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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1215/2021

ECLI:EU:C:2026:293
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0672 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Nozione di “collegamento così stretto” – Nozione di “convenuto di riferimento” – Violazione dell’articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Risarcimento dei danni causati da cartelli – Nozione di impresa – Responsabilità della società madre e di una società figlia – Decisione della Commissione – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Danno verificatosi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)» Nelle cause riunite C‑672/23 e C‑673/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 19 settembre 2023, pervenute in cancelleria il 13 novembre 2023, nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain,

GCC [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] SAOC

contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] BV,

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA],

ABB [OSCURATO:PERSONA] BV,

[OSCURATO:PERSONA],

ABB Ltd,

[OSCURATO:PERSONA] BV,

[OSCURATO:PERSONA] BV,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:SOCIETA]

(C‑672/23), e

[OSCURATO:PERSONA] BV,

[OSCURATO:PERSONA] BV,

[OSCURATO:SOCIETA],

DS [OSCURATO:PERSONA] BV,

DS [OSCURATO:PERSONA] plc,

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] AG,

[OSCURATO:SOCIETA]

(C‑673/23), LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione,

I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, la GCC [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SAOC, da J.W. de Jong, advocaat; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], da R.T.

Bolland, J.S.

Kortmann, A. van Vugt e R. Wesseling, advocaten; – per la [OSCURATO:SOCIETA], da P.N.

Malanczuk, E. Mattioli, M.J.

Schaufeli e J.P. van der Klein, advocaten, nonché da

I. Perego e M. Roberti, avvocati; – per la [OSCURATO:PERSONA]., da D.A.M.H.W.

Strik, advocate; – per la [OSCURATO:PERSONA], la ABB [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] e la ABB Ltd, da W. Knibbeler, M.H.J.M.

Immerzeel, E. [OSCURATO:PERSONA], A. Schurink e M. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA], da H.M.

Cornelissen, A. Knigge e R. van Dijken, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:SOCIETA], da O.W.

Brouwer, E. [OSCURATO:PERSONA], A. Schurink e M. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per la DS [OSCURATO:PERSONA] BV, la DS [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], da M.G.

Bredenoord-Spoek, J.K. de Pree e S.J.

The, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA], da R.J.G.

Lamberti, C.C.A. van Rest e H.J.

Vanderveen, advocaten; – per la Commissione europea, da S. Noë, W. Wils e C. Zois, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie, la prima, tra la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, la GCC [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SAOC (in prosieguo, queste quattro imprese congiuntamente: «EWAGB e a.»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] group Inc., la [OSCURATO:PERSONA], la ABB [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA], la ABB Ltd, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, queste quindici imprese congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), dall’altro lato; la seconda, tra la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA], la DS [OSCURATO:PERSONA] BV, la DS [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, queste otto imprese congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, queste tre imprese congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), dall’altro, in merito alla determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle azioni dirette a far dichiarare la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] e a. e di [OSCURATO:PERSONA] e a. e alla loro condanna al risarcimento dei danni derivanti da una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»).

Contesto normativo Regolamento n. 1215/2012 3 I considerando 15, 16 e 21 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue: «(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto.

Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento.

Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile.

Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione. (…) (21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, decisioni tra loro incompatibili.

È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente.

Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo». 4 Il capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprende dieci sezioni.

Nella sezione 1 di quest’ultimo, intitolata «Disposizioni generali», figurano gli articoli da 4 a 6 di detto regolamento. 5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». 6 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, prevede quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». 7 Contenuto nella sezione 2 di tale capo II, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 8, punto 1, di tale regolamento così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata». 8 Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d’attività principale».

Direttiva 2014/104/UE 9 Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349 pag. 1 ): «Gli articoli 101 e 102 [TFUE] sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l’Unione [europea] al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta». 10 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali». 11 L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», ai punti 2, 3 e 6 così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) 2) “autore della violazione”: l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza; 3) “diritto nazionale della concorrenza”: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 [del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 )], escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese; (…) 6) “soggetto danneggiato” una persona che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza». 12 Ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un pieno risarcimento»: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno.

2. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa.

Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi.

3. Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura». 13 L’articolo 9 della direttiva 2014/104, intitolato «Effetto delle decisioni nazionali», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie , del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE». 14 L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Responsabilità in solido», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l’effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C‑672/23 15 Con la decisione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610, «[OSCURATO:PERSONA] elettrici»/«[OSCURATO:PERSONA]»), la Commissione europea ha constatato l’esistenza di un’intesa di portata quasi mondiale sui mercati dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei che coinvolgeva 26 persone giuridiche, vale a dire: – la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Francia, – la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Italia, e le loro precedenti società madri, la Pirelli & C e [OSCURATO:PERSONA], – la J-[OSCURATO:PERSONA] e le società madri dell’impresa comune, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], – la VISCAS [OSCURATO:PERSONA] e le società madri dell’impresa comune, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd e la [OSCURATO:PERSONA], – la (già) [OSCURATO:PERSONA], nei cui diritti è subentrata la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svezia, e la ABB Ltd, nella sua qualità di società madre della [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svizzera; – la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA], – la [OSCURATO:SOCIETA], la sua società madre attuale, la [OSCURATO:PERSONA], e la sua precedente società madre, la Safran SA, – la EXSYM [OSCURATO:PERSONA] e le società madri dell’impresa comune, la SWCC [OSCURATO:PERSONA].

Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]., – la LS [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], – la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd e – la ntk cables GmbH e NKT [OSCURATO:PERSONA] A/S. 16 Essa ha ritenuto che tali società, nel corso di un periodo compreso tra il 18 febbraio 1999 e il 29 gennaio 2009, avessero partecipato a una rete di riunioni multilaterali e bilaterali e a contatti al fine di ripartirsi i mercati e i clienti di progetti di cavi elettrici sotterranei e di cavi elettrici sottomarini in territori specifici.

Secondo la Commissione, tali pratiche collusive costituivano un’infrazione continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. 17 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono imprese pubbliche incaricate dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle reti ad alta tensione situate, rispettivamente, in Bahrein, in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA].

La GCC [OSCURATO:PERSONA] possiede e gestisce un’infrastruttura di interconnessione che collega le reti elettriche nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] aderenti al Consiglio di cooperazione degli [OSCURATO:PERSONA] arabi del Golfo, vale a dire lo Stato degli Emirati arabi uniti, il Regno del Bahrein, il Regno dell’[OSCURATO:PERSONA], il Sultanato dell’[OSCURATO:PERSONA], lo Stato del Qatar e lo Stato del [OSCURATO:PERSONA]. 18 EWAGB e a. hanno adito il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione dichiarativa diretta, da un lato, a far dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e a. sono responsabili in solido nei loro confronti per la loro partecipazione all’intesa di cui si tratta e, dall’altro, alla condanna in solido di tali società al pagamento di un risarcimento il cui importo deve essere successivamente accertato, destinato a risarcire il danno che esse ritengono di aver subito al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) a causa di tale intesa. 19 Detta azione dichiarativa è diretta contro diverse società convenute nel procedimento principale appartenenti ai gruppi [OSCURATO:SOCIETA], (già) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alcune hanno sede nei [OSCURATO:PERSONA], ma al di fuori della circoscrizione giudiziaria del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), altre al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA].

Tutte sono, direttamente o indirettamente, società figlie detenute al 100% dalle imprese alle quali la Commissione ha deciso di imputare una partecipazione all’intesa di cui si tratta.

Nella sua decisione, la Commissione ha constatato che [OSCURATO:SOCIETA], (già) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] avevano partecipato all’intesa e ha affermato la responsabilità in modo ascendente di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], ABB Ltd e [OSCURATO:PERSONA] SA nella loro qualità di società madri (indirette) di dette partecipanti all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] nonché le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ABB [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], non erano destinatarie di detta decisione.

Tali società convenute di diritto dei [OSCURATO:PERSONA] sono tutte società figlie, dirette o indirette, detenute al 100% rispettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla ABB Ltd e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], è l’unica società convenuta con sede nella circoscrizione giudiziaria del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e costituisce pertanto il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito (in prosieguo: il «convenuto di riferimento»).

Tale società è una società figlia della [OSCURATO:SOCIETA], la quale detiene anche l’intero capitale della [OSCURATO:PERSONA].

Né la [OSCURATO:PERSONA] né le altre società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA] sono state destinatarie della decisione della Commissione del 2 aprile 2014. 21 Con sentenza dichiarativa, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato competente, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere delle azioni proposte contro tutte le società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, esso si è dichiarato incompetente a conoscere delle azioni dirette contro le società convenute aventi sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che nessuna competenza internazionale potesse essere dedotta dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 né da alcun’altra base giuridica.

Esso ha infatti considerato che non esistesse, tra le azioni proposte contro le società stabilite nei [OSCURATO:PERSONA] e quelle proposte contro le società stabilite al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA], un collegamento sufficientemente stretto tale da giustificare che esse fossero tutte giudicate dallo stesso giudice al fine di evitare decisioni incompatibili. 22 EWAGB e a. hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio nella presente causa. 23 Detto giudice ricorda che le società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato la decisione del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) che riconosceva la propria competenza territoriale interna a conoscere dell’azione nei confronti non solo della [OSCURATO:PERSONA], stabilita nella circoscrizione giudiziaria di tale tribunale, ma anche di tutte le società citate con sede nei [OSCURATO:PERSONA], ma al di fuori della circoscrizione giudiziaria di quest’ultimo.

Detto giudice precisa quindi che, conformemente alle norme processuali nazionali, le decisioni in materia di competenza territoriale interna non sono impugnabili e che, di conseguenza, esso deve ritenere che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) abbia una competenza territoriale interna nei confronti di tutte le società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. 24 Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se esista un collegamento sufficientemente stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra, da un lato, l’azione proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] o altre società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le azioni proposte contro le società convenute con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. 25 In tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], tra: i) da un lato un’azione contro un convenuto di riferimento che non è destinatario di una decisione della Commissione in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza, è considerato responsabile in modo discendente per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e ii) dall’altro lato, un’azione contro: – un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o – un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione.

Se al riguardo faccia differenza:

1. se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo discendente nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni;

2. – in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo discendente fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello;

3. se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa i) di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure ii) quale entità giuridica facente parte dell’impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione;

4. se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito prodotti e/o servizi oggetto del cartello;

5. se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa impresa;

6. che le parti attrici abbiano acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto. b) Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui si tratta venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento.

In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012].

Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021 ( C‑882/19 ,

ECLI:EU:C:2021:800

).

In che misura le circostanze menzionate alla prima questione, sub a), punti da 1 a 6, rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento. 2) Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento.

In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta. 3) a) Se il diritto di ognuno al risarcimento del danno in forza del diritto dell’Unione, a seguito di un’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione, comprenda il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito al di fuori del SEE. b) Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la “presunzione Akzo”) possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli. c) Se una holding intermedia che si limiti a detenere e gestire azioni soddisfi il secondo criterio Sumal (lo svolgimento di un’attività economica che abbia un legame concreto con l’oggetto della violazione per cui la società madre è stata considerata responsabile). 4) a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] possano essere convenuti di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro. b) Se l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale. c) In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale: se ai fini dell’applicazione [di tale disposizione] resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro».

Causa C‑673/23 26 Il 17 luglio 2019, l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (Italia) (in prosieguo: l’«AGCM») ha adottato una decisione con la quale ha ritenuto che diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], avessero commesso due distinte violazioni dell’articolo 101 TFUE nonché degli articoli 15 e 31 della legge italiana sulla concorrenza. 27 Con tale decisione, l’AGCM ha ritenuto, da un lato, che tali imprese avessero partecipato, tra il 2 febbraio 2004 e il 30 marzo 2017, a un’intesa sul mercato italiano del cartone ondulato, al fine di influire sui prezzi di vendita di tale prodotto e di indurre altre imprese a partecipare a tale intesa.

Dall’altro lato, essa ha ritenuto che i principali produttori di imballaggi in cartone avessero partecipato, tra il 7 settembre 2005 e il 30 marzo 2017, a un’intesa riguardante i materiali da imballaggio, diretta a falsare la concorrenza sul mercato italiano dei cartoni da imballaggio.

L’AGCM ha altresì rilevato che questa seconda intesa aveva una funzione di sostegno rispetto all’intesa relativa al cartone ondulato. 28 [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano (Italia), la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Vimercate (Italia) e la [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Capannori (Italia), sono state destinatarie di detta decisione, da cui risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno partecipato all’intesa.

La [OSCURATO:SOCIETA] è altresì ritenuta responsabile in modo ascendente di tale intesa, in quanto società madre indiretta.

Le altre società ricorrenti nella causa principale, che fanno parte dei gruppi di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], non ne sono invece state destinatarie. 29 [OSCURATO:PERSONA] e a., che fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], hanno acquistato, durante i periodi di infrazione, da società partecipanti alle intese, materie prime e materiali da imballaggio nonché imballaggi in cartone ondulato per gli impianti di produzione europei di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e a. ritengono di aver subito un danno a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti acquistati dalle società partecipanti all’intesa nonché del mantenimento di livelli di prezzo artificialmente elevati («prezzi di protezione») e degli effetti residui dell’intesa sul mercato. 30 Esse hanno quindi adito il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione dichiarativa, diretta a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] e a. sono responsabili in solido nei loro confronti per la loro partecipazione all’intesa di cui si tratta.

Esse chiedono altresì la condanna in solido di tali società al pagamento di un risarcimento il cui importo deve essere successivamente accertato, destinato a risarcire il danno che esse ritengono di aver subito a causa di tale intesa. 31 [OSCURATO:PERSONA] è l’unica società convenuta con sede nella circoscrizione giudiziaria del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ed è considerata il convenuto di riferimento.

Tale società non era destinataria della decisione del 17 luglio 2019 dell’AGCM.

È una società holding intermedia, società figlia della [OSCURATO:PERSONA], una società con sede in Irlanda non interessata dal procedimento principale, e società madre della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima detiene la totalità del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], una delle società destinatarie della decisione del 17 luglio 2019 dell’AGCM. 32 Con sentenza dichiarativa, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato territorialmente competente, sul piano interno e internazionale, a conoscere delle azioni dirette contro le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], ma anche contro quelle con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. 33 Infatti, da un lato, esso ha ritenuto di essere competente a conoscere dell’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA], unica società convenuta dinanzi ad esso ad avere sede ad [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, nella sua circoscrizione giudiziaria, ma anche delle azioni dirette contro tutte le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], per il motivo che tra tutte dette azioni esisterebbe una connessione tale da giustificare un trattamento congiunto per ragioni di efficacia.

Dall’altro lato, esso ha ritenuto che esistesse un collegamento sufficientemente stretto tra le azioni dirette contro tutte le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA] e quelle dirette contro le società con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la pronuncia della sentenza da parte dello stesso giudice al fine di evitare decisioni incompatibili. 34 [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio nella presente causa. 35 Tale giudice ricorda che le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato in primo grado la competenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e che, conformemente alle norme procedurali nazionali, le decisioni adottate in materia di competenza territoriale interna non sono impugnabili dinanzi ad esso.

Il medesimo giudice afferma di essere quindi tenuto a ritenere che tale tribunale abbia una competenza territoriale interna a conoscere non solo dell’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] – unica società nella fattispecie stabilita nella circoscrizione giudiziaria di quest’ultimo e che, pur non essendo destinataria della decisione dell’AGCM, diviene il convenuto di riferimento in relazione al luogo della sua sede –, ma anche delle azioni dirette contro tutte le società convenute dinanzi ad esso con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. 36 Detto giudice si interroga, per contro, sulla competenza internazionale di tale tribunale nei confronti delle azioni dirette contro le società con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA].

Esso si chiede, in sostanza, se esista un collegamento sufficientemente stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra, da un lato, l’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] e/o altre società con sede nei [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le azioni dirette contro le società con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. 37 In tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012], tra: i) da un lato un’azione contro un convenuto di riferimento che non è destinatario di una decisione della Commissione in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza (…), è considerato responsabile in modo ascendente per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e ii) dall’altro lato un’azione contro: – un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o – un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione.

Se al riguardo faccia differenza:

1. se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo ascendente nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni;

2. – in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo ascendente fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello;

3. se il convenuto di riferimento risieda o meno nello Stato membro dove l’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato (soltanto) una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione sul mercato nazionale;

4. se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa i) di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure ii) quale entità giuridica facente parte dell’impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione;

5. se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito i prodotti e/o servizi oggetto del cartello;

6. se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa impresa;

7. che le parti attrici abbiano acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto. b) Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui si tratta venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento.

In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012].

Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021, C‑882/19 ,

ECLI:EU:C:2021:800

).

In che misura le circostanze menzionate alla prima questione, sub a), punti da 1 a 6, rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento. 2) Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento.

In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta. 3) Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la “presunzione Akzo”) possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli. 4) a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] possano essere convenuti di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro. b) Se l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale. c) In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale: se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012], resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro».

Procedimento dinanzi alla Corte 38 Con decisione del presidente della Corte del 18 gennaio 2024, le cause C‑672/23 e C‑673/23 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione definitiva, conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle prime questioni, sub a) 39 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19 , EU:C:2021:597 , punto 31 ). 40 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che, con le sue prime questioni, sub a), formulate in termini sostanzialmente simili nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede se talune circostanze proprie di dette cause siano tali da configurare l’esistenza di un collegamento sufficientemente stretto, alla luce dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto di riferimento, che non sia destinatario della decisione di cui si tratta dell’autorità garante della concorrenza nazionale o dell’Unione, ma che, in quanto entità asseritamente facente parte dell’impresa che tale decisione considera responsabile della violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, sia altresì ritenuto responsabile in modo ascendente o discendente dell’infrazione constatata e, dall’altro, delle azioni dirette contro altri convenuti, destinatari o meno di tale decisione, collegamento che sarebbe idoneo a fondare la competenza internazionale del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) a conoscerne. 41 Il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sulla rilevanza, ai fini della valutazione dell’esistenza di un siffatto collegamento, di circostanze quali, in primo luogo, la mera detenzione e gestione di azioni da parte del convenuto di riferimento, in secondo luogo, il suo eventuale coinvolgimento nella produzione, nella distribuzione, nella vendita e/o nella fornitura di prodotti o la fornitura di servizi oggetto dell’intesa, in terzo luogo, il fatto che tale convenuto di riferimento sia stabilito o meno nello Stato membro in cui è stata constatata l’infrazione al diritto della concorrenza, in quarto luogo, la qualificazione del secondo convenuto destinatario della decisione di cui si tratta come partecipante di fatto all’infrazione o come soggetto facente parte dell’impresa ritenuta responsabile dell’infrazione; in quinto luogo, il fatto che il secondo convenuto non destinatario abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito prodotti o fornito servizi che hanno dato luogo all’intesa; in sesto luogo, l’appartenenza del convenuto di riferimento e del secondo convenuto alla stessa impresa e, in settimo luogo, il fatto che le ricorrenti abbiano acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto. 42 In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue prime questioni, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che può esistere un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto di riferimento che non è stato considerato responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE constatata dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza e, dall’altro lato, azioni dirette contro società riguardo alle quali sussistono seri indizi che esse appartengano a imprese, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, alle quali tale infrazione è stata imputata. 43 In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ), che a sua volta ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte delle disposizioni di tali strumenti giuridici anteriori vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20 , EU:C:2021:604 , punto 28 nonché giurisprudenza citata). 44 Ciò vale, da un lato, per l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e, dall’altro, per l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che sono formulati in termini sostanzialmente simili, cosicché tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti», ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20 , EU:C:2021:604 , punto 29 , nonché del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 24 ). 45 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

L’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale.

Tuttavia, tale regola di competenza dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto è prevista da detto articolo 4, paragrafo 1, «a norma» delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012.

Infatti, mentre tale norma sulla competenza costituisce, conformemente al considerando 15 di quest’ultimo, una norma di principio, detto regolamento prevede un certo numero di eccezioni (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22 , EU:C:2025:108 , punti 29 e 30 ).

Tra queste, l’articolo 8 del medesimo regolamento prevede eccezioni a tale regola di principio per le cause connesse. 46 A tale riguardo, l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. 47 Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni di tale regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, BNP Paribas, C‑567/21 , EU:C:2023:452 , punto 43 ). 48 La norma sulla competenza speciale enunciata all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 ha lo scopo, come risulta dai considerando 16 e 21 di detto regolamento, di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo il rischio di procedimenti paralleli ed evitare l’adozione di decisioni tra loro incompatibili in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di trattazione separata (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 34 ). 49 Tale norma sulla competenza speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, deve essere oggetto di stretta interpretazione, che non vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 35 e giurisprudenza citata). 50 Ne risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente.

L’esistenza di tale vincolo deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare del rischio di decisioni incompatibili. 51 A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che portino a soluzioni divergenti, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 20 e giurisprudenza citata). 52 Tuttavia, la Corte ha statuito che la norma di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere interpretata nel senso che essa possa consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e, quindi, di eludere la norma sulla competenza contenuta in tale disposizione, creando o mantenendo artificiosamente le condizioni di applicazione di detta disposizione (sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 43 e giurisprudenza citata). 53 Spetta, quindi, al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una medesima situazione di diritto e di fatto, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia di cui è investito, per quanto riguarda le domande rivolte contro i diversi convenuti di cui ai procedimenti principali in primo grado, e assicurarsi che le domande rivolte soltanto contro quello, tra i convenuti, il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito, non siano intese a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punti 42 e 45 ). 54 In tale ottica, occorre ricordare, in primo luogo, che la condizione relativa all’esistenza di una stessa situazione di fatto e di diritto è soddisfatta, in particolare, quando più imprese che hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, constatata in una decisione della Commissione, sono convenute in giudizio per la loro partecipazione a tale infrazione, sebbene il loro coinvolgimento nell’attuazione di quest’ultima differisca a seconda dei periodi o delle zone geografiche interessate (v., tra l’altro, sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 21 ). 55 La Corte ha altresì dichiarato che il fatto che la responsabilità solidale della società madre e della sua società figlia per la violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sia stata constatata in una decisione definitiva della Commissione non osta all’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 a simili domande (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 30 ). 56 Infatti, la Corte ha statuito che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, trova applicazione nel caso di domande proposte sia contro una società madre sia contro la sua società figlia, con la quale la prima forma un’unità economica, e fondate sulla partecipazione della seconda a un’infrazione alle norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 33 ). 57 Va ricordato, in secondo luogo, che, sempre secondo una costante giurisprudenza, quando è accertato che una società e la sua società figlia fanno parte della stessa unità economica e formano quindi una sola impresa, ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, è l’esistenza stessa di tale unità economica che ha commesso l’infrazione a determinare in modo decisivo la responsabilità dell’una o dell’altra delle società che costituiscono l’impresa per il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima.

A tal fine, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica» implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 29 nonché giurisprudenza citata). 58 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, persone giuridicamente distinte, organizzate sotto forma di gruppo, formano un’unica impresa quando non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato di cui si tratta, ma, alla luce, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che le uniscono a una società madre, subiscono a tal fine gli effetti dell’esercizio effettivo, da parte di tale unità di direzione, di un’influenza determinante (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑377/20 , EU:C:2022:379 , punto 108 nonché giurisprudenza citata). 59 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nella particolare ipotesi in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, esiste una presunzione confutabile secondo cui la società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua società figlia (sentenza del 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑457/16 P e da C‑459/16 P a C‑461/16 P , EU:C:2017:819 , punto 84 nonché giurisprudenza citata). 60 Infatti, non è la detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale sociale della società figlia a fondare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, bensì il grado di controllo della società madre sulla propria società figlia che tale detenzione implica (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑595/18 P , EU:C:2021:73 , punto 35 ). 61 Ciò premesso, la detenzione, da parte di una società, della quasi totalità del capitale sociale di un’altra società, pur costituendo un indizio molto forte a favore della detenzione di un simile controllo, non consente di escludere con certezza che una o più altre persone possano detenere, da sole o congiuntamente, il potere decisionale, poiché, in particolare, la proprietà del capitale sociale può essere stata dissociata dai diritti di voto (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑377/20 , EU:C:2022:379 , punto 110 ). 62 Per formare con la propria società figlia un’unica impresa, una società madre deve esercitare un controllo sul comportamento della società figlia, il che può essere accertato dimostrando o che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della società figlia e ha inoltre effettivamente esercitato tale influenza o che tale società figlia non determina in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attiene, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra queste due entità giuridiche (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑377/20 , EU:C:2022:379 , punto 111 ). 63 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un’influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 47 ). 64 In quarto luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto riguarda la responsabilità di una società figlia per una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dimostrata in capo a una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società madre anziché quella della società madre.

La responsabilità della società figlia in parola può tuttavia sorgere solo se la vittima prova, sulla base di una decisione adottata in precedenza dalla Commissione o dall’autorità nazionale garante della concorrenza, o con qualsiasi altro mezzo, da un lato, che tale società figlia non determinava in modo autonomo, al momento della commissione dell’infrazione, il suo comportamento sul mercato, ma si atteneva, in sostanza, alle istruzioni della sua società madre, tenuto conto dei vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra queste due entità, di modo che esse formano una stessa unità economica e, pertanto, un’unica impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, autrice del comportamento illecito, e, dall’altro lato, che esisteva un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 51 ). 65 Va aggiunto che la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE è una nozione funzionale, che richiede che l’unità economica da cui è costituita sia identificata alla luce del comportamento illecito di cui si tratta.

Le ristrutturazioni, le cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa intervenute successivamente sono, a tale riguardo, prive di rilevanza (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 46 , nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 46 ). 66 Ne deriva che la medesima società madre può far parte di diverse unità economiche costituite, a seconda dell’attività economica interessata, da essa stessa e da varie combinazioni delle sue società figlie, tutte appartenenti allo stesso gruppo di società.

Se così non fosse, una società figlia appartenente a un siffatto gruppo rischierebbe di essere ritenuta responsabile di infrazioni commesse nell’ambito di attività economiche che non presentano alcun legame con la propria attività e nelle quali essa non era affatto coinvolta, neppure indirettamente (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 47 ). 67 A tale riguardo, sebbene la Corte abbia dichiarato che le entità tenute a risarcire il danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese che, ai sensi di tale disposizione, hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica, la facoltà riconosciuta alla vittima di una pratica anticoncorrenziale di far valere, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni, la responsabilità di una società figlia anziché quella della società madre non può essere automaticamente esercitata nei confronti di qualsiasi di qualsiasi società figlia della società madre (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 32 , nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 46 ). 68 Pertanto, per constatare l’esistenza di un’unità economica tra una società madre e una delle sue società figlie, spetta all’attore, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza, dimostrare l’esistenza non solo di vincoli economici, organizzativi e giuridici tra tali società, ma anche di un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile. 69 Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, ciò si verifica in particolare quando l’accordo anticoncorrenziale concluso dalla società madre o dalla società capogruppo riguarda gli stessi prodotti commercializzati dalla società figlia o dalla controllata indiretta, oppure quando tale società figlia o controllata indiretta assicura la produzione, la vendita, la fornitura o la distribuzione di tali prodotti, nonché la fornitura dei servizi oggetto dell’intesa. 70 Qualora il comportamento illecito non sia stato constatato in una decisione adottata dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza in applicazione dell’articolo 101 TFUE, la società figlia di una società madre cui viene addebitata un’infrazione ha il diritto di contestare tanto la sua appartenenza alla stessa impresa di tale società madre, quanto l’esistenza stessa dell’infrazione addebitata (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 60 ). 71 La circostanza che il convenuto di riferimento sia domiciliato o meno nello Stato membro in cui l’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato una violazione del divieto di intese nel diritto dell’Unione sul mercato nazionale è, di per sé, irrilevante ai fini dell’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra l’azione proposta nei confronti di tale convenuto e quelle intentate nei confronti degli altri convenuti. 72 Inoltre, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, le altre circostanze menzionate dal giudice del rinvio, in particolare l’indicazione delle società in questione in decisioni della Commissione o di un’autorità nazionale garante della concorrenza come «partecipanti all’intesa», non attengono al criterio relativo all’esistenza di uno stretto collegamento tra le azioni in quanto tali, ma sono unicamente rilevanti ai fini della prova dell’esistenza di un siffatto legame. 73 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle prime questioni, sub a), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che può esistere un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto di riferimento che non è stato considerato responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE constatata dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza e, dall’altro lato, azioni dirette contro società riguardo alle quali sussistono seri indizi che esse appartengano a imprese, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, alle quali tale infrazione è stata imputata.

Sulle prime questioni, sub b) 74 Con le sue prime questioni, sub b), redatte in termini identici nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, occorra tener conto, quale criterio autonomo, della questione se fosse prevedibile, per il secondo convenuto, di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento. 75 A tale riguardo, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non fa della prevedibilità, per il secondo convenuto, di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento un criterio autonomo di competenza.

Tale disposizione si limita a subordinare la sua applicazione all’esistenza di un «collegamento così stretto» tra le domande tale da far sussistere un interesse a istruirle e a deciderle contemporaneamente. 76 Tuttavia, dai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 risulta che la prevedibilità della competenza dei giudici costituisce uno degli obiettivi delle norme sulla competenza, in quanto deve consentire, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. 77 Tale prevedibilità persegue l’obiettivo della certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 33 ]. 78 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il requisito della prevedibilità non costituisce un criterio autonomo che si aggiunge alle condizioni poste dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Tale requisito è soddisfatto quando era prevedibile, per i convenuti, che essi rischiavano di essere convenuti nello Stato membro in cui almeno uno di essi è domiciliato (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10 , EU:C:2011:798 , punto 81 e giurisprudenza citata). 79 Il principio della certezza del diritto esige, in particolare, che le norme di competenza speciale siano interpretate in modo da consentire a un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenza del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑103/05 , EU:C:2006:471 , punto 25 e giurisprudenza citata). 80 Come indicato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi da 81 a 84 delle sue conclusioni, la prevedibilità costituisce un principio generale che disciplina le norme sulla competenza, che si concretizza nei criteri da prendere in considerazione per valutare l’esistenza di un collegamento stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Le nozioni utilizzate da tale regolamento non possono, pertanto, essere interpretate in modo tale da violare il suddetto principio.

Quest’ultimo è rispettato, in particolare, quando le situazioni in cui esiste un «collegamento così stretto» sono, in via generale, identificabili da un convenuto.

È sufficiente, a questo proposito, che un convenuto normalmente accorto possa prevedere dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato.

Per quanto riguarda, più in particolare, le azioni per il risarcimento del danno fondate sul diritto della concorrenza, ciò avviene quando un convenuto ha partecipato a un’infrazione unica al diritto della concorrenza in quanto parte di un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Con tale partecipazione, si deve ritenere che esso abbia creato un collegamento stretto con gli altri partecipanti e possa ragionevolmente prevedere che potrà essere citato dinanzi al giudice della sede di tale impresa in un altro membro. 81 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, sub b), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento non costituisce un criterio autonomo ma deve essere presa in considerazione, in quanto principio generale, nell’applicazione della norma sulla competenza speciale prevista da detta disposizione.

Sulle seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché sulla terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e sulla terza questione nella causa C‑673/23 82 Con le seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché con la terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e con la terza questione nella causa C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte in che misura occorra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tener conto di taluni elementi relativi alla fondatezza delle azioni di cui ai procedimenti principali.

Esso si chiede, in particolare, se occorra prendere in considerazione le probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto di riferimento, segnatamente quando tale domanda è finalizzata al risarcimento del danno subito al di fuori del SEE, e se, a tal fine, possano essere considerati indizi l’applicazione della presunzione di influenza determinante delle società madri, ammessa nel diritto della concorrenza, nonché la circostanza che una holding intermedia, che si limiti a detenere e a gestire partecipazioni, soddisfi il criterio relativo all’esistenza di un legame concreto tra la sua attività economica e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile. 83 Poiché il giudice del rinvio è investito di una questione vertente sulla competenza internazionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, gli interrogativi menzionati al punto precedente della presente sentenza sono utili per la soluzione di tali controversie solo nei limiti in cui riguardano la determinazione di tale competenza.

In quest’ottica, spetta alla Corte, alla luce della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte. 84 In tali circostanze, occorre considerare che, con le seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché con la terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e con la terza questione nella causa C‑673/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, occorre tener conto delle possibilità di accoglimento dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento, in particolare quando tale azione è diretta al risarcimento del danno subito al di fuori del SEE, quale indizio del fatto che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione. 85 In primo luogo, va ricordato che, quando verifica la propria competenza internazionale, il giudice adito non esamina né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, ma individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro idonei a fondare la propria competenza alla luce dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 41 ). 86 L’obiettivo di certezza del diritto esige infatti che il giudice adito possa pronunciarsi sulla propria competenza senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito [v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 61 , nonché del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 33 e giurisprudenza citata]. 87 In secondo luogo, occorre rilevare che la Corte ha tuttavia dichiarato che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere interpretato nel senso che consente a un attore di citare una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai giudici dello Stato membro del suo domicilio e, quindi, di eludere la norma sulla competenza prevista in tale disposizione, creando o mantenendo artificiosamente le condizioni della sua applicazione (sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 43 e giurisprudenza citata). 88 A tale riguardo, la Corte ha considerato che tale ipotesi di elusione delle norme sulla competenza è esclusa qualora, alla data di deposito della domanda giudiziale, esista uno stretto collegamento tra le domande dirette contro ciascuno dei convenuti, tale da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili (v., per analogia, sentenze dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06 , EU:C:2007:595 , punti 52 e 54 ; del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 28 , nonché del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 44 e giurisprudenza citata). 89 Ne consegue che, quando domande che, al momento della loro presentazione, sono connesse, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, sono proposte dinanzi allo stesso giudice, quest’ultimo può constatare un’eventuale elusione e un uso abusivo di tale norma sulla competenza solo se indizi concludenti gli consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 29 ). 90 A tal fine, non è sufficiente che l’azione diretta nei confronti del convenuto di riferimento appaia infondata.

Alla data della sua proposizione, una siffatta azione deve essere manifestamente infondata o artificiosa, oppure priva di qualsiasi interesse reale per l’attore (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑103/05 , EU:C:2006:471 , punti 31 e 32 ). 91 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il carattere manifestamente infondato dell’azione proposta contro il convenuto di riferimento può costituire un indizio del fatto che l’attore ha creato artificialmente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. 92 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se le probabilità di successo dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento possano essere prese in considerazione come indizio per valutare se l’attore abbia inteso eludere la norma sulla competenza prevista all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, punto 6, e all’articolo 3, paragrafo 1, ai sensi della direttiva 2014/104, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, deve poter chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno, quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata da detto articolo 101 (v., segnatamente, sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑435/18 , EU:C:2019:1069 , punti 22 , 23 e 30 nonché giurisprudenza citata). 93 Una volta che un’intesa è stata attuata nell’ambito del mercato comune, la competenza dell’Unione ad applicare le proprie norme di concorrenza a tali comportamenti è garantita dal principio di territorialità, generalmente accolto nel diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85 , EU:C:1988:447 , punti 17 e 18 ). 94 A tale riguardo, l’applicazione effettiva del diritto della concorrenza dell’Unione in tutto il mercato interno è, come risulta dal considerando 1 della direttiva 2014/104, necessaria a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta all’interno di tale mercato.

Orbene, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione europea (v. sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09 , EU:C:2011:389 , punto 29 e giurisprudenza citata). 95 È irrilevante che il danno di cui si chiede il risarcimento si sia prodotto al di fuori del territorio dell’Unione, purché presenti un nesso di causalità con il comportamento anticoncorrenziale contestato. 96 Di conseguenza, il fatto che il danno invocato a sostegno di un’azione di risarcimento del danno causato da un’intesa, proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, si sia verificato al di fuori del SEE non consente, di per sé, di considerare tale azione manifestamente infondata nella fase della verifica della competenza internazionale del giudice adito. 97 Occorre ricordare, sotto un secondo profilo, che, per quanto riguarda l’applicazione della presunzione dell’esistenza di un’influenza determinante esercitata da una società madre sull’attività economica della sua società figlia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «impresa», ai sensi delle regole di concorrenza dell’Unione, non può avere una portata diversa a seconda che si tratti dell’imposizione di ammende o dell’esercizio di azioni di risarcimento danni per violazione di tali regole (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 47 ). 98 Infatti, l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte delle autorità pubbliche (public enforcement) , da un lato, e le azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole (private enforcement) , dall’altro, costituiscono parte di un sistema unico di applicazione di tali regole, che mira a sanzionare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottarli (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 37 ). 99 Risulta, peraltro, da una giurisprudenza costante che la presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre, sviluppata nell’ambito della contestazione delle decisioni della Commissione adottate sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, può trovare applicazione anche nel caso di un’azione proposta da una persona fisica o giuridica che affermi di aver subito un danno a causa della partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, diretta contro un’altra società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della prima (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 39 ). 100 Ne consegue che la presunzione relativa secondo cui una società madre che detiene, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria società figlia esercita su quest’ultima un’influenza determinante può essere applicata nelle azioni per il risarcimento del danno per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione.

Ai soli fini della verifica della competenza internazionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, è sufficiente che il giudice nazionale constati che non è escluso, al momento della proposizione dell’azione in questione, che i convenuti interessati facciano parte della stessa impresa ai sensi del diritto della concorrenza. 101 Occorre rilevare, sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica di una holding intermediaria, che si limita a gestire e detenere partecipazioni, e l’oggetto dell’infrazione commessa da una società capogruppo, che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, una siffatta holding, considerata isolatamente, si limita a detenere e gestire azioni e non interviene, in quanto tale, sul mercato. 102 Tuttavia, il solo fatto che la persona alla quale viene imputato il comportamento della società figlia rivesta la forma di una holding non osta a tale imputazione (v., in tal senso, sentenze del 11 luglio 2013, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/11 P , EU:C:2013:514 , punto 43 , nonché del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑501/11 P , EU:C:2013:522 , punti da 101 a 116 ). 103 Come risulta dai punti da 57 a 63 della presente sentenza, l’attività economica di una società figlia può essere imputata a una holding intermedia qualora, nonostante la sua personalità giuridica, tale società figlia non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma segua, in sostanza, gli orientamenti definiti dalla sua società madre.

Ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui una società figlia della holding intermedia, sulla quale quest’ultima esercita un’influenza determinante, svolga un’attività economica che presenti un legame concreto con l’oggetto della violazione commessa dalla capogruppo. 104 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché alla terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e alla terza questione nella causa C‑673/23, dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, non occorre tener conto delle probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto di riferimento.

Tuttavia, se ne può tener conto, in quanto indizio diretto a dimostrare che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione.

Il fatto che il danno lamentato nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta, di per sé, nell’ambito della verifica della competenza internazionale di tale giudice, che la domanda debba essere qualificata come manifestamente infondata.

Sulle quarte questioni, sub b) 105 Con le sue quarte questioni, sub b), redatte in termini identici nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale del giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione giudiziaria è domiciliato il convenuto di riferimento. 106 Ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che «[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata».

Tale disposizione riguarda quindi all’autorità giurisdizionale del domicilio di uno dei convenuti, quale individuato dal diritto dello Stato membro interessato. 107 La Corte ha considerato che il riferimento all’«autorità giurisdizionale del luogo in cui un[a parte] è domiciliat[a]» deve essere inteso, da un lato, nel senso che designa lo Stato membro i cui giudici sono competenti e, dall’altro, nel senso che attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno [v., in tal senso, sentenze del 3 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑386/05 , EU:C:2007:262 , punto 30 ; del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20 , EU:C:2021:604 , punto 33 ; del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punti 37 , 38 e 42 , nonché del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 42 ]. 108 Per contro, quando il regolamento n. 1215/2012 si riferisce alle «autorità giurisdizionali di uno Stato membro», in particolare all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 7, punto 6, o all’articolo 11, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, tale espressione riguarda unicamente la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali di tale Stato membro [v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punti 37 , 38 e 42 , nonché del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 42 ]. 109 Per quanto riguarda la questione di quale giudice all’interno dello Stato membro così identificato sia competente, dalla formulazione stessa dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, come interpretata dalla Corte, risulta che tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è domiciliato uno dei convenuti. 110 Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, tale interpretazione trova sostegno nella relazione sulla Convenzione del 27 settembre 1968, elaborata dal P. Jenard ( GU 1979, C 59, pag. 44 ), dalla quale risulta, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, di tale convenzione, al quale corrisponde l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che la norma sulla competenza da esso posta deve essere intesa nel senso che designa, in quanto giudice competente, il giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno dei convenuti. 111 Una siffatta interpretazione soddisfa altresì i requisiti di buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui consente, al contempo, un’efficace gestione procedurale della controversia, la produzione e la valutazione delle prove da parte di una sola autorità giurisdizionale, nonché la prevenzione del rischio di decisioni divergenti (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑34/24 , EU:C:2025:936 , punto 73 ). 112 Si deve rilevare che, tenuto conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e, più in particolare, del fatto che le azioni di risarcimento del danno per una violazione di tale diritto richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica, il raggruppamento delle pretese individuali è idoneo a facilitare sia l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.

Nel contesto dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, la complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza può, dunque, giustificare una concentrazione di competenze (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑34/24 , EU:C:2025:936 , punto 74 e giurisprudenza citata). 113 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle quarte questioni, sub b), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale del giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il convenuto di riferimento.

Sulle quarte questioni, sub c) 114 Con le sue quarte questioni, sub c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro, inizialmente adito sulla base di tale disposizione, ma che si consideri territorialmente incompetente a conoscere dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento, dichiari la propria incompetenza a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro, designato come territorialmente competente dal diritto nazionale. 115 Il giudice del rinvio precisa, a tale riguardo, che è poco probabile che, nelle cause dinanzi ad esso pendenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano convenuti di riferimento.

A suo avviso, tale qualità spetta ad altri convenuti, stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA], ma situati al di fuori della circoscrizione giudiziaria del rechtsbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). 116 A questo proposito occorre ricordare che il regolamento n. 1215/2012 mira a rafforzare, nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale, il sistema semplificato ed efficace delle norme sui conflitti di competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑581/20 , EU:C:2021:808 , punto 67 ). 117 Da nessuna disposizione di tale regolamento risulta che quest’ultimo osti a che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dichiari la propria incompetenza a favore di un’altra autorità giurisdizionale dello stesso Stato membro. 118 Detto regolamento non ha lo scopo di unificare le norme di diritto processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale (v., tra l’altro, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑581/20 , EU:C:2021:808 , punto 68 ). 119 Risulta peraltro da costante giurisprudenza che, per quanto attiene alle norme processuali, occorre fare riferimento alle norme processuali nazionali applicabili dinanzi al giudice adito, purché la loro applicazione non comprometta l’effetto utile del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punto 36 ). 120 Ne consegue, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, che un giudice che si ritenga incompetente alla luce delle norme nazionali sulla competenza territoriale interna può, in forza di tali norme, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice che esso considera competente, purché tale dichiarazione di incompetenza non abbia l’effetto di compromettere l’applicazione effettiva del regolamento n. 1215/2012, in particolare per quanto riguarda la norma sulla competenza speciale prevista al suo articolo 8, punto

1. 121 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle quarte questioni, sub c), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro, inizialmente adito sulla base di tale disposizione, ma che si consideri territorialmente incompetente a conoscere dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento, dichiari la propria incompetenza a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro competente a conoscerne, qualora tale dichiarazione di incompetenza intervenga conformemente alle norme processuali nazionali e non comprometta l’effetto utile di detto regolamento.

Sulle quarte questioni, sub a) 122 Con le sue quarte questioni, sub a), formulate in termini identici nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che più convenuti con sede nello stesso Stato membro possono, congiuntamente, essere considerati come convenuto di riferimento ai fini dell’applicazione di tale disposizione. 123 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 3 ottobre 2019, A e a., C‑70/18 , EU:C:2019:823 , punto 73 ). 124 Orbene, la competenza territoriale del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) nei procedimenti principali non è subordinata alla questione se più convenuti stabiliti nello stesso Stato membro possano essere considerati congiuntamente convenuti di riferimento ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

La risposta alle quarte questioni, sub a), non è quindi idonea ad esercitare la minima influenza sull’esito dei procedimenti principali e deve, pertanto, essere considerata manifestamente irrilevante ai fini della loro soluzione. 125 Di conseguenza, non occorre rispondere alle quarte questioni, sub a).

Sulle spese 126 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che può esistere un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito e che non è stato considerato responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, constatata dalla Commissione europea o da un’autorità nazionale garante della concorrenza e, dall’altro lato, azioni dirette contro società riguardo alle quali sussistono seri indizi che esse appartengano a imprese, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, alle quali tale infrazione è stata imputata. 2) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato dinanzi al foro del convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito non costituisce un criterio autonomo, ma deve essere presa in considerazione, in quanto principio generale, nell’applicazione della norma sulla competenza speciale prevista da detta disposizione. 3) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, non occorre tener conto delle probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito.

Tuttavia, se ne può tener conto, in quanto indizio diretto a dimostrare che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione.

Il fatto che il danno lamentato nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta, di per sé, nell’ambito della verifica della competenza internazionale di tale giudice, che la domanda debba essere qualificata come manifestamente infondata. 4) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale del giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito. 5) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro, inizialmente adito sulla base di tale disposizione, ma che si consideri territorialmente incompetente a conoscere dell’azione diretta contro il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito, dichiari la propria incompetenza a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro competente a conoscerne, qualora tale dichiarazione di incompetenza intervenga conformemente alle norme processuali nazionali e non comprometta l’effetto utile di detto regolamento.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0672 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Nozione di “collegamento così stretto” – Nozione di “convenuto di riferimento” – Violazione dell’articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Risarcimento dei danni causati da cartelli – Nozione di impresa – Responsabilità della società madre e di una società figlia – Decisione della Commissione – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Danno verificatosi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)» Nelle cause riunite C‑672/23 e C‑673/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 19 settembre 2023, pervenute in cancelleria il 13 novembre 2023, nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, GCC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAOC contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], ABB [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA], ABB Ltd, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:SOCIETA] (C‑672/23), e [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:SOCIETA], DS [OSCURATO:PERSONA] BV, DS [OSCURATO:PERSONA] plc, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA] (C‑673/23), LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, la GCC [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SAOC, da J.W. de Jong, advocaat; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], da R.T. Bolland, J.S. Kortmann, A. van Vugt e R. Wesseling, advocaten; – per la [OSCURATO:SOCIETA], da P.N. Malanczuk, E. Mattioli, M.J. Schaufeli e J.P. van der Klein, advocaten, nonché da I. Perego e M. Roberti, avvocati; – per la [OSCURATO:PERSONA]., da D.A.M.H.W. Strik, advocate; – per la [OSCURATO:PERSONA], la ABB [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] e la ABB Ltd, da W. Knibbeler, M.H.J.M. Immerzeel, E. [OSCURATO:PERSONA], A. Schurink e M. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA], da H.M. Cornelissen, A. Knigge e R. van Dijken, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:SOCIETA], da O.W. Brouwer, E. [OSCURATO:PERSONA], A. Schurink e M. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per la DS [OSCURATO:PERSONA] BV, la DS [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], da M.G. Bredenoord-Spoek, J.K. de Pree e S.J. The, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA], da R.J.G. Lamberti, C.C.A. van Rest e H.J. Vanderveen, advocaten; – per la Commissione europea, da S. Noë, W. Wils e C. Zois, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie, la prima, tra la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, la GCC [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SAOC (in prosieguo, queste quattro imprese congiuntamente: «EWAGB e a.»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] group Inc., la [OSCURATO:PERSONA], la ABB [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA], la ABB Ltd, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, queste quindici imprese congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), dall’altro lato; la seconda, tra la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA], la DS [OSCURATO:PERSONA] BV, la DS [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, queste otto imprese congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, queste tre imprese congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), dall’altro, in merito alla determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle azioni dirette a far dichiarare la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] e a. e di [OSCURATO:PERSONA] e a. e alla loro condanna al risarcimento dei danni derivanti da una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»). Contesto normativo Regolamento n. 1215/2012 3 I considerando 15, 16 e 21 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue: «(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione. (…) (21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo». 4 Il capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprende dieci sezioni. Nella sezione 1 di quest’ultimo, intitolata «Disposizioni generali», figurano gli articoli da 4 a 6 di detto regolamento. 5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». 6 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, prevede quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». 7 Contenuto nella sezione 2 di tale capo II, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 8, punto 1, di tale regolamento così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata». 8 Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d’attività principale». Direttiva 2014/104/UE 9 Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349 pag. 1 ): «Gli articoli 101 e 102 [TFUE] sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l’Unione [europea] al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta». 10 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali». 11 L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», ai punti 2, 3 e 6 così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) 2) “autore della violazione”: l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza; 3) “diritto nazionale della concorrenza”: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 [del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 )], escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese; (…) 6) “soggetto danneggiato” una persona che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza». 12 Ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un pieno risarcimento»: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno. 2.   Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi. 3.   Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura». 13 L’articolo 9 della direttiva 2014/104, intitolato «Effetto delle decisioni nazionali», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie , del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE». 14 L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Responsabilità in solido», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l’effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C‑672/23 15 Con la decisione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610, «[OSCURATO:PERSONA] elettrici»/«[OSCURATO:PERSONA]»), la Commissione europea ha constatato l’esistenza di un’intesa di portata quasi mondiale sui mercati dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei che coinvolgeva 26 persone giuridiche, vale a dire: – la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Francia, – la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Italia, e le loro precedenti società madri, la Pirelli & C e [OSCURATO:PERSONA], – la J-[OSCURATO:PERSONA] e le società madri dell’impresa comune, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], – la VISCAS [OSCURATO:PERSONA] e le società madri dell’impresa comune, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA], – la (già) [OSCURATO:PERSONA], nei cui diritti è subentrata la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svezia, e la ABB Ltd, nella sua qualità di società madre della [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svizzera; – la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA], – la [OSCURATO:SOCIETA], la sua società madre attuale, la [OSCURATO:PERSONA], e la sua precedente società madre, la Safran SA, – la EXSYM [OSCURATO:PERSONA] e le società madri dell’impresa comune, la SWCC [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]., – la LS [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], – la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e – la ntk cables GmbH e NKT [OSCURATO:PERSONA] A/S. 16 Essa ha ritenuto che tali società, nel corso di un periodo compreso tra il 18 febbraio 1999 e il 29 gennaio 2009, avessero partecipato a una rete di riunioni multilaterali e bilaterali e a contatti al fine di ripartirsi i mercati e i clienti di progetti di cavi elettrici sotterranei e di cavi elettrici sottomarini in territori specifici. Secondo la Commissione, tali pratiche collusive costituivano un’infrazione continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. 17 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain, il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono imprese pubbliche incaricate dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle reti ad alta tensione situate, rispettivamente, in Bahrein, in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. La GCC [OSCURATO:PERSONA] possiede e gestisce un’infrastruttura di interconnessione che collega le reti elettriche nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] aderenti al Consiglio di cooperazione degli [OSCURATO:PERSONA] arabi del Golfo, vale a dire lo Stato degli Emirati arabi uniti, il Regno del Bahrein, il Regno dell’[OSCURATO:PERSONA], il Sultanato dell’[OSCURATO:PERSONA], lo Stato del Qatar e lo Stato del [OSCURATO:PERSONA]. 18 EWAGB e a. hanno adito il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione dichiarativa diretta, da un lato, a far dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e a. sono responsabili in solido nei loro confronti per la loro partecipazione all’intesa di cui si tratta e, dall’altro, alla condanna in solido di tali società al pagamento di un risarcimento il cui importo deve essere successivamente accertato, destinato a risarcire il danno che esse ritengono di aver subito al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) a causa di tale intesa. 19 Detta azione dichiarativa è diretta contro diverse società convenute nel procedimento principale appartenenti ai gruppi [OSCURATO:SOCIETA], (già) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alcune hanno sede nei [OSCURATO:PERSONA], ma al di fuori della circoscrizione giudiziaria del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), altre al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. Tutte sono, direttamente o indirettamente, società figlie detenute al 100% dalle imprese alle quali la Commissione ha deciso di imputare una partecipazione all’intesa di cui si tratta. Nella sua decisione, la Commissione ha constatato che [OSCURATO:SOCIETA], (già) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] avevano partecipato all’intesa e ha affermato la responsabilità in modo ascendente di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], ABB Ltd e [OSCURATO:PERSONA] SA nella loro qualità di società madri (indirette) di dette partecipanti all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] nonché le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ABB [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], non erano destinatarie di detta decisione. Tali società convenute di diritto dei [OSCURATO:PERSONA] sono tutte società figlie, dirette o indirette, detenute al 100% rispettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla ABB Ltd e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], è l’unica società convenuta con sede nella circoscrizione giudiziaria del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e costituisce pertanto il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito (in prosieguo: il «convenuto di riferimento»). Tale società è una società figlia della [OSCURATO:SOCIETA], la quale detiene anche l’intero capitale della [OSCURATO:PERSONA]. Né la [OSCURATO:PERSONA] né le altre società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA] sono state destinatarie della decisione della Commissione del 2 aprile 2014. 21 Con sentenza dichiarativa, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato competente, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere delle azioni proposte contro tutte le società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, esso si è dichiarato incompetente a conoscere delle azioni dirette contro le società convenute aventi sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che nessuna competenza internazionale potesse essere dedotta dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 né da alcun’altra base giuridica. Esso ha infatti considerato che non esistesse, tra le azioni proposte contro le società stabilite nei [OSCURATO:PERSONA] e quelle proposte contro le società stabilite al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA], un collegamento sufficientemente stretto tale da giustificare che esse fossero tutte giudicate dallo stesso giudice al fine di evitare decisioni incompatibili. 22 EWAGB e a. hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio nella presente causa. 23 Detto giudice ricorda che le società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato la decisione del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) che riconosceva la propria competenza territoriale interna a conoscere dell’azione nei confronti non solo della [OSCURATO:PERSONA], stabilita nella circoscrizione giudiziaria di tale tribunale, ma anche di tutte le società citate con sede nei [OSCURATO:PERSONA], ma al di fuori della circoscrizione giudiziaria di quest’ultimo. Detto giudice precisa quindi che, conformemente alle norme processuali nazionali, le decisioni in materia di competenza territoriale interna non sono impugnabili e che, di conseguenza, esso deve ritenere che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) abbia una competenza territoriale interna nei confronti di tutte le società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. 24 Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se esista un collegamento sufficientemente stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra, da un lato, l’azione proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] o altre società convenute con sede nei [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le azioni proposte contro le società convenute con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. 25 In tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], tra: i) da un lato un’azione contro un convenuto di riferimento che non è destinatario di una decisione della Commissione in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza, è considerato responsabile in modo discendente per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e ii) dall’altro lato, un’azione contro: – un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o – un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione. Se al riguardo faccia differenza: 1. se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo discendente nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni; 2. – in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo discendente fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello; 3. se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa i) di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure ii) quale entità giuridica facente parte dell’impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione; 4. se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito prodotti e/o servizi oggetto del cartello; 5. se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa impresa; 6. che le parti attrici abbiano acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto. b) Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui si tratta venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento. In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012]. Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021 ( C‑882/19 , ECLI:EU:C:2021:800 ). In che misura le circostanze menzionate alla prima questione, sub a), punti da 1 a 6, rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento. 2) Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento. In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta. 3) a) Se il diritto di ognuno al risarcimento del danno in forza del diritto dell’Unione, a seguito di un’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione, comprenda il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito al di fuori del SEE. b) Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la “presunzione Akzo”) possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli. c) Se una holding intermedia che si limiti a detenere e gestire azioni soddisfi il secondo criterio Sumal (lo svolgimento di un’attività economica che abbia un legame concreto con l’oggetto della violazione per cui la società madre è stata considerata responsabile). 4) a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] possano essere convenuti di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro. b) Se l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale. c) In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale: se ai fini dell’applicazione [di tale disposizione] resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro». Causa C‑673/23 26 Il 17 luglio 2019, l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (Italia) (in prosieguo: l’«AGCM») ha adottato una decisione con la quale ha ritenuto che diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], avessero commesso due distinte violazioni dell’articolo 101 TFUE nonché degli articoli 15 e 31 della legge italiana sulla concorrenza. 27 Con tale decisione, l’AGCM ha ritenuto, da un lato, che tali imprese avessero partecipato, tra il 2 febbraio 2004 e il 30 marzo 2017, a un’intesa sul mercato italiano del cartone ondulato, al fine di influire sui prezzi di vendita di tale prodotto e di indurre altre imprese a partecipare a tale intesa. Dall’altro lato, essa ha ritenuto che i principali produttori di imballaggi in cartone avessero partecipato, tra il 7 settembre 2005 e il 30 marzo 2017, a un’intesa riguardante i materiali da imballaggio, diretta a falsare la concorrenza sul mercato italiano dei cartoni da imballaggio. L’AGCM ha altresì rilevato che questa seconda intesa aveva una funzione di sostegno rispetto all’intesa relativa al cartone ondulato. 28 [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano (Italia), la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Vimercate (Italia) e la [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Capannori (Italia), sono state destinatarie di detta decisione, da cui risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno partecipato all’intesa. La [OSCURATO:SOCIETA] è altresì ritenuta responsabile in modo ascendente di tale intesa, in quanto società madre indiretta. Le altre società ricorrenti nella causa principale, che fanno parte dei gruppi di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], non ne sono invece state destinatarie. 29 [OSCURATO:PERSONA] e a., che fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], hanno acquistato, durante i periodi di infrazione, da società partecipanti alle intese, materie prime e materiali da imballaggio nonché imballaggi in cartone ondulato per gli impianti di produzione europei di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e a. ritengono di aver subito un danno a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti acquistati dalle società partecipanti all’intesa nonché del mantenimento di livelli di prezzo artificialmente elevati («prezzi di protezione») e degli effetti residui dell’intesa sul mercato. 30 Esse hanno quindi adito il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione dichiarativa, diretta a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] e a. sono responsabili in solido nei loro confronti per la loro partecipazione all’intesa di cui si tratta. Esse chiedono altresì la condanna in solido di tali società al pagamento di un risarcimento il cui importo deve essere successivamente accertato, destinato a risarcire il danno che esse ritengono di aver subito a causa di tale intesa. 31 [OSCURATO:PERSONA] è l’unica società convenuta con sede nella circoscrizione giudiziaria del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ed è considerata il convenuto di riferimento. Tale società non era destinataria della decisione del 17 luglio 2019 dell’AGCM. È una società holding intermedia, società figlia della [OSCURATO:PERSONA], una società con sede in Irlanda non interessata dal procedimento principale, e società madre della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima detiene la totalità del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], una delle società destinatarie della decisione del 17 luglio 2019 dell’AGCM. 32 Con sentenza dichiarativa, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato territorialmente competente, sul piano interno e internazionale, a conoscere delle azioni dirette contro le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], ma anche contro quelle con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. 33 Infatti, da un lato, esso ha ritenuto di essere competente a conoscere dell’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA], unica società convenuta dinanzi ad esso ad avere sede ad [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, nella sua circoscrizione giudiziaria, ma anche delle azioni dirette contro tutte le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], per il motivo che tra tutte dette azioni esisterebbe una connessione tale da giustificare un trattamento congiunto per ragioni di efficacia. Dall’altro lato, esso ha ritenuto che esistesse un collegamento sufficientemente stretto tra le azioni dirette contro tutte le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA] e quelle dirette contro le società con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la pronuncia della sentenza da parte dello stesso giudice al fine di evitare decisioni incompatibili. 34 [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio nella presente causa. 35 Tale giudice ricorda che le società con sede nei [OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato in primo grado la competenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e che, conformemente alle norme procedurali nazionali, le decisioni adottate in materia di competenza territoriale interna non sono impugnabili dinanzi ad esso. Il medesimo giudice afferma di essere quindi tenuto a ritenere che tale tribunale abbia una competenza territoriale interna a conoscere non solo dell’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] – unica società nella fattispecie stabilita nella circoscrizione giudiziaria di quest’ultimo e che, pur non essendo destinataria della decisione dell’AGCM, diviene il convenuto di riferimento in relazione al luogo della sua sede –, ma anche delle azioni dirette contro tutte le società convenute dinanzi ad esso con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. 36 Detto giudice si interroga, per contro, sulla competenza internazionale di tale tribunale nei confronti delle azioni dirette contro le società con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. Esso si chiede, in sostanza, se esista un collegamento sufficientemente stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra, da un lato, l’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] e/o altre società con sede nei [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le azioni dirette contro le società con sede al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. 37 In tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012], tra: i) da un lato un’azione contro un convenuto di riferimento che non è destinatario di una decisione della Commissione in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza (…), è considerato responsabile in modo ascendente per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e ii) dall’altro lato un’azione contro: – un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o – un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione. Se al riguardo faccia differenza: 1. se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo ascendente nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni; 2. – in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo ascendente fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello; 3. se il convenuto di riferimento risieda o meno nello Stato membro dove l’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato (soltanto) una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione sul mercato nazionale; 4. se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa i) di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure ii) quale entità giuridica facente parte dell’impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione; 5. se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito i prodotti e/o servizi oggetto del cartello; 6. se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa impresa; 7. che le parti attrici abbiano acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto. b) Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui si tratta venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento. In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012]. Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021, C‑882/19 , ECLI:EU:C:2021:800 ). In che misura le circostanze menzionate alla prima questione, sub a), punti da 1 a 6, rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento. 2) Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento. In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta. 3) Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la “presunzione Akzo”) possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli. 4) a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] possano essere convenuti di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro. b) Se l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale. c) In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale: se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012], resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro». Procedimento dinanzi alla Corte 38 Con decisione del presidente della Corte del 18 gennaio 2024, le cause C‑672/23 e C‑673/23 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione definitiva, conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte. Sulle questioni pregiudiziali Sulle prime questioni, sub a) 39 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19 , EU:C:2021:597 , punto 31 ). 40 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che, con le sue prime questioni, sub a), formulate in termini sostanzialmente simili nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede se talune circostanze proprie di dette cause siano tali da configurare l’esistenza di un collegamento sufficientemente stretto, alla luce dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto di riferimento, che non sia destinatario della decisione di cui si tratta dell’autorità garante della concorrenza nazionale o dell’Unione, ma che, in quanto entità asseritamente facente parte dell’impresa che tale decisione considera responsabile della violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, sia altresì ritenuto responsabile in modo ascendente o discendente dell’infrazione constatata e, dall’altro, delle azioni dirette contro altri convenuti, destinatari o meno di tale decisione, collegamento che sarebbe idoneo a fondare la competenza internazionale del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) a conoscerne. 41 Il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sulla rilevanza, ai fini della valutazione dell’esistenza di un siffatto collegamento, di circostanze quali, in primo luogo, la mera detenzione e gestione di azioni da parte del convenuto di riferimento, in secondo luogo, il suo eventuale coinvolgimento nella produzione, nella distribuzione, nella vendita e/o nella fornitura di prodotti o la fornitura di servizi oggetto dell’intesa, in terzo luogo, il fatto che tale convenuto di riferimento sia stabilito o meno nello Stato membro in cui è stata constatata l’infrazione al diritto della concorrenza, in quarto luogo, la qualificazione del secondo convenuto destinatario della decisione di cui si tratta come partecipante di fatto all’infrazione o come soggetto facente parte dell’impresa ritenuta responsabile dell’infrazione; in quinto luogo, il fatto che il secondo convenuto non destinatario abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito prodotti o fornito servizi che hanno dato luogo all’intesa; in sesto luogo, l’appartenenza del convenuto di riferimento e del secondo convenuto alla stessa impresa e, in settimo luogo, il fatto che le ricorrenti abbiano acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto. 42 In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue prime questioni, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che può esistere un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto di riferimento che non è stato considerato responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE constatata dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza e, dall’altro lato, azioni dirette contro società riguardo alle quali sussistono seri indizi che esse appartengano a imprese, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, alle quali tale infrazione è stata imputata. 43 In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ), che a sua volta ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte delle disposizioni di tali strumenti giuridici anteriori vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20 , EU:C:2021:604 , punto 28 nonché giurisprudenza citata). 44 Ciò vale, da un lato, per l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e, dall’altro, per l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che sono formulati in termini sostanzialmente simili, cosicché tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti», ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20 , EU:C:2021:604 , punto 29 , nonché del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 24 ). 45 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. L’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale. Tuttavia, tale regola di competenza dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto è prevista da detto articolo 4, paragrafo 1, «a norma» delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012. Infatti, mentre tale norma sulla competenza costituisce, conformemente al considerando 15 di quest’ultimo, una norma di principio, detto regolamento prevede un certo numero di eccezioni (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22 , EU:C:2025:108 , punti 29 e 30 ). Tra queste, l’articolo 8 del medesimo regolamento prevede eccezioni a tale regola di principio per le cause connesse. 46 A tale riguardo, l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. 47 Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni di tale regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, BNP Paribas, C‑567/21 , EU:C:2023:452 , punto 43 ). 48 La norma sulla competenza speciale enunciata all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 ha lo scopo, come risulta dai considerando 16 e 21 di detto regolamento, di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo il rischio di procedimenti paralleli ed evitare l’adozione di decisioni tra loro incompatibili in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di trattazione separata (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 34 ). 49 Tale norma sulla competenza speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, deve essere oggetto di stretta interpretazione, che non vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 35 e giurisprudenza citata). 50 Ne risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. L’esistenza di tale vincolo deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare del rischio di decisioni incompatibili. 51 A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che portino a soluzioni divergenti, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 20 e giurisprudenza citata). 52 Tuttavia, la Corte ha statuito che la norma di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere interpretata nel senso che essa possa consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e, quindi, di eludere la norma sulla competenza contenuta in tale disposizione, creando o mantenendo artificiosamente le condizioni di applicazione di detta disposizione (sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 43 e giurisprudenza citata). 53 Spetta, quindi, al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una medesima situazione di diritto e di fatto, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia di cui è investito, per quanto riguarda le domande rivolte contro i diversi convenuti di cui ai procedimenti principali in primo grado, e assicurarsi che le domande rivolte soltanto contro quello, tra i convenuti, il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito, non siano intese a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punti 42 e 45 ). 54 In tale ottica, occorre ricordare, in primo luogo, che la condizione relativa all’esistenza di una stessa situazione di fatto e di diritto è soddisfatta, in particolare, quando più imprese che hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, constatata in una decisione della Commissione, sono convenute in giudizio per la loro partecipazione a tale infrazione, sebbene il loro coinvolgimento nell’attuazione di quest’ultima differisca a seconda dei periodi o delle zone geografiche interessate (v., tra l’altro, sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 21 ). 55 La Corte ha altresì dichiarato che il fatto che la responsabilità solidale della società madre e della sua società figlia per la violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sia stata constatata in una decisione definitiva della Commissione non osta all’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 a simili domande (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 30 ). 56 Infatti, la Corte ha statuito che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, trova applicazione nel caso di domande proposte sia contro una società madre sia contro la sua società figlia, con la quale la prima forma un’unità economica, e fondate sulla partecipazione della seconda a un’infrazione alle norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 33 ). 57 Va ricordato, in secondo luogo, che, sempre secondo una costante giurisprudenza, quando è accertato che una società e la sua società figlia fanno parte della stessa unità economica e formano quindi una sola impresa, ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, è l’esistenza stessa di tale unità economica che ha commesso l’infrazione a determinare in modo decisivo la responsabilità dell’una o dell’altra delle società che costituiscono l’impresa per il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima. A tal fine, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica» implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 29 nonché giurisprudenza citata). 58 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, persone giuridicamente distinte, organizzate sotto forma di gruppo, formano un’unica impresa quando non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato di cui si tratta, ma, alla luce, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che le uniscono a una società madre, subiscono a tal fine gli effetti dell’esercizio effettivo, da parte di tale unità di direzione, di un’influenza determinante (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑377/20 , EU:C:2022:379 , punto 108 nonché giurisprudenza citata). 59 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nella particolare ipotesi in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, esiste una presunzione confutabile secondo cui la società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua società figlia (sentenza del 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑457/16 P e da C‑459/16 P a C‑461/16 P , EU:C:2017:819 , punto 84 nonché giurisprudenza citata). 60 Infatti, non è la detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale sociale della società figlia a fondare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, bensì il grado di controllo della società madre sulla propria società figlia che tale detenzione implica (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑595/18 P , EU:C:2021:73 , punto 35 ). 61 Ciò premesso, la detenzione, da parte di una società, della quasi totalità del capitale sociale di un’altra società, pur costituendo un indizio molto forte a favore della detenzione di un simile controllo, non consente di escludere con certezza che una o più altre persone possano detenere, da sole o congiuntamente, il potere decisionale, poiché, in particolare, la proprietà del capitale sociale può essere stata dissociata dai diritti di voto (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑377/20 , EU:C:2022:379 , punto 110 ). 62 Per formare con la propria società figlia un’unica impresa, una società madre deve esercitare un controllo sul comportamento della società figlia, il che può essere accertato dimostrando o che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della società figlia e ha inoltre effettivamente esercitato tale influenza o che tale società figlia non determina in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attiene, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra queste due entità giuridiche (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑377/20 , EU:C:2022:379 , punto 111 ). 63 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un’influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 47 ). 64 In quarto luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto riguarda la responsabilità di una società figlia per una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dimostrata in capo a una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società madre anziché quella della società madre. La responsabilità della società figlia in parola può tuttavia sorgere solo se la vittima prova, sulla base di una decisione adottata in precedenza dalla Commissione o dall’autorità nazionale garante della concorrenza, o con qualsiasi altro mezzo, da un lato, che tale società figlia non determinava in modo autonomo, al momento della commissione dell’infrazione, il suo comportamento sul mercato, ma si atteneva, in sostanza, alle istruzioni della sua società madre, tenuto conto dei vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra queste due entità, di modo che esse formano una stessa unità economica e, pertanto, un’unica impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, autrice del comportamento illecito, e, dall’altro lato, che esisteva un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 51 ). 65 Va aggiunto che la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE è una nozione funzionale, che richiede che l’unità economica da cui è costituita sia identificata alla luce del comportamento illecito di cui si tratta. Le ristrutturazioni, le cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa intervenute successivamente sono, a tale riguardo, prive di rilevanza (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 46 , nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 46 ). 66 Ne deriva che la medesima società madre può far parte di diverse unità economiche costituite, a seconda dell’attività economica interessata, da essa stessa e da varie combinazioni delle sue società figlie, tutte appartenenti allo stesso gruppo di società. Se così non fosse, una società figlia appartenente a un siffatto gruppo rischierebbe di essere ritenuta responsabile di infrazioni commesse nell’ambito di attività economiche che non presentano alcun legame con la propria attività e nelle quali essa non era affatto coinvolta, neppure indirettamente (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 47 ). 67 A tale riguardo, sebbene la Corte abbia dichiarato che le entità tenute a risarcire il danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese che, ai sensi di tale disposizione, hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica, la facoltà riconosciuta alla vittima di una pratica anticoncorrenziale di far valere, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni, la responsabilità di una società figlia anziché quella della società madre non può essere automaticamente esercitata nei confronti di qualsiasi di qualsiasi società figlia della società madre (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 32 , nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 46 ). 68 Pertanto, per constatare l’esistenza di un’unità economica tra una società madre e una delle sue società figlie, spetta all’attore, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza, dimostrare l’esistenza non solo di vincoli economici, organizzativi e giuridici tra tali società, ma anche di un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile. 69 Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, ciò si verifica in particolare quando l’accordo anticoncorrenziale concluso dalla società madre o dalla società capogruppo riguarda gli stessi prodotti commercializzati dalla società figlia o dalla controllata indiretta, oppure quando tale società figlia o controllata indiretta assicura la produzione, la vendita, la fornitura o la distribuzione di tali prodotti, nonché la fornitura dei servizi oggetto dell’intesa. 70 Qualora il comportamento illecito non sia stato constatato in una decisione adottata dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza in applicazione dell’articolo 101 TFUE, la società figlia di una società madre cui viene addebitata un’infrazione ha il diritto di contestare tanto la sua appartenenza alla stessa impresa di tale società madre, quanto l’esistenza stessa dell’infrazione addebitata (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 60 ). 71 La circostanza che il convenuto di riferimento sia domiciliato o meno nello Stato membro in cui l’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato una violazione del divieto di intese nel diritto dell’Unione sul mercato nazionale è, di per sé, irrilevante ai fini dell’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra l’azione proposta nei confronti di tale convenuto e quelle intentate nei confronti degli altri convenuti. 72 Inoltre, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, le altre circostanze menzionate dal giudice del rinvio, in particolare l’indicazione delle società in questione in decisioni della Commissione o di un’autorità nazionale garante della concorrenza come «partecipanti all’intesa», non attengono al criterio relativo all’esistenza di uno stretto collegamento tra le azioni in quanto tali, ma sono unicamente rilevanti ai fini della prova dell’esistenza di un siffatto legame. 73 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle prime questioni, sub a), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che può esistere un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto di riferimento che non è stato considerato responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE constatata dalla Commissione o da un’autorità nazionale garante della concorrenza e, dall’altro lato, azioni dirette contro società riguardo alle quali sussistono seri indizi che esse appartengano a imprese, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, alle quali tale infrazione è stata imputata. Sulle prime questioni, sub b) 74 Con le sue prime questioni, sub b), redatte in termini identici nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, occorra tener conto, quale criterio autonomo, della questione se fosse prevedibile, per il secondo convenuto, di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento. 75 A tale riguardo, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non fa della prevedibilità, per il secondo convenuto, di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento un criterio autonomo di competenza. Tale disposizione si limita a subordinare la sua applicazione all’esistenza di un «collegamento così stretto» tra le domande tale da far sussistere un interesse a istruirle e a deciderle contemporaneamente. 76 Tuttavia, dai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 risulta che la prevedibilità della competenza dei giudici costituisce uno degli obiettivi delle norme sulla competenza, in quanto deve consentire, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. 77 Tale prevedibilità persegue l’obiettivo della certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 33 ]. 78 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il requisito della prevedibilità non costituisce un criterio autonomo che si aggiunge alle condizioni poste dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. Tale requisito è soddisfatto quando era prevedibile, per i convenuti, che essi rischiavano di essere convenuti nello Stato membro in cui almeno uno di essi è domiciliato (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10 , EU:C:2011:798 , punto 81 e giurisprudenza citata). 79 Il principio della certezza del diritto esige, in particolare, che le norme di competenza speciale siano interpretate in modo da consentire a un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenza del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑103/05 , EU:C:2006:471 , punto 25 e giurisprudenza citata). 80 Come indicato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi da 81 a 84 delle sue conclusioni, la prevedibilità costituisce un principio generale che disciplina le norme sulla competenza, che si concretizza nei criteri da prendere in considerazione per valutare l’esistenza di un collegamento stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. Le nozioni utilizzate da tale regolamento non possono, pertanto, essere interpretate in modo tale da violare il suddetto principio. Quest’ultimo è rispettato, in particolare, quando le situazioni in cui esiste un «collegamento così stretto» sono, in via generale, identificabili da un convenuto. È sufficiente, a questo proposito, che un convenuto normalmente accorto possa prevedere dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Per quanto riguarda, più in particolare, le azioni per il risarcimento del danno fondate sul diritto della concorrenza, ciò avviene quando un convenuto ha partecipato a un’infrazione unica al diritto della concorrenza in quanto parte di un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Con tale partecipazione, si deve ritenere che esso abbia creato un collegamento stretto con gli altri partecipanti e possa ragionevolmente prevedere che potrà essere citato dinanzi al giudice della sede di tale impresa in un altro membro. 81 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, sub b), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento non costituisce un criterio autonomo ma deve essere presa in considerazione, in quanto principio generale, nell’applicazione della norma sulla competenza speciale prevista da detta disposizione. Sulle seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché sulla terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e sulla terza questione nella causa C‑673/23 82 Con le seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché con la terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e con la terza questione nella causa C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte in che misura occorra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tener conto di taluni elementi relativi alla fondatezza delle azioni di cui ai procedimenti principali. Esso si chiede, in particolare, se occorra prendere in considerazione le probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto di riferimento, segnatamente quando tale domanda è finalizzata al risarcimento del danno subito al di fuori del SEE, e se, a tal fine, possano essere considerati indizi l’applicazione della presunzione di influenza determinante delle società madri, ammessa nel diritto della concorrenza, nonché la circostanza che una holding intermedia, che si limiti a detenere e a gestire partecipazioni, soddisfi il criterio relativo all’esistenza di un legame concreto tra la sua attività economica e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile. 83 Poiché il giudice del rinvio è investito di una questione vertente sulla competenza internazionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, gli interrogativi menzionati al punto precedente della presente sentenza sono utili per la soluzione di tali controversie solo nei limiti in cui riguardano la determinazione di tale competenza. In quest’ottica, spetta alla Corte, alla luce della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte. 84 In tali circostanze, occorre considerare che, con le seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché con la terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e con la terza questione nella causa C‑673/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, occorre tener conto delle possibilità di accoglimento dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento, in particolare quando tale azione è diretta al risarcimento del danno subito al di fuori del SEE, quale indizio del fatto che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione. 85 In primo luogo, va ricordato che, quando verifica la propria competenza internazionale, il giudice adito non esamina né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, ma individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro idonei a fondare la propria competenza alla luce dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 41 ). 86 L’obiettivo di certezza del diritto esige infatti che il giudice adito possa pronunciarsi sulla propria competenza senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito [v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 61 , nonché del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 33 e giurisprudenza citata]. 87 In secondo luogo, occorre rilevare che la Corte ha tuttavia dichiarato che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere interpretato nel senso che consente a un attore di citare una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai giudici dello Stato membro del suo domicilio e, quindi, di eludere la norma sulla competenza prevista in tale disposizione, creando o mantenendo artificiosamente le condizioni della sua applicazione (sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 43 e giurisprudenza citata). 88 A tale riguardo, la Corte ha considerato che tale ipotesi di elusione delle norme sulla competenza è esclusa qualora, alla data di deposito della domanda giudiziale, esista uno stretto collegamento tra le domande dirette contro ciascuno dei convenuti, tale da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili (v., per analogia, sentenze dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06 , EU:C:2007:595 , punti 52 e 54 ; del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 28 , nonché del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑832/21 , EU:C:2023:635 , punto 44 e giurisprudenza citata). 89 Ne consegue che, quando domande che, al momento della loro presentazione, sono connesse, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, sono proposte dinanzi allo stesso giudice, quest’ultimo può constatare un’eventuale elusione e un uso abusivo di tale norma sulla competenza solo se indizi concludenti gli consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA], C‑352/13 , EU:C:2015:335 , punto 29 ). 90 A tal fine, non è sufficiente che l’azione diretta nei confronti del convenuto di riferimento appaia infondata. Alla data della sua proposizione, una siffatta azione deve essere manifestamente infondata o artificiosa, oppure priva di qualsiasi interesse reale per l’attore (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑103/05 , EU:C:2006:471 , punti 31 e 32 ). 91 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il carattere manifestamente infondato dell’azione proposta contro il convenuto di riferimento può costituire un indizio del fatto che l’attore ha creato artificialmente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. 92 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se le probabilità di successo dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento possano essere prese in considerazione come indizio per valutare se l’attore abbia inteso eludere la norma sulla competenza prevista all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, punto 6, e all’articolo 3, paragrafo 1, ai sensi della direttiva 2014/104, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, deve poter chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno, quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata da detto articolo 101 (v., segnatamente, sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑435/18 , EU:C:2019:1069 , punti 22 , 23 e 30 nonché giurisprudenza citata). 93 Una volta che un’intesa è stata attuata nell’ambito del mercato comune, la competenza dell’Unione ad applicare le proprie norme di concorrenza a tali comportamenti è garantita dal principio di territorialità, generalmente accolto nel diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85 , EU:C:1988:447 , punti 17 e 18 ). 94 A tale riguardo, l’applicazione effettiva del diritto della concorrenza dell’Unione in tutto il mercato interno è, come risulta dal considerando 1 della direttiva 2014/104, necessaria a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta all’interno di tale mercato. Orbene, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione europea (v. sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09 , EU:C:2011:389 , punto 29 e giurisprudenza citata). 95 È irrilevante che il danno di cui si chiede il risarcimento si sia prodotto al di fuori del territorio dell’Unione, purché presenti un nesso di causalità con il comportamento anticoncorrenziale contestato. 96 Di conseguenza, il fatto che il danno invocato a sostegno di un’azione di risarcimento del danno causato da un’intesa, proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, si sia verificato al di fuori del SEE non consente, di per sé, di considerare tale azione manifestamente infondata nella fase della verifica della competenza internazionale del giudice adito. 97 Occorre ricordare, sotto un secondo profilo, che, per quanto riguarda l’applicazione della presunzione dell’esistenza di un’influenza determinante esercitata da una società madre sull’attività economica della sua società figlia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «impresa», ai sensi delle regole di concorrenza dell’Unione, non può avere una portata diversa a seconda che si tratti dell’imposizione di ammende o dell’esercizio di azioni di risarcimento danni per violazione di tali regole (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 47 ). 98 Infatti, l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte delle autorità pubbliche (public enforcement) , da un lato, e le azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole (private enforcement) , dall’altro, costituiscono parte di un sistema unico di applicazione di tali regole, che mira a sanzionare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottarli (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 37 ). 99 Risulta, peraltro, da una giurisprudenza costante che la presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre, sviluppata nell’ambito della contestazione delle decisioni della Commissione adottate sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, può trovare applicazione anche nel caso di un’azione proposta da una persona fisica o giuridica che affermi di aver subito un danno a causa della partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, diretta contro un’altra società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della prima (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23 , EU:C:2025:85 , punto 39 ). 100 Ne consegue che la presunzione relativa secondo cui una società madre che detiene, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria società figlia esercita su quest’ultima un’influenza determinante può essere applicata nelle azioni per il risarcimento del danno per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione. Ai soli fini della verifica della competenza internazionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, è sufficiente che il giudice nazionale constati che non è escluso, al momento della proposizione dell’azione in questione, che i convenuti interessati facciano parte della stessa impresa ai sensi del diritto della concorrenza. 101 Occorre rilevare, sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica di una holding intermediaria, che si limita a gestire e detenere partecipazioni, e l’oggetto dell’infrazione commessa da una società capogruppo, che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, una siffatta holding, considerata isolatamente, si limita a detenere e gestire azioni e non interviene, in quanto tale, sul mercato. 102 Tuttavia, il solo fatto che la persona alla quale viene imputato il comportamento della società figlia rivesta la forma di una holding non osta a tale imputazione (v., in tal senso, sentenze del 11 luglio 2013, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/11 P , EU:C:2013:514 , punto 43 , nonché del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑501/11 P , EU:C:2013:522 , punti da 101 a 116 ). 103 Come risulta dai punti da 57 a 63 della presente sentenza, l’attività economica di una società figlia può essere imputata a una holding intermedia qualora, nonostante la sua personalità giuridica, tale società figlia non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma segua, in sostanza, gli orientamenti definiti dalla sua società madre. Ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui una società figlia della holding intermedia, sulla quale quest’ultima esercita un’influenza determinante, svolga un’attività economica che presenti un legame concreto con l’oggetto della violazione commessa dalla capogruppo. 104 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle seconde questioni nelle cause C‑672/23 e C‑673/23 nonché alla terza questione, da a) a c), nella causa C‑672/23 e alla terza questione nella causa C‑673/23, dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, non occorre tener conto delle probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto di riferimento. Tuttavia, se ne può tener conto, in quanto indizio diretto a dimostrare che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione. Il fatto che il danno lamentato nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta, di per sé, nell’ambito della verifica della competenza internazionale di tale giudice, che la domanda debba essere qualificata come manifestamente infondata. Sulle quarte questioni, sub b) 105 Con le sue quarte questioni, sub b), redatte in termini identici nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale del giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione giudiziaria è domiciliato il convenuto di riferimento. 106 Ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che «[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata». Tale disposizione riguarda quindi all’autorità giurisdizionale del domicilio di uno dei convenuti, quale individuato dal diritto dello Stato membro interessato. 107 La Corte ha considerato che il riferimento all’«autorità giurisdizionale del luogo in cui un[a parte] è domiciliat[a]» deve essere inteso, da un lato, nel senso che designa lo Stato membro i cui giudici sono competenti e, dall’altro, nel senso che attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno [v., in tal senso, sentenze del 3 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑386/05 , EU:C:2007:262 , punto 30 ; del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20 , EU:C:2021:604 , punto 33 ; del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punti 37 , 38 e 42 , nonché del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 42 ]. 108 Per contro, quando il regolamento n. 1215/2012 si riferisce alle «autorità giurisdizionali di uno Stato membro», in particolare all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 7, punto 6, o all’articolo 11, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, tale espressione riguarda unicamente la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali di tale Stato membro [v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punti 37 , 38 e 42 , nonché del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22 , EU:C:2024:646 , punto 42 ]. 109 Per quanto riguarda la questione di quale giudice all’interno dello Stato membro così identificato sia competente, dalla formulazione stessa dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, come interpretata dalla Corte, risulta che tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è domiciliato uno dei convenuti. 110 Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, tale interpretazione trova sostegno nella relazione sulla Convenzione del 27 settembre 1968, elaborata dal P. Jenard ( GU 1979, C 59, pag. 44 ), dalla quale risulta, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, di tale convenzione, al quale corrisponde l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che la norma sulla competenza da esso posta deve essere intesa nel senso che designa, in quanto giudice competente, il giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno dei convenuti. 111 Una siffatta interpretazione soddisfa altresì i requisiti di buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui consente, al contempo, un’efficace gestione procedurale della controversia, la produzione e la valutazione delle prove da parte di una sola autorità giurisdizionale, nonché la prevenzione del rischio di decisioni divergenti (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑34/24 , EU:C:2025:936 , punto 73 ). 112 Si deve rilevare che, tenuto conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e, più in particolare, del fatto che le azioni di risarcimento del danno per una violazione di tale diritto richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica, il raggruppamento delle pretese individuali è idoneo a facilitare sia l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati. Nel contesto dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, la complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza può, dunque, giustificare una concentrazione di competenze (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑34/24 , EU:C:2025:936 , punto 74 e giurisprudenza citata). 113 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle quarte questioni, sub b), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale del giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il convenuto di riferimento. Sulle quarte questioni, sub c) 114 Con le sue quarte questioni, sub c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro, inizialmente adito sulla base di tale disposizione, ma che si consideri territorialmente incompetente a conoscere dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento, dichiari la propria incompetenza a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro, designato come territorialmente competente dal diritto nazionale. 115 Il giudice del rinvio precisa, a tale riguardo, che è poco probabile che, nelle cause dinanzi ad esso pendenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano convenuti di riferimento. A suo avviso, tale qualità spetta ad altri convenuti, stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA], ma situati al di fuori della circoscrizione giudiziaria del rechtsbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). 116 A questo proposito occorre ricordare che il regolamento n. 1215/2012 mira a rafforzare, nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale, il sistema semplificato ed efficace delle norme sui conflitti di competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑581/20 , EU:C:2021:808 , punto 67 ). 117 Da nessuna disposizione di tale regolamento risulta che quest’ultimo osti a che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dichiari la propria incompetenza a favore di un’altra autorità giurisdizionale dello stesso Stato membro. 118 Detto regolamento non ha lo scopo di unificare le norme di diritto processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale (v., tra l’altro, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑581/20 , EU:C:2021:808 , punto 68 ). 119 Risulta peraltro da costante giurisprudenza che, per quanto attiene alle norme processuali, occorre fare riferimento alle norme processuali nazionali applicabili dinanzi al giudice adito, purché la loro applicazione non comprometta l’effetto utile del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punto 36 ). 120 Ne consegue, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, che un giudice che si ritenga incompetente alla luce delle norme nazionali sulla competenza territoriale interna può, in forza di tali norme, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice che esso considera competente, purché tale dichiarazione di incompetenza non abbia l’effetto di compromettere l’applicazione effettiva del regolamento n. 1215/2012, in particolare per quanto riguarda la norma sulla competenza speciale prevista al suo articolo 8, punto 1. 121 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle quarte questioni, sub c), dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro, inizialmente adito sulla base di tale disposizione, ma che si consideri territorialmente incompetente a conoscere dell’azione diretta contro il convenuto di riferimento, dichiari la propria incompetenza a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro competente a conoscerne, qualora tale dichiarazione di incompetenza intervenga conformemente alle norme processuali nazionali e non comprometta l’effetto utile di detto regolamento. Sulle quarte questioni, sub a) 122 Con le sue quarte questioni, sub a), formulate in termini identici nelle cause C‑672/23 e C‑673/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che più convenuti con sede nello stesso Stato membro possono, congiuntamente, essere considerati come convenuto di riferimento ai fini dell’applicazione di tale disposizione. 123 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 3 ottobre 2019, A e a., C‑70/18 , EU:C:2019:823 , punto 73 ). 124 Orbene, la competenza territoriale del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) nei procedimenti principali non è subordinata alla questione se più convenuti stabiliti nello stesso Stato membro possano essere considerati congiuntamente convenuti di riferimento ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. La risposta alle quarte questioni, sub a), non è quindi idonea ad esercitare la minima influenza sull’esito dei procedimenti principali e deve, pertanto, essere considerata manifestamente irrilevante ai fini della loro soluzione. 125 Di conseguenza, non occorre rispondere alle quarte questioni, sub a). Sulle spese 126 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che può esistere un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra, da un lato, un’azione diretta contro un convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito e che non è stato considerato responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, constatata dalla Commissione europea o da un’autorità nazionale garante della concorrenza e, dall’altro lato, azioni dirette contro società riguardo alle quali sussistono seri indizi che esse appartengano a imprese, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione, alle quali tale infrazione è stata imputata. 2) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato dinanzi al foro del convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito non costituisce un criterio autonomo, ma deve essere presa in considerazione, in quanto principio generale, nell’applicazione della norma sulla competenza speciale prevista da detta disposizione. 3) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», ai sensi di tale disposizione, tra le azioni dirette contro più convenuti, non occorre tener conto delle probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito. Tuttavia, se ne può tener conto, in quanto indizio diretto a dimostrare che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione. Il fatto che il danno lamentato nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta, di per sé, nell’ambito della verifica della competenza internazionale di tale giudice, che la domanda debba essere qualificata come manifestamente infondata. 4) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale del giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito. 5) L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro, inizialmente adito sulla base di tale disposizione, ma che si consideri territorialmente incompetente a conoscere dell’azione diretta contro il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito, dichiari la propria incompetenza a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro competente a conoscerne, qualora tale dichiarazione di incompetenza intervenga conformemente alle norme processuali nazionali e non comprometta l’effetto utile di detto regolamento. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1215/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris