CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17970/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – Sez. operativa di SASSARI-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diSARDEGNA n. 167/2025 depositata il 03/02/2025.Numero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna (hinc:CGT2), con al sentenza n. 167/2025 depositata in data 03/02/2025, harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società StanleybetMalta Limited contro la sentenza n. 762/2022, depositata dalla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Sassari in data 20/10/2022.Il contenzioso è scaturito dal ricorso proposto contro l’avviso diaccertamento n. MTP150008350U, con il quale era stata accertata ladebenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sui concorsi a pronostico e sulle scommesse dicui al d.lgs. 23/12/1998, n. 504 per l’anno d’imposta 2015, quantificandolain Euro 17.194,66, oltre interessi pari a Euro 3.399,36 e sanzioni pari a Euro20.633,59.2. La CGT2 ha ritenuto, in sintesi, che:− la normativa italiana non opera una discriminazione in danno dellesocietà estere, neppure in forma indiretta o dissimulata;− l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossiadel titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia albookmaker) non è irragionevole: entrambi i soggetti – comesottolineato dalla Corte costituzionale - partecipano, sia pure su pianidiversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimentodell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommessesoggetta a imposizione;− è infondata l’eccezione di illegittimità dell’atto impositivo per mancatatraduzione degli atti in lingua inglese, trattandosi di società di dirittobritannico con sede a Malta, considerato che la contribuente ha,comunque, esercitato il proprio diritto di difesa;− infondatezza dell’eccezione relativa alla violazione dell’art. 3 d.lgs. n.504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), leggeNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 220 del 2010, circa il presupposto soggettivo dell’imposta, alla lucedi Cass., n. 20683 del 25 luglio 2024;− infondatezza del motivo relativo alla pretesa esimente per obiettivaincertezza della normativa, alla luce di quanto precisato da Cass., n.10840 del 2024;− infondatezza delle censure relative alle spese di lite, correttamenteliquidate dal giudice di prime cure, considerato che non sussistevanoi «gravi e irreparabili» motivi per la compensazione e che era correttala liquidazione in favore dell’amministrazione vittoriosa, anchequando difesa da un proprio dipendente.3. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi di ricorso.4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli si è costituita con controricorso.5. In data 03/12/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta didefinizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c., con cui è statoproposto il rigetto.6. In data 19/12/2025 è stata proposta opposizione ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre rilevare che le questioni proposte dallaricorrente hanno visto plurimi interventi - recentemente confermati ancheda Cass., 23/05/2025, n. 13818, Cass., 06/02/2025, n. 3052, Cass.,16/01/2025, n. 1111 (ex multis, Cass. 30/03/2021, n. 8757 e,successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n. 8907 e n. 8911; Cass.01/04/2021, n. 9081; Cass., 02/04/2021, n. 9144, n. 9153, n. 9160, n.9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082, Cass., 07/03/2023, n. 6761;Cass., 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sono qui espressamentecondivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ.) – nonsolo da parte di questa Corte ma anche ad opera della Corte costituzionalee della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con un formantegiurisprudenziale, ormai, ampiamente consolidato.Numero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/20261.1. Per tale motivo non può essere riscontrata l’istanza di rinvioall’udienza pubblica proposta dalla ricorrente nell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., considerato che le questioni oggetto dei motivi di ricorso incassazione sono già state affrontate dalla presente Corte in numerosepronunce, citate già nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc.civ. e richiamate sub 1, i cui contenuti sono recepiti nei punti seguenti delpresente provvedimento.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che, nelgiudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sononormalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza cameralenelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazioneex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto,ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dallaCorte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia soloapparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione diprincipi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverserispetto a quelle già vagliate.» (Cass., Sez. U, 19/02/2024, n. 4331, v.anche Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437; Cass. 26/10/2022, n. 31679).2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c.2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente rileva che l’atto impositivoimpugnato è stato emesso ai sensi della legge n. 220 del 2010, normativache ha la finalità di reprimere l’attività di gioco illecita e che non può, quindi,trovare applicazione nel caso di specie. Difatti, l’art. 1, comma 66, lett. b)legge n. 220 del 2010 – che ha modificato i connotati dell’imposta introdottaNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026nel 1998 e introducendo la figura dell’obbligato solidale d’imposta - rispondead un preciso obiettivo legislativo, puntualmente indicato all’art. 1, comma64, legge n. 220 del 2010, distinguendo tra due categorie di operatori:quella dei concessionari (d.lgs. 504/1998) e quella dei soggetti cheesercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o diautorizzazione (legge n. 220 del 2010). La ricorrente sviluppa, quindi, apag. 15 ss. del ricorso in cassazione una serie di richiami che, sostenendoil carattere lecito dell’attività svolta da Stanleybet, metterebbero, di fatto,fuori gioco l’applicazione dei parametri normativi posti a fondamentodell’atto impositivo impugnato.2.2. Il motivo è infondato: il riconoscimento della natura non illecitadell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione (anche inrelazione al mancato riscontro del reato di esercizio abusivo di attività digiuoco o di scommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4-bis, dellal. 13 dicembre 1989, n. 401) non produce nessuna influenza sullasoggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse e non comporta,quindi, la sottrazione della società contribuente dall'ambito della disciplinadell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto diimposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66,legge n. 220/2010. Per quanto tale questione, in diritto, abbia carattereassorbente e dirimente, occorre evidenziare che la sentenza impugnatanella parte espositiva (dalla terza pagina) richiama, tra le questionipregiudiziali, la contestazione prospettata dalla contribuente in ordine alladistinzione tra attività lecita e illecita. Successivamente, nella motivazionedella decisione (dalla tredicesima pagina della sentenza impugnata) la CGT2fa un lungo excursus giurisprudenziale (richiamando le pronunce delleSezioni Unite penali e della Sezione tributaria di questa Corte), per poiaffermare che: «La (si ammette, lunga) citazione giurisprudenziale si è resanecessaria perché con tale decisione, le SS. UU. e la Corte di Cassazionehanno affrontato – dichiarandole infondate – quasi tutte le questioniNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026sottoposte anche all’esame di questa Corte. Ed anzi, non si può omettere disottolineare la società Stanleybet (odierna appellante) era parteprocessuale di quella controversia, e in quanto tale ben doveva conoscerequella giurisprudenza; ciò nonostante, ha insistito nella spedizione adecisione dei motivi d’appello. In ordine alle questioni pregiudiziali, restasolo da esaminare l’eccezione di illegittimità dell’atto impositivo permancata traduzione degli atti in lingua inglese, essendo la società di dirittobritannico avente sede a Malta.»Di conseguenza, la CGT2 ritiene, in sostanza, che tutte le questionipreliminari (compresa quella oggetto del primo motivo di ricorso incassazione e illustrata nella terza pagina della decisione) siano infondate,con la conseguenza che non c’è omessa pronuncia, considerato il richiamoa Cass., n. 10840 del 2024, nella parte in cui afferma che: «la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezzacorrelata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nelsenso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche neiconfronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) edha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso discommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, haesplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers prividi concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questoriguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore perconto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, hasottolineato la Corte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi esecondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione. Inparticolare, il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria,Numero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.»In sostanza, non ricorre nel caso del primo motivo alcun vizio di omessapronuncia, ma solamente una motivazione non condivisa dalla partericorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926legge n. 208 del 2015 nonché dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv.dalla L. 111/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente richiama il contenuto dell’art. 24,comma 10, d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla legge n. 111 del 2011 perevidenziare che tale disposizione riferita alle scommesse non affluite altotalizzatore nazionale, indica nel dettaglio le modalità di quantificazionedella base imponibile d’imposta, prevedendo che: «Nel caso di scommessecomunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso disottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici osulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentalicomunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emergel'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovveroquando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e aiquestionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzandola raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodiNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica,nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascunatipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504.»Con la legge n. 190 del 2014 il legislatore è intervenuto in materia e haintrodotto un diverso meccanismo di quantificazione dell’imposta, ai sensidell’art. 1, comma 644 lett g), secondo il quale: «l'imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascunesercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite indenaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovitelematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettariocoincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.»3.2. Nel caso di specie l’avviso di accertamento oggetto del presentegiudizio è relativo all’anno di imposta del 2015, annualità certamente nonsoggetta al nuovo criterio di quantificazione d’imposta che si applica dal 1°gennaio 2016. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha quantificatol‘[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del2014.3.3. Il motivo di ricorso è fondato, non essendo riscontrabile alcunastatuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata.Numero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026È pertanto necessaria una nuova valutazione da parte del giudice delrinvio, da effettuare anche alla luce di quanto eccepito dall’ADMO a pag. 5del controricorso.4. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione diparità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, legge n. 220del 2010, nonché con riferimento all’art 1, comma 644, legge n. 190 del2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.4.1. È stato, inoltre, richiesto il rinvio, anche d’ufficio, ex art. 267, terzocomma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinviointerpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc.della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 di taleregolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, perl’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.4.2. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnatarilevando che l’avviso di accertamento emesso dall’ADMO merita di essereannullato, stante la manifesta incompatibilità della normativa nazionale inmateria di [OSCURATO:PERSONA] con l’art. 56 TFUE, nonché con i principi di dirittodell’Unione di parità di trattamento, non discriminazione, legittimoaffidamento e certezza del diritto.4.3. Rileva che l’operatore comunitario Stanleybet non può essereforzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmakers esteri,essendo stato protagonista e destinatario di numerose pronunce del giudiceunionale e nazionale, che hanno accertato l’illegittima esclusione dalle garepubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommessesportive e, per l’effetto, hanno riconosciuto la piena legittimità della suaostacoli illegittimi al suo ingresso nel sistema concessorio italiano – e nongià per effetto di una libera scelta – che Stanleybet si è vista costretta aNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026operare in modo transfrontaliero da Malta e, conseguentemente, adassolvere ivi l’imposizione specifica sulle attività di gioco ([OSCURATO:PERSONA]). Laposizione della ricevitoria di Stanleybet è oggettivamente deteriore rispettoa quella del bookmaker concessionario, poiché, a differenza di quest’ultimo,non è in condizione di rivalersi sul giocatore dell’onere impositivo e, perl’effetto, è destinata a restarne definitivamente incisa.4.4. Rileva, poi, come la sentenza della CGUE 20/02/2018, causa C-788/18, sia caratterizzata da contraddittorietà e insufficiente motivazione,tale da non consentire un’interpretazione esaustiva dei dubbi sollevati dalGiudice a quo con riferimento al primo e secondo quesito e una correttaindividuazione dell’iter logico giuridico posto alla base della propriadecisione.4.5. Inoltre, tra le condizioni previste per aderire alla procedura diregolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, della Legge di Stabilità, erarichiesto che il soggetto interessato presentasse "una dichiarazione diimpegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda dirilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del testo unico di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773".Condizione necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione era, quindi,l’ottenimento della licenza per l’esercizio delle scommesse in Italia. Tra imotivi ostativi che impediscono l'ottenimento della licenza di cui all’art. 88cit. si rinviene quello legato all'aver commesso il reato di esercizio abusivodell'attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4 della Legge 401.Inoltre, nel corso dell’anno 2014, in costanza del termine per l’adesionealla regolarizzazione, l’ADMO ha pretestuosamente avviato una notizia direato per associazione a delinquere finalizzata all’omessa dichiarazione deiredditi e all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommessa e, a seguire,notizia di reato contro il board [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquerefinalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro.Numero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026Le misure cautelari sono state immediatamente annullate dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma e l’ordinanza è stata confermata dalla Corte diCassazione.I procedimenti sono stati archiviati nel dicembre 2017.La pendenza dei predetti procedimenti non ha consentito l’adesione allaprocedura prevista dal comma 643, legge n. 190 del 2014. Di contro, i CTDaffiliati alla Stanleybet sono stati costretti a aderire alla regolarizzazioneprevista ai sensi del comma 644 e a subire le seguenti principalidiscriminazioni:a) calcolo induttivo della base imponibile d’imposta, sulla base dellatriplicazione dei valori medi provinciali;b) il centro "non regolarizzato" non potrà fruire del beneficioconcernente la sanatoria delle annualità precedenti.4.6. L’applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica(nella specie legge n. 220 del 2010) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei CTD,determina situazioni di manifesta discriminazione ai danni di questi ultimi;discriminazione condotta, ancora una volta, in violazione della libertà diprestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss. TFUE, così comeinterpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionalerichiamata.4.7. Il motivo è infondato, nella parte in cui censura incompatibilità dellanormativa nazionale in materia di [OSCURATO:PERSONA] con l’art. 56 TFUE, nonchécon i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento, nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte (v. supra, sub 1), con laconseguenza che non vi sono neppure i presupposti per il rinviopregiudiziale alla CGUE chiesto dalla parte ricorrente. La CGUE (sentenza26/02/2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasi discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applicaa tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano,Numero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, dimodo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare orendere meno attraenti le attività di una società… nello Stato membrointeressato». Non può essere, inoltre, evocata la libera prestazione di servizigarantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incidere sul sistema nazionaleinterno di imposizione dell’attività di gioco e scommessa, che esulacompletamente dalla nozione di tributo armonizzato. Non ricorrono neppurei requisiti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, non essendoravvisabile il trattamento discriminatorio denunciato dalla parte ricorrente.4.8. Resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo la questionerelativa alla richiesta di disapplicazione dell’art. 1, comma 644, legge n. 190del 2014 prospettata dalla ricorrente a pag. 34 del ricorso in cassazione. Lostesso è a dirsi anche con riferimento alle ulteriori questioni di illegittimitàcostituzionale prospettate dalla ricorrente con riferimento all’art. 1, comma644 cit., così come non ricorrono – tenuto conto dell’ampio e consolidatoformante giurisprudenziale riscontrato supra, sub 1 – neppure i presuppostiper il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione europea.4.9. Il motivo è, infine, infondato in relazione alle censure svolte conriferimento all’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014: tale norma, infatti,ai fini della regolarizzazione, richiedeva, alla lettera a), la « dichiarazione diimpegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda dirilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui alregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche'di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno deiconcessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestualeversamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, dacompensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui allalettera e)» e alla lettera e) che: «la regolarizzazione fiscale si perfezionacon il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'impostaNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine didecadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previstedall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta diun terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pariimporto che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016».Di conseguenza, la regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643,prevedeva un’impegnativa del contribuente – e non l’ottenimento dellalicenza come sostenuto dalla ricorrente - accompagnata dal versamentodell’importo indicato nella lettera e) dell’art. 1, comma 643, legge n. 190del 2014, con la conseguenza che, sotto tale profilo, le censure svolte dallaricorrente sono infondate. È evidente come la ratio della disposizioneappena evocata fosse, infatti, quella di favorire, con la regolarizzazionefiscale anche quella dei soggetti esercenti attività di raccolta e scommesse.5. Con il quarto motivo – ripetuto due volte a pag. 3 del ricorso incassazione - è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, legge n. 472 del1997 e 10, comma 4, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c.5.1. Con tale motivo la ricorrente rileva, in senso contrario a quantoritenuto dalla CTR, l’obiettiva «difficoltà di determinazione del significato»del dato normativo, posto che, prima della novella del 2010,l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 nonconsentiva in alcun modo di enucleare una volontà normativa diretta ad5.2. Ciò è tanto vero che è stata necessaria «l’adozione di norme diinterpretazione autentica» (i.e. l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010)per “disvelare” un siffatto recondito significato.6. Il motivo è infondato, dal momento che le condizioni di obiettivaincertezza sono sussistite fino alla norma di interpretazione autenticaNumero registro generale 18053/2025Numero sezionale 3625/2026Numero di raccolta generale 17970/2026Data pubblicazione 04/06/2026adottata nel 2010. Difatti, come osservato dalla Corte costituzionale (n. 27del 2018): « Con la disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, letterab), della legge n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato unapossibile variante di senso della disposizione interpretata, ribadendo, da unlato, che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuoridel sistema concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di“gestione” include anche l’attività svolta “per conto di terzi”, compresi ibookmakers con sede all’estero e privi di concessione.»6.1. Nel caso di specie, venendo in rilievo l’anno d’imposta 2015, nonerano più attuali e, comunque, superate le incertezze interpretativeanteriori alla novella del 2010, riconosciute anche dalla giurisprudenza diquesta Corte (Cass., 12/04/2021, n. 9531).7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato è da ritenere fondato, neitermini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, mentre devonoessere rigettati gli altri motivi.8. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]