Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 13119/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]itagf TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette, ~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza depositata il 20 giugno 2023 dal Tribunale di Trani che, per quello che qui interessa, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 669 cod. proc. pen. la sentenza del Tribunale di Trani del 13 febbraio 2017, definitiva il 28 giugno 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, in ordine al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 cod. pen., commesso il 12 novembre 2014.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Martin era stato condannato per il medesimo fatto, qualificato come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Trani del 31 ottobre 2018, definitiva il 4 maggio 2019.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81, 624-bis, 625, 648 cod. pen. e 669 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che i fatti in ordine ai quali i due giudici della cognizione avevano condannato Martin fossero identici.

In realtà, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che, nel primo caso, Martin era stato ritenuto responsabile del furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato tratto in arresto subito dopo la perpetrazione del reato, e, nel secondo caso, avendo subito la perquisizione dell'autoveicolo sul quale si trovava insieme a due complici, era stato trovato in possesso anche di ulteriori e diversi oggetti, non sottratti alla predetta parte offesa e ricevuti dallo stesso in momenti diversi da quelli in cui aveva realizzato il reato di furto.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 649 e 650 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5 ottobre 2020, aveva già rideterminato la pena oggetto delle sentenze di condanna, circostanza che aveva determinato una preclusione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, i fatti giudicati dalle due sentenze di condanna erano diversi, così come erano diversi gli oggetti materiali del furto e della ricettazione.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto ex art. 669 cod. proc. pen., infatti, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]itagf TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette, ~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza depositata il 20 giugno 2023 dal Tribunale di Trani che, per quello che qui interessa, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 669 cod. proc. pen. la sentenza del Tribunale di Trani del 13 febbraio 2017, definitiva il 28 giugno 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, in ordine al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 cod. pen., commesso il 12 novembre 2014. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Martin era stato condannato per il medesimo fatto, qualificato come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Trani del 31 ottobre 2018, definitiva il 4 maggio 2019. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81, 624-bis, 625, 648 cod. pen. e 669 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che i fatti in ordine ai quali i due giudici della cognizione avevano condannato Martin fossero identici. In realtà, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che, nel primo caso, Martin era stato ritenuto responsabile del furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato tratto in arresto subito dopo la perpetrazione del reato, e, nel secondo caso, avendo subito la perquisizione dell'autoveicolo sul quale si trovava insieme a due complici, era stato trovato in possesso anche di ulteriori e diversi oggetti, non sottratti alla predetta parte offesa e ricevuti dallo stesso in momenti diversi da quelli in cui aveva realizzato il reato di furto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 649 e 650 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5 ottobre 2020, aveva già rideterminato la pena oggetto delle sentenze di condanna, circostanza che aveva determinato una preclusione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Come correttamente rilevato dal ricorrente, i fatti giudicati dalle due sentenze di condanna erano diversi, così come erano diversi gli oggetti materiali del furto e della ricettazione. Ai fini dell'applicazione dell'istituto ex art. 669 cod. proc. pen., infatti, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza
Sentenza Cassazione n. 13119/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris