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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39158/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto dall'ordine del Questore di Bari in data 21 dicembre 2017; fatto accertato il 23 maggio 2020 in [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con sentenza n. 45173/22 in data 27 settembre 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta sentenza limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di riconoscimento della causa di improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 nonché al trattamento sanzionatorio.

1.2. Con sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 aprile 2024, emessa all'esito del giudizio di rinvio, è stata confermata la condanna dell'imputato alla pena già inflitta ed è stata respinta la richiesta di particolare tenuità del fatto in assenza dei presupposti previsti dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, ostandovi la condotta ripetuta dell'imputato e il grado di colpevolezza dello stesso.

2. Avverso la sentenza, di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 e 627, comma 3, cod. proc. pen.

La motivazione con cui il Giudice di pace ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 sarebbe solo apparente.

Qualora la sentenza avesse inteso valorizzare il fatto che la condotta non fosse occasionale, ciò sarebbe avvenuto in assenza di una contestazione di condotte reiterate e senza indicare e/o spiegare da quale circostanza sarebbe stato tratto questo dato, tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'abitualità può ritenersi tale solo quando l'autore abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole oltre quello cui si riferisce l'imputazione.

Anche la valorizzazione del «grado di colpevolezza» costituirebbe una circostanza asettica, priva di un apparato argomentativo che giustifichi la relativa conclusione:

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. e dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.

Benché la sentenza rescindente avesse annullato con rinvio il provvedimento impugnato anche in relazione al trattamento sanzionatorio, il Giudice di pace non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, con omessa motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Va premesso che nel procedimento davanti al giudice di pace può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto «quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

A tal fine, è necessario che la «particolare tenuità» sia apprezzata alla stregua di un giudizio sintetico sul fatto concreto, compiuto in relazione a tutti gli indici normativamente indicati, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143 - 01; Sez. 5, n. 34227 del 7/05/2009, Scalzo, Rv. 244910 - 01; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577 - 01), trovando essa applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto ivi compreso quello di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642 - 01; in termini Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825 - 01; Sez. 1, n. 13412 del 8/03/2011, Prisecari, Rv. 249855 - 01), perché, anche per tali fattispecie incriminatrici, il principio di necessaria offensività consente l'individuazione, in concreto, di un'offesa anche minima al bene protetto e perché la particolare tenuità si appezza, appunto, per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto (Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006, Crepaldi, Rv. 234416 - 01).

2.2. Tanto premesso, la sentenza, per motivare la non applicazione dell'istituto in parola, dà conto di una condotta «ripetuta» dell'imputato.

Tuttavia, se è vero, come osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, che rispetto a un ordine di allontanamento del 2017 l'imputato è stato fermato nel 2020, permanendo nel territorio dello Stato per un ampio periodo di tempo, non può affatto ritenersi che tale circostanza esprima, come sostenuto in sentenza, una ripetizione della condotta.

Invero, la nozione di «reiterazione» della condotta postula, diversamente dal suo mero protrarsi nel tempo, un susseguirsi di azioni, distinte sul piano naturalistico e giuridico, che nel caso in esame non sono state affatto indicate dal primo Giudice, integrando il dedotto vizio motivazionale.

Quanto, poi, al riferimento al «grado di colpevolezza» dell'imputato, si è al cospetto di una enunciazione del tutto vaga nei suoi contenuti, che non è stata ancorata a specifici elementi di fatto, sicché la motivazione finisce, sul punto, per connotarsi come meramente apparente.

3. Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, invece, manifestamente infondato.

Dalla piana lettura del dispositivo della sentenza impugnata, infatti, si evince che in occasione della condanna dell'imputato erano state «concesse le circostanze attenuanti generiche» (v. foglio 2 del provvedimento impugnato), sicché la relativa censura, che lamenta il mancato riconoscimento delle stesse, deve ritenersi palesemente inaccoglibile.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla causa di improcedibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato, invece, inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità ex art. 34, d.lgs. 274/2000, con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto dall'ordine del Questore di Bari in data 21 dicembre 2017; fatto accertato il 23 maggio 2020 in [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con sentenza n. 45173/22 in data 27 settembre 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta sentenza limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di riconoscimento della causa di improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 nonché al trattamento sanzionatorio. 1.2. Con sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 aprile 2024, emessa all'esito del giudizio di rinvio, è stata confermata la condanna dell'imputato alla pena già inflitta ed è stata respinta la richiesta di particolare tenuità del fatto in assenza dei presupposti previsti dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, ostandovi la condotta ripetuta dell'imputato e il grado di colpevolezza dello stesso. 2. Avverso la sentenza, di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 e 627, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione con cui il Giudice di pace ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 sarebbe solo apparente. Qualora la sentenza avesse inteso valorizzare il fatto che la condotta non fosse occasionale, ciò sarebbe avvenuto in assenza di una contestazione di condotte reiterate e senza indicare e/o spiegare da quale circostanza sarebbe stato tratto questo dato, tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'abitualità può ritenersi tale solo quando l'autore abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole oltre quello cui si riferisce l'imputazione. Anche la valorizzazione del «grado di colpevolezza» costituirebbe una circostanza asettica, priva di un apparato argomentativo che giustifichi la relativa conclusione: 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. e dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Benché la sentenza rescindente avesse annullato con rinvio il provvedimento impugnato anche in relazione al trattamento sanzionatorio, il Giudice di pace non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, con omessa motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Va premesso che nel procedimento davanti al giudice di pace può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto «quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». A tal fine, è necessario che la «particolare tenuità» sia apprezzata alla stregua di un giudizio sintetico sul fatto concreto, compiuto in relazione a tutti gli indici normativamente indicati, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143 - 01; Sez. 5, n. 34227 del 7/05/2009, Scalzo, Rv. 244910 - 01; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577 - 01), trovando essa applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto ivi compreso quello di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642 - 01; in termini Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825 - 01; Sez. 1, n. 13412 del 8/03/2011, Prisecari, Rv. 249855 - 01), perché, anche per tali fattispecie incriminatrici, il principio di necessaria offensività consente l'individuazione, in concreto, di un'offesa anche minima al bene protetto e perché la particolare tenuità si appezza, appunto, per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto (Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006, Crepaldi, Rv. 234416 - 01). 2.2. Tanto premesso, la sentenza, per motivare la non applicazione dell'istituto in parola, dà conto di una condotta «ripetuta» dell'imputato. Tuttavia, se è vero, come osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, che rispetto a un ordine di allontanamento del 2017 l'imputato è stato fermato nel 2020, permanendo nel territorio dello Stato per un ampio periodo di tempo, non può affatto ritenersi che tale circostanza esprima, come sostenuto in sentenza, una ripetizione della condotta. Invero, la nozione di «reiterazione» della condotta postula, diversamente dal suo mero protrarsi nel tempo, un susseguirsi di azioni, distinte sul piano naturalistico e giuridico, che nel caso in esame non sono state affatto indicate dal primo Giudice, integrando il dedotto vizio motivazionale. Quanto, poi, al riferimento al «grado di colpevolezza» dell'imputato, si è al cospetto di una enunciazione del tutto vaga nei suoi contenuti, che non è stata ancorata a specifici elementi di fatto, sicché la motivazione finisce, sul punto, per connotarsi come meramente apparente. 3. Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, invece, manifestamente infondato. Dalla piana lettura del dispositivo della sentenza impugnata, infatti, si evince che in occasione della condanna dell'imputato erano state «concesse le circostanze attenuanti generiche» (v. foglio 2 del provvedimento impugnato), sicché la relativa censura, che lamenta il mancato riconoscimento delle stesse, deve ritenersi palesemente inaccoglibile. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla causa di improcedibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato, invece, inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità ex art. 34, d.lgs. 274/2000, con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il
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