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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15994/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici o, comunque, manifestamente infondati; Considerato, invero, che: quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di sentire nuovamente i testi di p.g., risulta congrua e corretta la motivazione con cui la Corte d'appello ha ,ritenuto superflua l'ulteriore audizione, essendo già esaustivamente accertata sulla base delle risultanze probatorie la dinamica della vicenda concreta; quanto al secondo, al terzo motivo e al quarto motivo, afferenti all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., prospettata in forma put4tiva, coerente ed esaustiva risulta la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso tale scriminante, dal momento che gli agenti sottoponevano il ricorrente a controllo a causa della presenza di evidenti sintomi che lasciavano presumere l'utilizzo di sostanze alcoliche (cfr. pag. 10); quanto al quarto motivo, con cui si censura la sentenza in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., poichè la condotta risultava inidonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale, esso risulta manifestamente infondato e mira alla prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti del tutto avulsa dall'individuazione di travisamenti probatori, avendo il giudice di merito dato conto di come, alla luce delle risultanze probatorie, il ricorrente avesse prima rivolto espressioni minacciose nei confronti degli operatori di Polizia municipale e, giunto presso il locale di gabinetto di Polizia scientifica, avesse colpito gli operatori con calci e gomitate, risultando, così, pienamente integrati gli elementi necessari ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pag. 7); quanto al quinto e al sesto motivo, afferenti alla procedibilità del reato di lesioni, occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il reato di cui all'art. 582 cod. pen. risulta tuttora procedibile d'ufficio, essendo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. e non rientra, quindi, tra i reati di competenza del giudice di pace; quanto al settimo motivo, con cui si deduce l'assenza di prova in relazione al reato di lesioni, esse e stato ritenuto accertato, con congrua motivazione, alla luce dei referti medici in atti, pienamente compatibili con la colluttazione insorta a seguito della condotta del ricorrente (cfr. pag. 10); quanto all'ottavo motivo, inerente all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., corretta risulta la motivazione della Corte d'appello sul punto, che ha rilevato come - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - non risulta ostativo a sua configurabilità il riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale; quanto al decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua sia la misura del risarcimento del danno stabilita dal giudice di primo grado sia, alla luce delle gravi modalità del fatto, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; quanto al nono motivo, con cui si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 bis cod. pen., la censura risulta manifestamente infondata: mentre il giudice di primo grado aveva, infatti, aumentato la pena, per il reato di lesioni, di quindici giorni, la Corte di appello, in conseguenza della esclusione dell'aggravante, ha ridotto l'aumento di cinque giorni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici o, comunque, manifestamente infondati; Considerato, invero, che: quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di sentire nuovamente i testi di p.g., risulta congrua e corretta la motivazione con cui la Corte d'appello ha ,ritenuto superflua l'ulteriore audizione, essendo già esaustivamente accertata sulla base delle risultanze probatorie la dinamica della vicenda concreta; quanto al secondo, al terzo motivo e al quarto motivo, afferenti all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., prospettata in forma put4tiva, coerente ed esaustiva risulta la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso tale scriminante, dal momento che gli agenti sottoponevano il ricorrente a controllo a causa della presenza di evidenti sintomi che lasciavano presumere l'utilizzo di sostanze alcoliche (cfr. pag. 10); quanto al quarto motivo, con cui si censura la sentenza in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., poichè la condotta risultava inidonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale, esso risulta manifestamente infondato e mira alla prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti del tutto avulsa dall'individuazione di travisamenti probatori, avendo il giudice di merito dato conto di come, alla luce delle risultanze probatorie, il ricorrente avesse prima rivolto espressioni minacciose nei confronti degli operatori di Polizia municipale e, giunto presso il locale di gabinetto di Polizia scientifica, avesse colpito gli operatori con calci e gomitate, risultando, così, pienamente integrati gli elementi necessari ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pag. 7); quanto al quinto e al sesto motivo, afferenti alla procedibilità del reato di lesioni, occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il reato di cui all'art. 582 cod. pen. risulta tuttora procedibile d'ufficio, essendo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. e non rientra, quindi, tra i reati di competenza del giudice di pace; quanto al settimo motivo, con cui si deduce l'assenza di prova in relazione al reato di lesioni, esse e stato ritenuto accertato, con congrua motivazione, alla luce dei referti medici in atti, pienamente compatibili con la colluttazione insorta a seguito della condotta del ricorrente (cfr. pag. 10); quanto all'ottavo motivo, inerente all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., corretta risulta la motivazione della Corte d'appello sul punto, che ha rilevato come - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - non risulta ostativo a sua configurabilità il riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale; quanto al decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua sia la misura del risarcimento del danno stabilita dal giudice di primo grado sia, alla luce delle gravi modalità del fatto, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; quanto al nono motivo, con cui si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 bis cod. pen., la censura risulta manifestamente infondata: mentre il giudice di primo grado aveva, infatti, aumentato la pena, per il reato di lesioni, di quindici giorni, la Corte di appello, in conseguenza della esclusione dell'aggravante, ha ridotto l'aumento di cinque giorni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas