CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi otto di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale riguardante il versamento, a titolo di cauzione, della somma di euro 2.600,00 alla Cassa delle ammende entro trenta giorni dall'esecuzione della misura stessa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello ha valorizzato, in chiave negativa, la totale mancanza di specifiche allegazioni da parte dell'imputato, il fatto che egli non aveva nemmeno chiesto al Tribunale l'acquisizione dell'ISEE e che, trattandosi di un truffatore seriale, non lo si poteva ragionevolmente ritenere nullatenente); [OSCURATO:PERSONA], infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266 - 01); Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà sollecita a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per escludere la dedotta condizione di indigenza; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M