CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché inerente al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, in ordine alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonostante la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica: ed invero, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente circa le ragioni che ostavano al riconoscimento suddetto, valorizzando la durata dell'allontanamento e la personalità negativa ricavabile dai plurimi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i