CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 20956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/051.2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3-ter cp. Preliminarmente occorre precisare che è pervenuta in cancelleria rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, circostanza che, tuttavia, non interferisce né con la celebrazione dell'udienza camerale non partecipata né con il pieno esercizio delle prerogative difensive, essendo l'atto di rinuncia successivo alla presentazione del ricorso e non essendo contemplata la partecipazione del difensore all'udienza relativa ai procedimenti della sezione deputata a trattare i ricorsi prima facie inammissibili ed essendo la rinuncia successiva al termine per il deposito di memorie. Detto ciò, il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha nel merito chiarito che il ricorrente aveva ottenuto il possesso del cellulare del quale la persona offesa aveva perso la disponibilità così da portare il reato a consumazione. Il fatto era avvenuto all'interno di un mezzo pubblico di trasporto senza che abbia rilevanza se in quel momento vi fosse affollamento, non essendo requisito previsto dalla norma. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]