CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38322/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di COMO(dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avve so la sentenza del Tribunale di Como del 25 marzo 2024 con la quale gli è stata ap plicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al de litto li cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comme ;so iii [OSCURATO:PERSONA] dal mese di marzo al mese di ottobre 2018. Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce la violazione di leg )e per erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere riq ialificato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammis ibile, Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 21 giuc no 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassa ione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per otivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di c rrela 7..ione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all 'illeg :dita della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità el ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge diffe enti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5 n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, de L 20A, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279 '61-C1). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibi lità d ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limit .Ata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenut ) del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; S z. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, tenuto conto della rei:erazione dell'attività di spaccio e del fatto che è stata concordata la pena di mesi 2 di reclusione e euro 4000 di multa in aumento rispetto alla pena inflitta con alt a se itenza di condanna relativa a fattispecie analoga divenuta irrevocabile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricori ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C: ssa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro q attrc mila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p garrinto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della CH Issa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 o