Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2026
ECLI:EU:C:2026:199
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 marzo 2026 (
1
)
Causa C
‑
60/25 [Livronsa]
(
i
)
SR
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
con l’intervento di:
Assoutenti
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Cagliari (Italia)]
« Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 16, paragrafo 1 – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Efficacia vincolante della decisione della Commissione europea per un giudice nazionale – Controversia tra un mutuatario e la banca mutuante con riferimento alla validità di un tasso di interesse indicizzato all’Euribor »
I.
Introduzione
1.
Le presenti conclusioni si riferiscono a una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (
2
). Il rinvio è stato proposto dalla Sezione civile della Corte d’appello di Cagliari (Italia) nell’ambito di una controversia tra un mutuatario, SR, e la banca che gli ha concesso un mutuo ipotecario, FT. La controversia verte sulla validità di una clausola che determina l’interesse dovuto mediante rinvio al parametro dell’[OSCURATO:PERSONA] (Euribor).
2.
La domanda si fonda sulle decisioni della Commissione europea del 4 dicembre 2013 (
3
) e del 7 dicembre 2016 (
4
), in cui detta istituzione ha accertato che talune banche coinvolte nel panel responsabile della determinazione dell’Euribor avevano partecipato a un’intesa tra il settembre 2005 e il maggio 2008 (
5
). Più nello specifico, la Commissione ha concluso che dette banche avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a un’infrazione unica e continuata consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (
6
). Il Tribunale (
7
), in primo grado, e la Corte, in appello (
8
), hanno confermato la fondatezza delle conclusioni della Commissione, avallando, in particolare, la qualificazione della violazione come restrizione della concorrenza per oggetto (
9
).
3.
Con il suo rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera conoscere l’impatto delle decisioni sugli [OSCURATO:PERSONA] – e della sentenza pronunciata dalla Corte con riferimento ad esse – sulla validità di una clausola che rimanda all’Euribor in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un singolo e una banca che non ha partecipato all’infrazione accertata dalla Commissione. Detto giudice vuole essenzialmente stabilire, in primo luogo, se l’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che gli accordi o decisioni, vietati in virtù dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], sono nulli di pieno diritto, comporti la nullità di tale clausola, anche se il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi è stato concluso al di fuori del mercato degli [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se, e in che misura, la manipolazione dell’Euribor accertata dalla Commissione abbia valore probatorio nel contesto del procedimento nazionale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.
II.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
4.
Il 15 dicembre 2005 SR e FT stipulavano un contratto di mutuo ipotecario. Il tasso di interesse su detto mutuo veniva fissato per un periodo iniziale di sei mesi. Il tasso veniva poi ricalcolato sulla base di una componente variabile collegata all’Euribor. Il contratto veniva poi rinegoziato il 20 febbraio 2015.
5.
SR agiva dinanzi al Tribunale di Oristano (Italia), chiedendo, anzitutto, il ricalcolo dell’importo dovuto a titolo di interessi sul mutuo ipotecario e, inoltre, l’accertamento di un controcredito a suo favore. SR sosteneva che talune clausole del contratto, compresa la clausola che determinava il tasso di interesse mediante rinvio all’Euribor, erano nulle per indeterminatezza e inaffidabilità. Con la sua sentenza, detto giudice dichiarava che il tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo era determinato nel rispetto della normativa applicabile. Esso osservava altresì che il tasso variabile rispondeva a criteri predeterminati e oggettivi, sottratti alla discrezionalità dell’istituto mutuante, così da escludere qualsiasi profilo di nullità del contratto.
6.
SR impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, giudice del rinvio nella presente causa. Nella sua impugnazione, SR chiedeva che la clausola del contratto di mutuo contenente il rimando all’Euribor fosse dichiarata nulla e il piano di ammortamento fosse ricalcolato. In particolare, SR lamenta di non essere stato in grado di valutare correttamente l’applicazione dell’Euribor al suo mutuo a causa della sua manipolazione artificiosa, come riconosciuta nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] della Commissione. Nel corso del procedimento, il ricorrente ha chiesto che venisse sottoposta alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.
7.
Il giudice del rinvio ritiene necessario, ai fini della definizione del procedimento principale nonché per molte altre controversie pendenti, chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], e il valore probatorio delle decisioni [OSCURATO:PERSONA] per i giudici nazionali ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003. In particolare, detto giudice nutre dubbi sull’interpretazione di tali disposizioni ai fini della valutazione della validità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario che, nel corso del periodo dell’infrazione accertata dalla Commissione, stabiliva il tasso di interesse mediante rinvio all’Euribor.
8.
A tal proposito, il giudice del rinvio osserva, anzitutto, che la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Italia) sembra essere caratterizzata da approcci tra loro divergenti, descritti, nell’ordinanza di rinvio, nei seguenti termini.
9.
Da un lato, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la manipolazione dell’Euribor accertata nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata come una prova privilegiata a sostegno di un’azione volta alla declaratoria della nullità di una clausola contrattuale che rimanda all’Euribor, a prescindere dal fatto che la banca parte del contratto di mutuo di cui trattasi abbia o meno partecipato alla violazione riconosciuta dalla Commissione. Inoltre, secondo detto orientamento giurisprudenziale, quando un indice esterno specificato nel contratto di mutuo non costituisce più una rappresentazione affidabile della volontà espressa dalle parti a causa della sua manipolazione illecita, l’oggetto della clausola contrattuale non può essere determinato. In base al diritto civile nazionale, tale situazione implica che la clausola deve essere considerata viziata da nullità parziale per il periodo oggetto della violazione. Inoltre, soltanto un’azione di nullità, come contrapposta a un’azione per risarcimento danno, realizza appieno la tutela accordata al consumatore finale, ponendolo al riparo dagli effetti dell’intesa vietata.
10.
D’altro lato, in base a un secondo e più recente orientamento giurisprudenziale, le decisioni [OSCURATO:PERSONA], benché vincolanti per i giudici nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, non costituiscono prova privilegiata ai fini della declaratoria della nullità di una clausola che determina il tasso di interesse in un contratto di mutuo mediante rinvio all’Euribor. Questo orientamento giurisprudenziale riconosce che l’infrazione individuata dalla Commissione in tali decisioni consisteva in una condotta volta a ridurre i flussi di cassa che i partecipanti all’intesa avrebbero dovuto altrimenti pagare a titolo degli [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tale restrizione della concorrenza riguarda unicamente il mercato degli [OSCURATO:PERSONA] e non può avere alcun impatto sul mercato dei mutui a tasso variabile collegati all’Euribor.
11.
In ogni caso, il giudice del rinvio è incline a ritenere che, una volta che la manipolazione di un tasso di riferimento sia stata accertata, tale manipolazione debba essere considerata come accertata in tutti i mercati in cui detto tasso trova applicazione. Sarebbe contraddittorio ritenere che la manipolazione dell’Euribor riscontrata dalla Commissione nelle sue decisioni riguardasse esclusivamente il mercato degli [OSCURATO:PERSONA] e nessun altro mercato, nemmeno quello dei mutui a tasso variabile. Il giudice del rinvio indica, inoltre, che un’interpretazione secondo cui l’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] non produce effetti sui rapporti contrattuali che rinviano all’Euribor nel corso del periodo dell’infrazione svilirebbe la portata deterrente di tale disposizione.
12.
In tali circostanze, la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[se], alla luce (…) dell’articolo 16 [paragrafo] 1 del [regolamento n. 1/2003], la prova delle manipolazioni [del tasso] Euribor, come accertate nelle decisioni [[OSCURATO:PERSONA]] e nella sentenza [[OSCURATO:PERSONA] Holdings e a.], debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto [di dette] pronunce della Commissione e [di detta sentenza] della CGUE costituisca intesa vietata dall’articolo 101 [[OSCURATO:PERSONA]] soltanto nel mercato dei derivati [sui tassi di interesse in euro] o in qualunque mercato sia stato impiegato il [tasso] Euribor manipolato».
13.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 28 gennaio 2025. L’appellante, l’appellata, l’interveniente nel procedimento principale e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Nella presente causa non si è tenuta alcuna udienza.
III.
Analisi
14.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debba essere interpretato nel senso che la constatazione compiuta dalla Commissione, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], quanto all’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, deve essere considerata come dimostrata in via definitiva per i giudici nazionali nei procedimenti dinanzi a loro pendenti. Detto giudice chiede altresì se tale constatazione comporti che un contratto che rinvia a tale parametro, stipulato al di fuori del mercato cui si riferisce la decisione della Commissione, costituisca un accordo vietato ai sensi dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA].
15.
Affronterò anzitutto la parte della questione relativa all’interpretazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] (prima parte) prima di occuparmi della parte della questione attinente all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (seconda parte).
16.
Per quanto concerne la prima parte della questione sollevata, dall’ordinanza di rinvio si evince che i dubbi del giudice del rinvio quanto all’ambito di applicazione di detta disposizione vertono sulle conseguenze giuridiche degli accertamenti compiuti nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] come confermate dalla sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a. Più nello specifico, il giudice del rinvio si chiede se la constatazione che un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse è stato manipolato in uno specifico mercato, comportando una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], possa comportare la nullità di una clausola contenuta in un contratto concluso in un mercato diverso e che rinvia a detto parametro durante il periodo dell’infrazione, conformemente all’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
17.
Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], gli accordi o decisioni, vietati in virtù dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] sono nulli di pieno diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte, un accordo che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] è nullo qualora il suo oggetto o i suoi effetti siano incompatibili col divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (
10
). Inoltre, dato che la nullità di cui all’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] è assoluta, un accordo nullo in forza di questa disposizione è privo di effetti, passati e futuri, nei rapporti fra i contraenti (
11
). Tale accordo non può nemmeno essere opposto a terzi (
12
).
18.
La Corte ha pertanto delineato l’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] (
13
) limitando la sua applicazione ad accordi che ricadono nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (
14
). È vero che, secondo la giurisprudenza, la nullità di pieno diritto di un accordo vietato può essere fatta valere da chiunque e s’impone al giudice (
15
). Tuttavia, solo la decisione o l’accordo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] diviene inapplicabile, in linea di principio nella sua interezza, salvo che gli elementi restrittivi possano essere scissi dalla restante parte dell’accordo (
16
). Come sostenuto dalla Corte, gli effetti della nullità prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] su elementi dell’accordo che non sono incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, e su eventuali ordini e consegne effettuati in forza dell’accordo e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano, non dipendono dal diritto dell’Unione (
17
).
19.
A mio avviso, la
ratio
alla base delle sentenze della Corte può essere spiegata agevolmente richiamando, anzitutto, la necessità di prevenire un effetto a cascata del tipo previsto dal giudice del rinvio nell’ordinanza di rinvio, vale a dire sui rapporti contrattuali conclusi da soggetti terzi non coinvolti nello specifico accordo che la Commissione ha ritenuto essere vietato. Si tratta, in particolare, della situazione di una clausola come quella in discussione nel procedimento principale che riguarda un prodotto e un mercato distinti da quelli coperti dalle decisioni della Commissione riguardanti la manipolazione dell’Euribor in collegamento con gli [OSCURATO:PERSONA]. L’imprevedibilità delle conseguenze sul piano giuridico ed economico che potrebbero derivare dalla sistematica dichiarazione di nullità di accordi o clausole che non sono, in quanto tali, vietati a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] mi sembra giustificare l’approccio interpretativo adottato dalla Corte con riferimento all’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
20.
L’interpretazione fornita dalla Corte dell’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, coerente, come sostenuto dall’appellata nel procedimento principale, con il principio secondo cui la responsabilità per le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale. Secondo la giurisprudenza, spetta solo all’impresa che viola tali regole rispondere della violazione (
18
). Benché detta giurisprudenza si sia formata nell’ambito di rinvii pregiudiziali riguardanti azioni per risarcimento danni, ne consegue logicamente che la nullità prevista all’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad accordi e decisioni che violano l’articolo 101, paragrafo 1, non può estendersi a rapporti contrattuali conclusi da soggetti che non sono coinvolti nella violazione.
21.
È sì vero che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
19
), cui fa riferimento la Commissione nelle sue osservazioni scritte, la Corte ha stabilito che gli accordi verticali conclusi al fine di attuare un accordo orizzontale (ripartizione del mercato) che viola l’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] potrebbero essere dichiarati illegittimi in base a quest’ultima disposizione (
20
). Più nello specifico, la questione sollevata in detta causa era se gli accordi verticali con cui due società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuivano bilateralmente – con concessionari automobilistici o con un’associazione professionale che li rappresentava – la tariffa oraria dovuta per la riparazione di veicoli assicurati costituissero una restrizione per oggetto dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un accordo orizzontale tra dette due imprese, destinato a ripartire il mercato, poteva comportare anche l’illegittimità degli accordi verticali conclusi per darvi attuazione.
22.
Tuttavia, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non può essere trasposta alla presente causa. Da detta sentenza si evince che la Corte non ha esteso la nullità di cui all’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] ad accordi che non ricadono nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, essa ha stabilito che gli accordi verticali necessari per l’attuazione dell’accordo orizzontale, senza i quali quest’ultimo non avrebbe potuto essere realizzato, potevano anch’essi essere considerati contrari all’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nulli a tutti gli effetti, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio nell’ambito di detta causa.
23.
A tal proposito, basti osservare che il contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale non è parte di alcuna violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] accertata dalla Commissione. Inoltre, diversamente dalla situazione oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], detto contratto non era stato concluso per attuare o dare efficacia all’accordo restrittivo accertato dalla Commissione nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA]. Esso si è limitato a rinviare al parametro Euribor per determinare il tasso di interesse variabile applicabile a un mutuo ipotecario concesso a un singolo da una banca che,
a fortiori
, non aveva alcun rapporto con la condotta illegittima accertata dalla Commissione. In tale contesto, a mio avviso è chiaro che il contratto in parola non può essere considerato come soggetto all’effetto stabilito dall’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la giurisprudenza menzionata al paragrafo 8 delle presenti conclusioni, si applica soltanto agli accordi che violano l’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
24.
Ne consegue che l’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato nel senso che la constatazione della Commissione secondo cui, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], l’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse comporta necessariamente la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia al parametro in parola, quando detta clausola non è parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non è stato accertato che detta clausola violi, in quanto tale, l’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
25.
In questa fase è importante osservare che la circostanza che l’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] non costituisca una base giuridica per dichiarare la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non significa che le parti di detto contratto non dispongano di altri rimedi giuridici per far valere la nullità di tale clausola (
21
). A tal proposito, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, gli effetti che un accordo vietato ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] può spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal giudice nazionale a norma del diritto del suo paese (
22
).
26.
Nella presente fattispecie, le informazioni fornite dal giudice del rinvio a questo proposito sono piuttosto limitate. Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio si può desumere che il procedimento principale riguarda una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’asserita inaffidabilità di una clausola che determina il tasso di interesse di un contratto di mutuo mediante rinvio al parametro Euribor. Tenuto conto della giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 25, nulla osta a che il giudice del rinvio esamini la validità e gli effetti di detta clausola alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, ad esempio quelle in materia di legittimità dell’oggetto dei contratti, menzionate nell’ordinanza di rinvio (
23
).
27.
È proprio in tale situazione che l’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 – su cui verte la seconda parte della questione pregiudiziale – assume particolare rilevanza in una fattispecie come quella in discussione nel procedimento principale, segnatamente in collegamento con le decisioni [OSCURATO:PERSONA]. Con tale parte, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se la manipolazione accertata dalla Commissione in dette decisioni abbia valore di prova nel contesto di un procedimento riguardante la validità, ai sensi del diritto nazionale, di una clausola che rinvia all’Euribor durante il periodo dell’infrazione.
28.
L’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, recante il titolo «Applicazione uniforme del diritto [UE] in materia di concorrenza», stabilisce che, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 [OSCURATO:PERSONA] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione (
24
). Detta disposizione codifica una giurisprudenza preesistente (
25
) in cui la Corte ha sostanzialmente stabilito che, in un sistema che rimette l’applicazione del diritto della concorrenza a più attori, compresi i giudici nazionali, i principi della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle regole dell’Unione in materia di concorrenza impongono di evitare i conflitti fra decisioni (
26
).
29.
Inoltre, nella sua giurisprudenza, la Corte ha definito i limiti della regola risultante dall’articolo 16 del regolamento n. 1/2003. Ad esempio, nel corso di un’azione per danni di diritto civile, in cui occorre accertare la condotta lesiva, il danno e un nesso causale diretto tra condotta e danno, il giudice nazionale è vincolato all’accertamento compiuto dalla Commissione quanto al carattere vietato dell’accordo e alla qualificazione giuridica di esso (
27
). In una giurisprudenza che, a mio avviso, potrebbe essere agevolmente avallata dalla Corte (
28
), il Tribunale ha altresì stabilito che i giudici nazionali sono parimenti vincolati dagli accertamenti della Commissione riguardanti la portata temporale e geografica della condotta esaminata e la responsabilità o meno delle persone indagate in relazione alla condotta di cui trattasi(
29
).
30.
Nella presente fattispecie, per quanto riguarda le decisioni [OSCURATO:PERSONA], è importante osservare che la Commissione ha stabilito che talune banche del panel Euribor avevano partecipato a un’intesa sul mercato [OSCURATO:PERSONA] protrattasi essenzialmente dal settembre 2005 al maggio 2008 (
30
). In particolare, la Commissione ha ritenuto che, durante detto periodo, i partecipanti all’intesa avessero attuato una serie di pratiche volte a distorcere il normale andamento delle componenti dei prezzi degli [OSCURATO:PERSONA], precisamente l’Euribor. Tali pratiche comprendevano lo scambio di informazioni sulle loro preferenze per tassi a valore costante, basso o alto (settaggio) per determinate scadenze Euribor, a seconda delle rispettive posizioni commerciali o esposizioni. I partecipanti scambiavano anche informazioni riservate riguardo alle loro posizioni commerciali o alle intenzioni per futuri invii di dati Euribor per specifiche scadenze. Occasionalmente, taluni operatori valutavano altresì la possibilità di allineare almeno una delle future comunicazioni Euribor delle rispettive banche in base alle informazioni ricevute da altri partecipanti (
31
).
31.
Può essere utile ricordare che l’Euribor è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati valutari internazionali (
32
). Esso mira a riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro. Il calcolo avviene su base giornaliera, con dati provenienti da più istituzioni finanziarie all’interno di un apposito panel impiegato per orientare il processo. Esso si basa sulle quotazioni fornite dalle banche del panel che stimano i tassi a cui un’ipotetica banca primaria presterebbe denaro a un’altra banca primaria. I tassi Euribor vengono riflessi nei prezzi degli [OSCURATO:PERSONA], che sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale. Questi prodotti sono utilizzati da grandi società, istituzioni finanziarie, fondi speculativi e altre società internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di cambio (copertura sia per i mutuatari che per gli investitori) o per finalità speculative (
33
).
32.
Come correttamente affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, particolare attenzione deve essere prestata al fatto che le decisioni [OSCURATO:PERSONA] non contengono specifici accertamenti quanto agli effetti dell’accordo restrittivo sul livello dell’Euribor. In particolare, da dette decisioni si evince che il livello dell’Euribor potrebbe essere manipolato al rialzo, al ribasso o essere mantenuto invariato dalle banche coinvolte nel panel, a seconda delle posizioni delle parti dell’intesa sul mercato dei derivati (
34
). Le decisioni [OSCURATO:PERSONA] non stabiliscono, quindi, se l’intesa tendesse a spingere l’Euribor verso l’alto o verso il basso. Benché sia ragionevole presumere, sulla base della condotta tenuta dalle banche coinvolte nell’accordo vietato, che l’Euribor non abbia seguito il suo normale corso durante il periodo dell’intesa (
35
) la Commissione non ha formulato alcuna conclusione definitiva quanto alla direzione generale in cui il riferimento è stato manipolato. Con le loro rispettive sentenze (
36
) sia il Tribunale che la Corte hanno confermato gli accertamenti della Commissione e concluso che l’infrazione di cui trattasi rappresentava una restrizione «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al solo mercato degli [OSCURATO:PERSONA] (
37
).
33.
Dalle considerazioni che precedono risulta che, per quanto riguarda le decisioni [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 richiederebbe ai giudici nazionali di considerare come definitivamente dimostrata l’esistenza di una manipolazione dell’Euribor nel corso del periodo definito dalla Commissione. Per contro, dal momento che l’infrazione di cui trattasi è stata qualificata come restrizione per oggetto, non si possono desumere specifici effetti sul livello dell’Euribor dai soli atti riconosciuti dalla Commissione come lesivi dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
34.
Quanto alla fattispecie in esame, continua a porsi la questione se l’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 costituisca una base giuridica adeguata per concludere che, in una causa in cui una giurisdizione nazionale deve pronunciarsi sulla validità di una clausola in conformità alla propria normativa nazionale – in particolare riguardo alla legittimità dell’oggetto di tale clausola -, la constatazione effettuata dalla Commissione in una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] è vincolante per la giurisdizione nazionale di cui si tratta.
35.
A tale riguardo risulta sufficiente segnalare che l’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 è una disposizione che impone alle giurisdizioni nazionali di astenersi dal prendere decisioni in contrasto con quelle adottate dalla Commissione solo «[q]uando (…) si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFEU]». Dal momento che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, la giurisdizione nazionale, in ogni caso, non applicherebbe le regole di concorrenza dell’Unione, non si può ritenere che l’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 costituisca sotto il profilo formale una base giuridica che impone ad una giurisdizione nazionale di considerare come dimostrate le constatazioni effettuate dalla Commissione nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA].
36.
In siffatto contesto, si potrebbe addurre l’argomento che, laddove una giurisdizione nazionale stia esaminando una fattispecie esclusivamente alla luce della sua normativa nazionale, la natura vincolante delle constatazioni della Commissione in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] deve parimenti essere determinata in conformità di detta normativa. Tuttavia, un approccio del genere non può essere accolto per due motivi. In primo luogo, non tiene conto del fatto che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito delle loro competenze non necessitano di riconoscimento nell’ordinamento nazionale. Al contrario, essi formano parte integrante dei sistemi giuridici degli Stati membri e pertanto non possono essere ignorati nel contesto di procedimenti nazionali. In secondo luogo, tale approccio potrebbe in ultima istanza portare al risultato che una giurisdizione nazionale opti per non prendere in considerazione un atto dell’Unione che è legittimo e valido in conformità a consolidata giurisprudenza, essendo state le constatazioni contenute in detto atto inoltre confermate dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a.
37.
Ne consegue che, sebbene l’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 non possa essere ritenuto applicabile nel procedimento principale, come esposto in precedenza, uno dei principi di cui la disposizione in parola è espressione, vale a dire che una constatazione compiuta a norma dell’ordinamento giuridico dell’Unione non può essere disattesa, conduce, in sostanza, ad un risultato con conseguenze giuridiche simili. Una giurisdizione nazionale deve prendere in considerazione le constatazioni di fatto e di diritto effettuate in procedimenti dell’Unione quando sono rilevanti per le controversie nazionali, anche laddove queste ultime debbano essere decise al di fuori dello specifico quadro normativo del diritto dell’Unione.
38.
Nella fattispecie in esame, nel contesto di un’azione promossa da una parte che chiede che una clausola sia dichiarata invalida ai sensi del diritto nazionale, l’accertamento compiuto dalla Commissione nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] quanto alla manipolazione dell’Euribor deve essere considerato come definitivamente dimostrato e occorre tenerne debito conto, ovviamente, come spiegato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, negli specifici termini indicati in dette decisioni.
39.
Alla luce delle suesposte considerazioni, concludo che l’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che la constatazione della Commissione, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], dell’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, laddove detta clausola non è parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non è stato accertato che detta clausola viola, in quanto tale, l’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, e sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sia applicabile sotto un profilo formale, la constatazione della manipolazione accertata nella decisione della Commissione non può essere trascurata da una giurisdizione nazionale nell’ambito del procedimento concernente la validità di una clausola ai sensi del diritto nazionale, fatti salvi i concreti termini esposti in detta decisione.
IV.
Conclusione
40.
Sulla base delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari (Italia) come segue:
L’articolo 101, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 [OSCURATO:PERSONA]] (GU 2003, L 1, pag. 1)
devono essere interpretati nel senso che la constatazione della Commissione europea, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], dell’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, laddove detta clausola non è parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non è stato accertato che detta clausola viola, in quanto tale, l’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, e sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sia applicabile sotto un profilo formale, la constatazione della manipolazione accertata nella decisione della Commissione non può essere trascurata da una giurisdizione nazionale nell’ambito del procedimento concernente la validità di una clausola ai sensi del diritto nazionale, fatti salvi i concreti termini esposti in detta decisione.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 [OSCURATO:PERSONA]] (GU 2003, L 1, pag. 1).
3
Decisione della Commissione C(2013) 8512 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [[OSCURATO:PERSONA]] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro) ([OSCURATO:PERSONA]) (Transazione)] (in prosieguo: la «decisione del 2013»). La decisione di cui trattasi era indirizzata a banche dei gruppi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of Scotland.
4
Decisione della Commissione C(2016) 8530 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [[OSCURATO:PERSONA]] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro) ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione del 2016»). La decisione di cui trattasi era indirizzata a banche dei gruppi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e JPMorgan Chase.
5
L’adozione di due decisioni separate è da attribuire al fatto che talune delle banche interessate, elencate al punto 2 della decisione del 2013, hanno accettato di partecipare a una procedura di transazione a norma dell’articolo 10
bis
del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 [OSCURATO:PERSONA]] (GU 2004, L 123, pag. 18). Per contro, altre banche, menzionate nei punti da 52 a 64 della decisione del 2016, hanno deciso di non aderire a detta procedura e nei loro confronti è stata pertanto adottata una decisione ai sensi della procedura standard di cui all’articolo 7 del regolamento n. 1/2003.
6
V., in particolare, punto 67 della decisione del 2013 e articolo 1 della medesima. V. altresì punto 357 della decisione del 2016, e articolo 1 della medesima.
7
Sentenza del 24 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675).
8
Sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a.», EU:C:2023:11).
9
Le sentenze del Tribunale e della Corte vertevano esclusivamente sulla decisione del 2016 e non riguardavano la decisione del 2013, che era divenuta definitiva. In esito ad entrambe le sentenze, la decisione del 2016 era stata in parte annullata, in particolare con riferimento alla determinazione dell’ammenda inflitta dalla Commissione alle ricorrenti in detto caso. Il Tribunale è pervenuto a una conclusione analoga nelle sue sentenze del 20 dicembre 2023, JPMorgan Chase e a./Commissione (T‑106/17, EU:T:2023:832) e del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] agricole e [OSCURATO:PERSONA] agricole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑113/17, EU:T:2023:847). Le impugnazioni avverso dette sentenze sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte, rispettivamente, nelle cause C‑160/24 P e C‑191/24 P. Inoltre, a seguito del parziale annullamento della decisione del 2016 con riferimento all’ammenda comminata, la Commissione ha adottato la decisione C(2021) 4600 final del 28 giugno 2021. Detta decisione ha condotto alla sentenza del 27 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a./Commissione (T‑561/21, EU:T:2024:869), ed è ora divenuta definitiva.
10
Sentenza del 25 novembre 1971, [OSCURATO:PERSONA] (22/71, EU:C:1971:113, punto 26).
11
Sentenza del 6 febbraio 1973, Brasserie de Haecht (48/72, EU:C:1973:11, punto 26).
12
Sentenza del 25 novembre 1971, [OSCURATO:PERSONA] (22/71, EU:C:1971:113, punto 29).
13
V., in particolare, Jones, A., Sufrin, B. e Dunne, N.,
EU [OSCURATO:PERSONA]: Text, Cases and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2023, pag. 228; [OSCURATO:PERSONA], I. e Bellis, J.-F.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. 77 e 78; Argenton, C., Geradin, D. e Stephan, A.,
EU [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. 69 e 70, e Meeßen, G., «Article 101 TFEU», in Kellerbauer, M., Klamert, M., e Tomkin, J. (a cura di),
The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. 1034 e 1035.
14
Tutte queste sentenze continuano ad essere pertinenti anche oggi, come evidenziato, ad esempio, dalle sentenze del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑25/21, EU:C:2023:298, punti da 70 a 73) e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, punti 57 e 58), che le richiamano espressamente.
15
V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 22).
16
V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 1991, Delimitis (C‑234/89, EU:C:1991:91, punto 40).
17
Sentenza del 14 dicembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] de vente de ciments et bétons de l’est (319/82, EU:C:1983:374, punti 11 e 12).
18
Sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 31).
19
Sentenza del 14 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2013:160).
20
Ibid., punto 50.
21
In aggiunta, una parte che ritenga di essere lesa dalla manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse può effettivamente agire per il risarcimento del danno ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). Dal canto suo, il giudice nazionale investito di detta azione deve tutelare i diritti che derivano direttamente dall’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], anche quanto il ricorrente è un soggetto terzo rispetto all’accordo dichiarato illegittimo dalla Commissione. V., in particolare, sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 37) e del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑25/21, EU:C:2023:298, punti da 50 a 52 e giurisprudenza citata).
22
V., a tal riguardo, sentenze del 14 dicembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] de vente de ciments et bétons de l’est (319/82, EU:C:1983:374, punto 12) e del 30 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑376/05 e C‑377/05, EU:C:2006:753, punto 48 e giurisprudenza citata).
23
L’ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte delle parti menzionano al riguardo gli articoli 1346 e 1418 del codice civile italiano.
24
V. anche sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 74).
25
V. considerando 22 del regolamento n. 1/2003 e sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB (C‑344/98, in prosieguo: la «sentenza Masterfood», EU:C:2000:689, punto 60).
26
A. Pachev, «Jurisdiction of the Courts of the [OSCURATO:PERSONA] to apply [OSCURATO:PERSONA] antitrust law in private disputes» in
La justice en transition: vers une union européenne solidaire et durable
, Mélanges en l’honneur d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2025, pag. 573.
27
Ciò detto, il giudice nazionale deve ancora valutare l’esistenza del danno e del nesso causale diretto tra il danno e l’accordo o la pratica di cui trattasi. Anche quando i precisi effetti dell’infrazione sono stati determinati dalla Commissione nella sua decisione, spetta sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascun soggetto che ha intentato un’azione di risarcimento. V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punti 65 e 66).
28
Sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑48/11, EU:T:2015:988, punto 40). V. altresí Joncheray, N., «Article 16: Uniform application of Community competition Llaw – [OSCURATO:PERSONA]», in Prete, L., Dekeyser, K., e altri (a cura di), Regulation 1/2003 and EU [OSCURATO:PERSONA] –: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2002, pag. 399.
29
V. anche Carovano, G., ‘Boosting the coherent application of EU competition law in private litigations while augmenting national courts’ independence’, [OSCURATO:PERSONA], Vol. 31, N. 3, 2025, pagg. 272 e 273.
30
V. nota 6 delle presenti conclusioni.
31
V., in particolare, punto 32 della decisione del 2013 e punti da 113 a 115, 358 e 359 della decisione del 2016. V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a., punti 18 e 19.
32
V. considerando 1 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU 2016, L 171, pag. 1) e considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 217, pag. 1).
33
V. punti da 5 a 9 della decisione del 2013 e punti da 20 a 26 della decisione del 2016. V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2022:384, paragrafo 1).
34
V., in particolare, punti 388 e 392, lettere a) ed e), della decisione del 2016.
35
V., in particolare, punti 397 e da 404 a 408 della decisione del 2016.
36
V. note 7 e 8 delle presenti conclusioni.
37
V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Holdings e a., punti 125, 191, 206 e 208.