CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sco Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 10 settembre 1960, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza n. 32/2025 RMCR del Tribunale di Matera del 12 novembre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla ricorrenza delle esigenze cautelari. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Matera, con ordinanza deliberata in data 12 novembre 2025, i cui motivttsono stgie depositati in data 9 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta di riesame2gpera stata presentata, con distinti ricorsi, da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva una volta agito in proprio ed altra volta in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento, datato 15 ottobre 2025, con il quale, a sua volta, era stato disposto dal Gip del Tribunale di Matera il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 dei saldi attivi, sino alla concorrenza della somma di €119.570,00 per ciò che concerne il [OSCURATO:PERSONA], dei conti correnti bancari a lui intestati exia per ciò che concerne la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 19 e 53 del dlgs n. 231 del 2001, di beni mobili od immobili ad essa pertinenti, sino alla concorrenza della somma di 239.140,00. I citati provvedimenti erano stati emessi nell'ambito di una inchiesta che vedeva il [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, indagato, unitamente ad altri soggetti indagati per diverse ma analoghe condotte, in relazione alla utilizzazione, attraverso la citata compagine sociale, di fatture relative ad operazioni inesistenti, fittiziamente emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di abbattere l'imponibile fiscale. Avendo il [OSCURATO:PERSONA], nella duplice veste ricoperta, proposto istanza di riesame avverso il ricordato provvedimento cautelare, il Tribunale di Matera, con la ricordata ordinanza, ha rigettato i ricorsi evidenziando che sussistevano /v gli elementi rappresentativi del fumus delicti, costituiti principalmente dalla materiale impossibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione, data l'esiguità del personale a sua disposizione, a tutte le prestazioni invece fatturate. Quanto al pericolo legittimante la adozione della misura cautelare, ha osservato il Tribunale di Matera che esso è rappresentato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha quali redditi documentati solo le entrate che gli rivengono dalla percezione di un trattamento pensionistico erogato dall'INPS, non cumulabile con altri redditi da lavoro, e che lo stesso è privo di patrimonio immobiliare. Per ciò che attiene alla [OSCURATO:PERSONA] il pericolo sarebbe evidenziato dalla insufficienza dei saldi attivi dei conti correnti ad essa riferibili a coprire l'ipotizzato profitto ed alla parimenti inadeguatezza del valore dei beni aziendali ad essa appartenenti. 2Avverso il provvedimento del Tribunale di Matera è insorto il [OSCURATO:PERSONA], sempre nella duplice qualità, articolando, nei due ricorsi da esso presentati, di identico tenore, tre motivi dì doglianza, qui di seguito brevemente sintetizzati. Con il primo motivo viene stigmatizzata la motivazione, ritenuta apparente, del provvedimento in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus delicti. Con il secondo dei motivi agitati nei due ricorsi ora descritti è stata lamentata, sempre deducendo la sua mera apparenza, la motivazione in punto di sussistenza del periculum in mora. Infine, con il terzo dei motivi, comune, come i precedenti, ad entrambi i ricorsi, è lamentata la omessa motivazione della ordinanza impugnata in relazione ad un punto decisivo costituito dalla ricorrenza dell'elemento della adeguatezza e della proporzionalità nel contenuto della misura cautelare disposta. Con la requisitoria scritta da lui redatta in data 5 marzo 2026 il Procuratore generale della Repubblica ha concluso nel senso della parziale fondatezza dei ricorsi e del, conseguente, annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla ricorrenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, solo parzialmente fondati, devono essere, pertanto, accolti nei limiti di quanto di ragione. La identità delle ragioni impugnatorie introdotte con essi legittimano pienamente il congiunto esame delle doglianze formulate tramite i medesimi. Il primo motivo di censura è inammissibile; con esso i due ricorrenti hanno inteso contestare, con riferimento alla sussistenza del fumus delicti, la presenza del requisiti minimi di coerenza /completezza e ragionevolezza della motivazione della ordinanza resa dal Tribunale lucano sicché la stessa non sarebbe idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito in occasione del rigetto della richiesta di riesame. Osserva sul punto il Collegio che - sebbene sia vero che nel novero dei vizi denunziabili in occasione della proposizione di ricorsi per cassazione aventi ad oggetto provvedimenti cautelari reali (in ordine ai quali l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. prescrive la esclusiva possibilità di denunziare il provvedimento per violazione di legge) sia ricompreso anche il vizio di carenza 3assoluta di motivazione, riscontrabile allorché questa sia o del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 febbraio 2013, n. 6589, rv 254893), posto che la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità - quanto al caso di specie siffatta radicalità del vizio prospettato non è riscontrabile, avendo il Tribunale di Matera evidenziato che la assenza di adeguati strumenti aziendali in capo alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consentito a tale impresa lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e da questa utilizzate in sede di dichiarazione fiscale, dovendosi pertanto, ritenere che le fatture di cui sopra sia riferite ad operazioni non effettivamente eseguite. Posto che qui non è in giuoco la logicità della motivazione ma esclusivamente la sua effettiva ricorrenza (si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119), la doglianza formulata dalla difesa del ricorrente deve essere dichiarata inammissibile, avendo il Tribunale in questione dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali esso ha ritenuto riguardanti prestazioni inesistenti le fatture che il [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato per l'abbattimento del reddito imponibile nelle dichiarazioni fiscali da lui presentate per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Fondato è, invece, il motivo di ricorso avente ad oggetto il profilo riguardante la sussistenza del pericolo. Deve, infatti, ricordarsi come le Sezioni unite di questa Corte abbiano puntualizzato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959, rv 281848). 4E' stato anche precisato che deve escludersi ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2024, n. 9206, rv 286021). E' stato, in particolare, osservato che il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l'oggetto del vincolo sia costituito da un bene fungibile quale il denaro (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 dicembre 2024, n. 45268, rv 287311; sostanzialmente nel medesimo senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 giugno 2024, n. 23936, rv 286671). Nel caso che interessa, invece, il Tribunale materano ha valorizzato, quanto alla posizione personale del [OSCURATO:PERSONA]/ esclusivamente la unicità della fonte di reddito da lui vantata, della quale non è, peraltro, neppure indicato la portata, costituita dai periodici versamenti a lui erogati a titolo di pensione dall'Inps, e la esistenza di un credito bancario in suo favore, anche questo di ignoto ammontare, mentre per ciò che attiene alla [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, rilevata anche per tale soggetto la modestia del saldo di conto corrente bancario, ha evidenziato il fatto che la parte di patrimonio di tale società costituito da automezzi oggetto di registrazione era soggetta a rapida obsolescenza e non era neppure dato sapere se i detti automezzi erano o meno gravati da ipoteche o altri vincoli che ne depauperassero il valore. Si tratta di valutazioni, laddove non incerte (come nel caso della esistenza di gravami sui beni societari) di tipo meramente intuitivo in quanto basate esclusivamente sulla rilevata modestia dei patrimoni incisi dal provvedimento di sequestro ma non fondate su alcun altro parametro oggettivo che possa far ritenere necessaria - non tanto la obbligatoria confisca che diverrà attuale in caso di accertamento della responsabilità penale, quanto - la preventiva aggressione, in assenza di alcuna effettiva verifica sulla responsabilità dei soggetti destinatari del provvedimento cautelare, del loro patrimonio. Questo, a seguire il ragionamento del Tribunale, sarebbe in sostanza oggetto di una ingiustificata compressione riguardante i diritti sul medesimo vantati da chi ne sia il titolare non a cagione di un effettivo pericolo di dispersione ma solo in ragione della sua dichiarata esiguità. 5La ordinanza impugnata, assorbito il motivo sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare a suo tempo disposta sui patrimoni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], deve, pertanto essere annullatq con rinvio al Tribunale di Matera, in diversa composizione personale, affinché sia verificata la effettiva sussistenza delle condizioni che possano legittimare, in relazione al pericolo nel ritardo, la adozione del provvedimento di sequestro preventivo adottato a carico dei ricorrenti. PQM A P.Q.MCORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE 3a [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria oggi, 6