CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena operata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16/09/2022 (emessa in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente decisione di secondo grado, causata dall'erroneo riferimento, per la pena base, alla forbice edittale di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 anziché al comma 5 dello stesso articolo); ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, dato che il discostamento dal minimo edittale è stato motivato dalla Corte d'Appello con la valorizzazione del carattere reiterato delle condotte, delle particolari connotazioni fattuali (i sacchetti contenenti cocaina venivano consegnati al ricorrente per la futura cessione), della spiccata personalità criminale comprovata non solo dalle condanne poste a base della recidiva reiterata, ma anche della ulteriore condanna riportata in appello in data 10/02/2022 (risultando inconferente, a tale ultimo proposito, il richiamo difensivo alla asserita non definitività di tale pronuncia, avuto riguardo al rilievo conferito ai precedenti giudiziari non definitivi dall'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen.); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il conskIie4e estensore [OSCURATO:PERSONA]