CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere_MONICA BONI lette/sentitJa le conclusioni del PG p fi /e atuudLE tu, e ;1.,, 'Lt A tì Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14 maggio 2021 il Tribunale di Prato, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui agli artt. 648, c. 2, 476- 482 e 494 cod. pen., giudicati con la sentenza del Tribunale di Prato del 30 settembre 2014, irrevocabile il 3 febbraio 2017, ed i reati di cui agli artt, 477- 482, 496 e 648 cod. pen. e 116, c. 13 cds., di cui alla sentenza del Tribunale di Prato del 23 ottobre 2013, irrevocabile il 17 settembre 2018. 2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violdzione di legge e di norme processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. proc. e 671 cod. proc. pen.. Con la richiesta si era esposto che i reati erano stati commessi in Prato tra fine marzo 2009 e agosto del 2010 con identiche modalità e presentavano un'assoluta omogeneità strutturale, trattandosi di contraffazione della patente di guida e del successivo utilizzo di tale documento per declinare falsamente le proprie generalità in occasione dei controlli su strada da parte degli organi di polizia. L'ordinanza impugnata è erronea in diritto per avere escluso la continuazione nella ritenuta assenza degli elementi per poterla riconoscere e presenta motivazione contraddittoria per avere respinto l'istanza, pur avendo rilevato l'identità di luogo di commissione, la sovrapponibilità delle norme incriminatrici violate e le modalità similari di esecuzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.L'ordinanza impugnata, nel giustificare la soluzione sfavorevole all'istante, ha riscontrato che l'imputato era stato condannato per avere, «in entrambi i casi, ricettato e quindi falsificato una patente di guida già provento di reato al fine di conseguire un titolo apparentemente idoneo alla guida e, conseguentemente, attribuendosi il nome ovvero dichiarando il nome risultante sull'atto falsificato», ma ha concluso che «nulla autorizza a ritenere che, nel momento in cui YU si è reso responsabile del primo reato, avesse già previsto e voluto, nei tratti essenziali, anche la realizzazione delle condotte accertate diciotto mesi più tardi -inerenti, a sua volta, a condotte materialmente distinte, afferendo a oggetti materiali del tutto diversi». 1.1 Ha quindi aggiunto che la invocata riconducibilità dei reati ad un medesimo disegno criminoso era contraddetta dal fatto che l'istante, essendo presente in modo irregolare nel paese e privo della patente di guida, aveva attuato un sistema di vita comprensivo della commissione di delitti contro la fede pubblica ed il patrimonio per realizzare l'obiettivo di guidare autoveicoli senza incorrere in sanzioni. 1.2 Ebbene, il percorso giustificativo del provvedimento in esame presenta effettivamente i vizi denunciati, in quanto, pur avendo il giudice di merito riscontrato l'identità dei luoghi di commissione, l'identità di modalità esecutive e di beni giuridici lesi, la distanza temporale tra loro di un anno e sei mesi circa, la medesima finalità perseguita, costituita dalla volontà di circolare impunito a bordo di veicoli pur senza avere conseguito la necessaria abilitazione, ha in modo contraddittorio negato l'esistenza di un'ideazione e di un proposito unitari, accomunanti i due distinti episodi criminosi. Che poi le condotte siano state autonomamente eseguite ed abbiano riguardato oggetti materiali diversi non può costituire elemento in sé ostativo al riconoscimento della continuazione se, come nel caso, emerga l'intento, mantenuto nel tempo a dispetto del primo controllo subito, di avvalersi di documenti contraffatti per poter condurre autovetture e non essere soggetto alle sanzioni per averlo fatto illegalmente. 1.3 La ricostruzione dell"atteggiamento interiore del soggetto agente come incompatibile con l'unicità del disegno criminoso appare manifestamente illogica perché si basa su affermazioni apodittiche che richiamano uno stile di vita in assenza di dati concreti per poter riconoscere la sistematica violazione delle norme di legge. A fronte del riscontro della identità tipologica tra i due distinti episodi il giudice avrebbe dovuto considerare anche il mancato preciso accertamento dell'epoca di commissione della condotta di ricettazione del modulo di patente contraffatto, che, per le sue caratteristiche, si colloca in un momento antecedente l'utilizzo del documento esibito all'atto del controllo e che avrebbe meritato una più approfondita riflessione sulle date di perpetrazione delle violazioni, anche in riferimento ad un eventuale sequestro all'esito del primo controllo subito. Non va, infatti, dimenticato che il riconoscimento della continuazione pretende la verifica di uha volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita a posteriori in termini di elevata probabilità in base ad alcuni indicatori individuati nella prassi giurisprudenziale. A tal fine deve farsi ricorso ad elementi di valutazione che, secondo la comune esperienza giudiziaria, possono significare l'esistenza di una programmazione unitaria, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). E per quanto tali indicatori possano non essere significativi se considerati singolarmente, tuttavia la sussistenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza della riconducibilità degli episodi criminosi ad una stessa risoluzione criminosa. Nel caso specifico, la motivazione dell'ordinanza non si è attenuta ai superiori criteri e risulta carente e contraddittoria, il che ne comporta l'annullamento per un nuovo giudizio con rinvio al Tribunale di Prato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato. Così dec