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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44996/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa, è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e, in quanto incidenti non già su profili di diritto ma sulla ricostruzione del fatto, sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti che hanno consentito di ritenere il dolo "iniziale" quale elemento in grado di imprimere alla condotta del ricorrente rilevanza penale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale ha motivato sulla sollecitazione difensiva con argomentazioni che risultano esenti da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa, è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e, in quanto incidenti non già su profili di diritto ma sulla ricostruzione del fatto, sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti che hanno consentito di ritenere il dolo "iniziale" quale elemento in grado di imprimere alla condotta del ricorrente rilevanza penale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale ha motivato sulla sollecitazione difensiva con argomentazioni che risultano esenti da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris