CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36910/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento alla declaratoria di non doversi procedere per la condotta di bancarotta preferenziale; il rigetto del ricorso nel resto; - la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, nella parte in cui ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 17 dicembre 2019 (dep. il 31 dicembre 2019) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29 maggio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GIACOBAZZI per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (come ritenuto dal Giudice di primo grado che in parte qua aveva così riqualificato la condotta in contestazione) perché estinto per prescrizione; ed ha confermato nel resto la sentenza gravata che aveva affermato, altresì, la responsabilità dell'imputato, quale amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta) - lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi dieci di reclusione (tenuto conto della riduzione per il rito), oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. 13), cod. proc. pen.) a cagione della qualificazione della condotta dell'imputato come bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.) e non come bancarotta semplice (art. 217, comma 2, L.F.). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) poiché sarebbe stata travisata la prova e omessa la valutazione delle argomentazioni difensive. 2.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), e in particolare la mancanza di motivazione sulla richiesta di riduzione della pena avanzata nell'atto di appello e l'omessa valutazione delle argomentazioni svolte sul punto dalla difesa. 2.4. Con il quarto motivo è stata addotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), a cagione della mancata esclusione della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione - da parte della Corte di appello - del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, assumendo che la condotta dell'imputato sarebbe stata erroneamente qualificat come bancarotta fraudolenta documentale e non anche come bancarotta semplice. Il ricorrente ha rassegnato che: - la Corte territoriale (oltre a travisare le dichiarazioni del curatore, nei termini dedotti con il secondo motivo di ricorso) avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2, legge fall., con riferimento agli elementi che differenziano, in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo, i delitti in discorso; - e, pur alla luce delle allegazioni svolte con il gravame, non avrebbe considerato che le irregolarità e le carenze della contabilità sono addebitabili a negligenza, tenuto conto pure del fatto che la società fallita ha cessato l'attività nel 2008 e da tale data non è stata posta alcuna operazione né aggiornata la contabilità per trascuratezza, nonostante il fallimento sia stato dichiarato nel 2010; - il dato oggettivo della irregolare tenuta della contabilità non è sufficiente a ritenere la sussistenza della bancarotta fraudolenta, occorrendo il necessario requisito soggettivo, talora individuato dalla giurisprudenza di legittimità nel dolo generico, talaltra nel «dolo intenzionale», che in ogni caso nella specie non ricorrerebbe; - la sentenza impugnata si sarebbe limitata a desumere la bancarotta fraudolenta dal solo dato oggettivo, limitandosi ad evidenziare la differenza tra la bancarotta documentale semplice e quella fraudolenta ed affermando che la prima opererebbe solo con riferimento alle scritture obbligatorie, mentre la seconda inerisce a tutte le scritture, senza affrontare il tema dell'elemento soggettivo; - in tal modo avrebbe individuato le irregolarità della contabilità, travisando i fatti, sulla scorta di un valutazione solo oggettiva e senza valorizzare gli elementi incompatibili con la consapevolezza di una tenuta irregolare della contabilità. 1.2. Deve, anzitutto, rilevarsi che «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Ragion per cui le allegazioni sopra indicate, nella parte in cui hanno assunto l'erronea ricostruzione del fatto dell'imputato hanno dedotto, per l'appunto, un vizio di motivazione. Ciò posto, all'imputato è stato ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall.). L'elemento soggettivo dell'ipotesi delittuosa in discorso - da distinguersi dalla quella di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili (prevista dalla prima parte dello stesso numero appena citato) in relazione alla quale è prescritto il dolo specifico - deve individuarsi nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare 'tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753 - 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 - 01). Inoltre: - «in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. '2, legge fall.» (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774 - 01); - e, sotto il profilo soggettivo, la bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili si distingue dalla bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., poiché ai fini dell'integrazione di tale ultimo reato l'elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (Sez. 5, n. 2900/2019, cit.). Ragion per cui, nonostante il capo di imputazione abbia fatto riferimento allo scopo dell'imputato di procurarsi un giusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, ossia per l'appunto al dolo specifico previsto per l'ipotesi alternativa non contestata, correttamente la Corte territoriale ha affermato che l'elemento soggettivo necessario per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto all'imputato è il dolo generico ed ha argomentato in ordine alla sussistenza di esso (cfr. Sez. 5, n. 43977/2017, cit.), non potendosi ravvisare sul punto l'asserita violazione della legge penale, profilo sotto il quale il motivo in esame è infondato. Inoltre, nell'argomentare in ordine ai motivi di gravame (in sostanza, in parte qua reiterati con i motivi di ricorso), la Corte di appello non ha osservato solo - sotto il profilo oggettivo del reato - che, alla luce di quanto rassegnato dal curatore del fallimento, risultano l'irregolare tenuta della contabilità quantomeno nei quattro anni precedenti alla dichiarazione di fallimento e la conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio e l'andamento economico della società fallita, rimarcando la intima commistione tra la gestione economica dell'impresa e il patrimonio personale dell'imputato; ma, quel che più rileva in relazione alle censure mosse da ricorrente, ha affermato che l'utilizzo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per conseguire fini economici ulteriori e distinti dalla corretta gestione societaria fosse indice del prescritto dolo generico. In tal modo, dunque, i Giudici di secondo grado hanno reso un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi abbia travisato gli elementi in datti alla luce della generica contestazione mossa dal ricorrente che - come esposto - si è in sostanza limitato a ribadire quanto già prospettato con l'atto di appello, dovendosi quindi ritenere il ricorso sotto tale profilo inammissibile per difetto di specificità poiché non ha in effetti confutato le argomentazioni sulla scorta delle quali il gravame non è stato. accolto (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Con il secondo motivo di ricorso è stato addotto il vizio di motivazione, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto di alcuni passaggi della relazione del curatore e tralasciato alcuni passaggi favorevoli all'imputato, limitandosi a rendere affermazioni generiche senza indicare il dato probatorio su cui si fondano. Più in particolare, la Corte di appello: - avrebbe ritenuto l'irregolarità delle scritture già dal 2006, a cagione dell'assenza dei verbali assembleari anche di approvazione del bilancio e dei verbali relativi alle movimentazioni finanziarie più rilevanti, nonostante tali asserti abbiano trovato smentita (come si trarrebbe dalla sentenza di primo grado e da taluni passi della relazione ex art. 33 legge fal. redatta dal curatore), constando invece nella specie solo carenze formali di scarsa rilevanza, che non hanno inciso sulla sostanziale corretta ricostruzione in particolare dei finanziamenti alla società fallita e che sono da imputarsi al ( mancato rinvenimento di un libro contabile risalente a 20 anni prima della dichiarazione di fallimento; - in maniera generica avrebbe affermato l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e l'andamento degli affari, nonostante ciò non possa trarsi da quanto rassegnato dal curatore, in particolare nella relazione ex art. 33 legge fall. (di cui è stato compiegato uno stralcio); - avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo in ragione della commistione tra la gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il patrimonio personale dell'amministratore, ipotizzando che la società sia stata lo strumento per il conseguimento di fini economici personali senza una corretta gestione dell'ente, affermazione infondata e irrilevante, poiché tratta dalle condotte per cui l'imputato è stato assolto in primo grado con decisione definitiva ed anzi da cui dovrebbe trarsi che è stato nella specie possibile individuare i rapporti tra la società fallita e le altre società riferibili allo stesso amministratore; - non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni dell'appellante, che aveva rappresentato come che la contabilità fosse stata tenuta da due professionisti (ciò che escluderebbe il dolo) e che l'imputato dal 2002 non ha percepito alcun compenso ed anzi ha versato nella casse delle società una somma ben più elevata dei prelievi computi. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Con il primo motivo di appello - generico al limite dell'inarnmissibilità - si era prospettato che la difficoltà incontrata dal curatore nella compiuta ricostruzione degli accadimenti societari potesse addebitarsi alla confusione che regnava nella gestione amministrativa della società (richiamando solo brevi stralci di quanto esposto dallo stesso curatore), ipotizzando che siano stati i professionisti incaricati di tenere la contabilità a non aggiornare le scritture (dovendo, dunque, addebitarsi a costoro eventuali «mancanze»); e negata la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, da individuarsi nel «dolo intenzionale» costituito dall'«intento di impedire o ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari», potendo al più ravvisarsi un ipotesi di bancarotta semplice. Rispetto a tale allegazione - come già esposto in relazione al primo motivo di ricorso - la Corte territoriale ha argomentato in maniera congrua, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. E rispetto all'iter con il quale il Giudice di secondo grado ha giustificato la propria decisione di condanna per la bancarotta fraudolenta documentale, con il motivo in esame il ricorrente: - nella parte in cui ha richiamato i verbali assembleari e quelli relativi alle movimentazioni finanziarie più rilevanti, ha svolto allegazioni non sottoposte alla Corte di appello che, dunque, in questa sede sono inammissibili (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01: «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»), peraltro attribuendo sul punto alla sentenza impugnata (cfr. p. 6 del ricorso, punto 1) espressioni che non si rinvengono nella sua motivazione così non confrontandosi effettivamente con essa; - ha inteso dedurre il travisamento della prova in ordine all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società mediante la produzione di uno stralcio della ben più ampia relazione del curatore, difettando dunque sul punto la necessaria specificità del ricorso (atteso che il travisamento della prova «consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» deve essere dedotto nel giudizio di legittimità indicando «in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e [purché] non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato»: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - allorché ha attribuito - in vece che all'imputato - ai professionisti incaricati di tenere la contabilità la responsabilità per l'irregolare tenuta delle scritture, ha addotto argomentazioni manifestamente infondate - atteso che questa Corte ha già chiarito che l'affidamento della contabilità ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche non esime da responsabilità l'amministratore (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, deo. 1994, Decenvirale, Rv. 197268) - ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a essa da parte della Corte di appello non può essere qui utilmente dedotta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 -01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»).3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alle circostanze del reato e alla commisurazione della pena, possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Con il terzo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione sulla richiesta di riduzione della pena avanzata nell'atto di appello. Ad avviso del ricorrente: - la Corte territoriale ha confermato la pena inflitta in primo grado nonostante la declaratoria di estinzione del reato di bancarotta preferenziale, senza valutare le argomentazioni svolte nell'atto di gravame in relazione alla commisurazione della pena; - ' difatti, la sentenza impugnata ha affermato che il proscioglimento in discorso non inciderebbe sul trattamento sanzionatorio, atteso che il primo Giudice aveva ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e ridotto la pena in misura condivisibile avuto riguardo all'insistita reiterazione delle condotte per cui si procede; - tuttavia, il G.u.p. aveva ridotto la pena base (fissata in anni tre di reclusione) non nella misura massima consentita a seguito della riconosciuta prevalenza delle attenuanti (ad anni due e mesi nove di reclusione); - la Corte ha affermato di condividere tale statuizione in maniera contradditoria o illogica poiché, a seguito della prescrizione della condotta di bancarotta preferenziale, le condotte illecite sono consistite soltanto nell'irregolare tenuta della contabilità e la reiterazione delle condotte sarebbe già stata sanzionata dalla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1, legge fall. (che avrebbe dovuto essere esclusa); - comunque; sono state ignorate le allegazioni difensive volte a ottenere una riduzione della pena. 3.2. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale, deducendo che l'imputato era stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta preferenziale; la Corte di appello ha disposto non doversi procedere per tale ultimo reato poiché estinto per prescrizione; dunque, è residuata una sola condotta, ragion per cui avrebbe dovuto essere esclusa la circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (che incide in peius sul termine di prescrizione del reato) e avrebbe dovuto essere ridotta la pena (atteso che il G.u.p., pur ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti, comunque, non ha ridotto la pena nella misura massima). 3.3. La Corte territoriale ha ritenuto che la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale non sia atto a incidere sulla misura della pena inflitta all'esito del primo grado di giudizio (conclusosi con una statuizione di condanna anche per tale fatto). 8 (if Difatti, come si trae dalla sentenza di primo grado, il G.u.p. ha determinato la pena base nella misura minima di anni tre di reclusione e l'ha ridotta, avendo attribuito prevalenza alle circostante attenuanti generiche, ad anni due e nove mesi di reclusione, poi riducendola per il rito alla pena finale di anno uno e mesi dieci. La Corte di appello ha tenuto fermo il trattamento sanzionatorio (pur a fronte del proscioglimento per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale) affermando che le specifiche modalità del fatto per cui è condanna (in particolare, la reiterazione di esso per un tempo ampio) non consentono comunque una maggiore riduzione della pena ex art. 62 -bis cod. pen. Si tratta di un apprezzamento di merito congruo, che non può dirsi frutto di travisamento e che quindi in questa non può essere sindacato, atteso che «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.» e non è utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Ragion per cui le sopra esposte allegazioni addotte con il terzo motivo devono ritenersi inammissibili. Di conseguenza, è inammissibile anche il quarto motivo poiché, alla luce di tale apprezzamento di merito - che ha escluso i presupposti per l'ulteriore riduzione della pena in forza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (come esposto, già concesse con giudizio di prevalenza) pure in assenza della commissione di più fatti di bancarotta - difetta nella specie l'interesse a impugnare al fine di ottenere l'esclusione della circostanza aggravante in discorso cui non può attribuirsi alcun ruolo concreto nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442 - 01); e in senso contrario non può rilevare l'incidenza di essa sul termine di prescrizione, comunque non decorso (giacché il tempo del reato per cui è condanna è il 28 settembre 2018), addotta erroneamente non trattandosi di circostanza aggravante per cui la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria o ad effetto speciale (artt. 157, comma 2, cod. pen.).