sebbene l’Amministrazione non avesse assolto all’onere probatorio in ordine agli elementi di fatto giustificativi della pretesa tributaria, non potendo lo stesso ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo agli accertamenti unilaterali svolti dal medesimo Ufficio senza alcun supporto di altre emergenze istruttorie, riguardando i valori OMI, posti alla base della ripresa fiscale, altre zone rispetto al luogo di ubicazione degli appartamenti venduti.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008) e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso in questione (nel quantum del reddito imponibile come rideterminato dal giudice di prime cure) fondato sulla discordanza tra i corrispettivi dichiarati delle compravendite immobiliari e i valori OMI sebbene - a seguito della reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che aveva modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - l’eventuale difformità tra il corrispettivo di cessione e il valore normale rappresentava una mera presunzione semplice non potendo più legittimare accertamenti automatici del reddito di impresa.

5. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n.130/2022 rappresentando: 1) di avere presentato domanda di definizione agevolata del suddetto giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 cit. provvedendo al pagamento dell’importo dovuto, come da documenti allegati alla memoria (domanda di definizioneagevolata e ricevuta di presentazione in data 16.1.2023; ricevuta di pagamento di euro 23.434,62, del 5 aprile 2013, in pendenza di giudizio); 2) che alla domanda di definizione de qua, non aveva fatto seguito alcuna comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate. 2.L’art. 5, comma 7 della legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.12.

In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; 3.Appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo invita ndo l’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio; PQM [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10278 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16; -ricorrente - Contro Agenzia delle entratein persona del Direttore pro tempore; - resistente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2005 Valori OMI per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6041/35/2014, depositata in data 10 ottobre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazioaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,avverso la sentenza n. 117/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente l’attiv ità di “lavori generali di costruzione edifici”, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2005, in relazione a diverse cessioni di unità immobiliari, basandosi anche sul rilevato scostamento tra i prezzi dichiarati e le quotazioni OMI. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR-confermando la sentenza di prime cure che aveva rideterminato il quantum del reddito imponibile - ha osservato che era legittimo l’accertamento (analitico) induttivo operato, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, dall’Ufficio sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili della società contribuente, in quanto supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo stato lo stesso basato soltanto sulle rilevazioni OMI ma bensì anche su indagini dei prezzi del mercato immobiliare; in particolare, l’Ufficio aveva motivato l’avviso “specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio nonché l’astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata” e, a fronte dell’accertamento (analitico) induttivo del maggior reddito operato dall’Ufficio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ricadeva sulla contribuente l’onere di provare a contrario “ la regolarità delle operazioni effettuate anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse” non essendo sufficiente - come nella specie - il richiamo all’apparente regolarità delle annotazioni contabili “in quanto proprio questa condotta era di regola alla base di documenti emessi per coprire operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo”. 3.Resiste con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate. 4. La società contribuente ha depositato, in data 3.5.2024 , memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., l’omesso esame del contenuto del ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avuto riguardo alle questioni riproposte nel giudizio di appello, circala mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento e l’eccesso di potere dell’Amministrazione per avere fondato l’accertamento sulla mera discrasia tra i prezzi di vendita dichiarati e i valori OMI sebbene la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al “valore normale” del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 fosse stata soppressa con la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che aveva modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in combinato con l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per avere la CTR confermato la sentenza di prime cure sebbene l’avviso di accertamento in questione fosse viziato per difetto di motivazione –quale censura riproposta in sede di appello - dovendo l’atto impositivo contenere l’esposizione delle precipue ragioni del provvedimento e non potendo ritenersi correttamente motivato (per relationem) qualora facente - come nella specie - un mero rinvio agli elementi forniti esclusivamente dal medesimo Ufficio che aveva emesso il provvedimento (nella specie Agenzia del territorio). 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso di accertamento (nel quantum del reddito d’impresa imponibile rideterminato dal giudice di prime cure) sebbene l’Amministrazione non avesse assolto all’onere probatorio in ordine agli elementi di fatto giustificativi della pretesa tributaria, non potendo lo stesso ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo agli accertamenti unilaterali svolti dal medesimo Ufficio senza alcun supporto di altre emergenze istruttorie, riguardando i valori OMI, posti alla base della ripresa fiscale, altre zone rispetto al luogo di ubicazione degli appartamenti venduti. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008) e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso in questione (nel quantum del reddito imponibile come rideterminato dal giudice di prime cure) fondato sulla discordanza tra i corrispettivi dichiarati delle compravendite immobiliari e i valori OMI sebbene - a seguito della reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che aveva modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - l’eventuale difformità tra il corrispettivo di cessione e il valore normale rappresentava una mera presunzione semplice non potendo più legittimare accertamenti automatici del reddito di impresa. 5. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n.130/2022 rappresentando: 1) di avere presentato domanda di definizione agevolata del suddetto giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 cit. provvedendo al pagamento dell’importo dovuto, come da documenti allegati alla memoria (domanda di definizioneagevolata e ricevuta di presentazione in data 16.1.2023; ricevuta di pagamento di euro 23.434,62, del 5 aprile 2013, in pendenza di giudizio); 2) che alla domanda di definizione de qua, non aveva fatto seguito alcuna comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate. 2.L’art. 5, comma 7 della legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; 3.Appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo invita ndo l’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio; PQM [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
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